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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 05044/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'r9L [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Assise si appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di applicazione della conti- nuazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 2.

Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al denegato riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, contestando le ragioni del rigetto richiamate dal giudice dell'esecuzione e ribadendo le circostanze fattuali a sostegno della ritenuta unicità del disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché si basa su motivi confutativi e non consentiti dalla legge, in quanto costituenti doglianze di merito non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della pronuncia di rigetto, nonché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione in ambito di reato associativo.

1.1. Come ha correttamente illustrato il giudice dell'esecuzione, in termini generali, sulla tematica della continuazione tra reato associativo e reati satellite, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio.

Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali.

Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (per tutte, Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano; Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

In definitiva, il partecipe all'associazione accede al delitto nel momento in cui si determina a fare ingresso nel sodalizio ed è a questo dato temporale che deve riferirsi la verifica della programmazione unitaria dei cd. reati fine.

1.2. Nel caso specifico, nessun elemento è stato allegato dal ricorrente onde ricavarne la simultanea deliberazione originaria tra il reato associativo ed i reati-fine, ed anzi - con impostazione antitetica alle illustrate coordinate giurisprudenziali - si rivendica che tutti i reati siano avvinti in continuazione, senza peraltro curarsi del dato - parimenti indicato dal GE - che quanto ai reati antecedenti al 1999 il ricorrente era stato considerato semplicemente gravitante nel contesto malavitoso attiguo a "cosa nostra" niscemese, essendosi accertata la sua partecipazione al sodalizio soltanto a fare data dal 1999.

Trattasi di una prospettazione radicalmente alternativa a quella motivata- mente argomentata nell'impugnata ordinanza, che invece sul punto risulta immune da censure di logicità e coerente con l'impostazione giurisprudenziale della materia.

1.3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'r9L [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Assise si appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di applicazione della conti- nuazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al denegato riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, contestando le ragioni del rigetto richiamate dal giudice dell'esecuzione e ribadendo le circostanze fattuali a sostegno della ritenuta unicità del disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché si basa su motivi confutativi e non consentiti dalla legge, in quanto costituenti doglianze di merito non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della pronuncia di rigetto, nonché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione in ambito di reato associativo. 1.1. Come ha correttamente illustrato il giudice dell'esecuzione, in termini generali, sulla tematica della continuazione tra reato associativo e reati satellite, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali. Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (per tutte, Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano; Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). In definitiva, il partecipe all'associazione accede al delitto nel momento in cui si determina a fare ingresso nel sodalizio ed è a questo dato temporale che deve riferirsi la verifica della programmazione unitaria dei cd. reati fine. 1.2. Nel caso specifico, nessun elemento è stato allegato dal ricorrente onde ricavarne la simultanea deliberazione originaria tra il reato associativo ed i reati-fine, ed anzi - con impostazione antitetica alle illustrate coordinate giurisprudenziali - si rivendica che tutti i reati siano avvinti in continuazione, senza peraltro curarsi del dato - parimenti indicato dal GE - che quanto ai reati antecedenti al 1999 il ricorrente era stato considerato semplicemente gravitante nel contesto malavitoso attiguo a "cosa nostra" niscemese, essendosi accertata la sua partecipazione al sodalizio soltanto a fare data dal 1999. Trattasi di una prospettazione radicalmente alternativa a quella motivata- mente argomentata nell'impugnata ordinanza, che invece sul punto risulta immune da censure di logicità e coerente con l'impostazione giurisprudenziale della materia. 1.3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il
Sentenza Cassazione n. 05044/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris