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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44704/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari nel procedimento penale promosso contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 giugno 1947 avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 13 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la reiezione del ricorso; lette le memorie e viste le conclusioni scritte prospettate dal difensore del Vinci, con le quali si è chiesta l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ha impugnato la sentenza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Sassari, ai sensi degli artt. 129 e 530 cod. proc. pen. ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di abuso d'ufficio allo stesso ascritto perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, evidenziando la natura predibattimentale della decisione impugnata e lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, contraddittoria o manifestamente illogica; rilevato in particolare che ad avviso della parte pubblica la sentenza impugnata sarebbe affetta dai vizi prospettati perché il Tribunale, contraddittoriamente, avrebbe affermato da un lato la genericità del capo di imputazione contestato al Vinci in relazione alla disposizione di legge violata, posta a sostegno della condotta di abuso e al contempo prosciolto nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'imputato, sul presupposto che la mancata indicazione della normativa violata, alla luce del novellato tenore dell'art 323 cod. pen., avrebbe inciso sul fatto a giudizio, da ritenersi non più previsto come reato in relazione all'ad 323 cod. pen quando per contro la lettura del capo di imputazione per un verso consentiva l'individuazione delle disposizioni di legge violate dalla condotta del Vinci e per altro verso precludeva, mancando l'evidenza, l'applicazione della statuizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen., risultando nel caso ostacolata anche dalla situazione a giudizio, caratterizzata da più reati connessi, che imponevano comunque l'istruzione dibattimentale; rilevato che la difesa dell'imputato, con memoria trasmessa via "pec", ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso; considerato che dalla disamina degli atti trasmessi, favorita dal tema processuale implicitamente posto dal ricorso, emerge che la decisione in questione è stata assunta quando risultava già aperto il dibattimento ( al fine basta mettere in risalto che il Collegio decidente, prima di rendere la sentenza in esame, ebbe a rinnovare, con il consenso delle parti, gli atti resi in precedenza dal Tribunale in diversa composizione e segnatamente anche quelli di ammissione ex art 495 cod. proc.pen. delle prove chieste dalle parti ai sensi dell'art. 493 dello stesso codice); che, in coerenza, la sentenza impugnata risulta erroneamente ricondotta all'alveo di quelle predibattimentali, in quanto tali suscettibili di impugnazione unicamente con il ricorso di legittimità, senza che peraltro, nel caso in disamina, assuma rilievo il conflitto interpretativo sorto nella giurisprudenza di questa Corte sul tema della puntuale individuazione dell'ipotesi tipizzata dall'art. 469 cod. proc. pen. quando la sentenza risulti resa dopo la verifica della costituzione delle parti ma prima della formale apertura del dibattimento ( si veda l'ordinanza della Sezione 5 di questa Corte del 24 marzo 2021 n. 15922, Lafleur che ha rimesso il relativo contrasto alla definizione delle Sezioni unite le quali ultime, infine, come da informazione provvisoria all'uopo resa nota, alla udienza del 28 ottobre 2021 hanno risolto il relativo conflitto nei termini della natura dibattimentale della decisione assunta dopo la verifica della regolare costituzione delle parti); ritenuto infine che la presenza, tra i motivi del ricorso, di doglianze anche riferite al disposto di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., preclude la possibilità di ricondurre lo stesso all'alveo di quelli proposti "per saltum", imponendone, in coerenza, la conversione in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Sassari per il giudizio.

Così deciso il 20/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Ben09tto Paternò R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari nel procedimento penale promosso contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 giugno 1947 avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 13 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la reiezione del ricorso; lette le memorie e viste le conclusioni scritte prospettate dal difensore del Vinci, con le quali si è chiesta l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ha impugnato la sentenza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Sassari, ai sensi degli artt. 129 e 530 cod. proc. pen. ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di abuso d'ufficio allo stesso ascritto perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, evidenziando la natura predibattimentale della decisione impugnata e lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, contraddittoria o manifestamente illogica; rilevato in particolare che ad avviso della parte pubblica la sentenza impugnata sarebbe affetta dai vizi prospettati perché il Tribunale, contraddittoriamente, avrebbe affermato da un lato la genericità del capo di imputazione contestato al Vinci in relazione alla disposizione di legge violata, posta a sostegno della condotta di abuso e al contempo prosciolto nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'imputato, sul presupposto che la mancata indicazione della normativa violata, alla luce del novellato tenore dell'art 323 cod. pen., avrebbe inciso sul fatto a giudizio, da ritenersi non più previsto come reato in relazione all'ad 323 cod. pen quando per contro la lettura del capo di imputazione per un verso consentiva l'individuazione delle disposizioni di legge violate dalla condotta del Vinci e per altro verso precludeva, mancando l'evidenza, l'applicazione della statuizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen., risultando nel caso ostacolata anche dalla situazione a giudizio, caratterizzata da più reati connessi, che imponevano comunque l'istruzione dibattimentale; rilevato che la difesa dell'imputato, con memoria trasmessa via "pec", ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso; considerato che dalla disamina degli atti trasmessi, favorita dal tema processuale implicitamente posto dal ricorso, emerge che la decisione in questione è stata assunta quando risultava già aperto il dibattimento ( al fine basta mettere in risalto che il Collegio decidente, prima di rendere la sentenza in esame, ebbe a rinnovare, con il consenso delle parti, gli atti resi in precedenza dal Tribunale in diversa composizione e segnatamente anche quelli di ammissione ex art 495 cod. proc.pen. delle prove chieste dalle parti ai sensi dell'art. 493 dello stesso codice); che, in coerenza, la sentenza impugnata risulta erroneamente ricondotta all'alveo di quelle predibattimentali, in quanto tali suscettibili di impugnazione unicamente con il ricorso di legittimità, senza che peraltro, nel caso in disamina, assuma rilievo il conflitto interpretativo sorto nella giurisprudenza di questa Corte sul tema della puntuale individuazione dell'ipotesi tipizzata dall'art. 469 cod. proc. pen. quando la sentenza risulti resa dopo la verifica della costituzione delle parti ma prima della formale apertura del dibattimento ( si veda l'ordinanza della Sezione 5 di questa Corte del 24 marzo 2021 n. 15922, Lafleur che ha rimesso il relativo contrasto alla definizione delle Sezioni unite le quali ultime, infine, come da informazione provvisoria all'uopo resa nota, alla udienza del 28 ottobre 2021 hanno risolto il relativo conflitto nei termini della natura dibattimentale della decisione assunta dopo la verifica della regolare costituzione delle parti); ritenuto infine che la presenza, tra i motivi del ricorso, di doglianze anche riferite al disposto di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., preclude la possibilità di ricondurre lo stesso all'alveo di quelli proposti "per saltum", imponendone, in coerenza, la conversione in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Sassari per il giudizio. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Ben09tto Paternò R
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