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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39674/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare, come avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che le censure difensive non si confrontano con il dato decisivo evidenziato dalla motivazione del provvedimento, costituito dal fatto che la condanna si è resa irreperibile, non ha fornito un proprio indirizzo e non ha mostrato alcuna condotta diligente per consentire all'UEPE l'espletamento della relazione sociale indispensabile ai fini della valutazione della richiesta; che tale comportamento è stato valutato unitamente agli altri elementi in quella fase a disposizione del Tribunale di sorveglianza; che tali conclusioni, tenuto conto dell'assenza di dati certi sull'attuale condizione anagrafica del ricorrente, appaiono rispettose della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è legittimo il rigetto della richiesta di una misura alternativa «fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza, atteso che detta mancanza impedisce al servizio sociale un costante contatto diretto con il condannato, necessario all'espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e controllo [...]» (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198 - 01). che la deduzione della sussistenza di un mero disguido che avrebbe comportato la mancata presentazione della condannata all'UEPE non può assumere rilievo, per un verso perché si tratta di elemento di fatto rilevante nel giudizio di ammissibilità laddove si censura l'omessa valutazione dello stesso e per altro verso perché la circostanza non è documentalmente emersa né è stata allegata in ossequio al principio di autosufficienza; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dekcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna.kcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare, come avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che le censure difensive non si confrontano con il dato decisivo evidenziato dalla motivazione del provvedimento, costituito dal fatto che la condanna si è resa irreperibile, non ha fornito un proprio indirizzo e non ha mostrato alcuna condotta diligente per consentire all'UEPE l'espletamento della relazione sociale indispensabile ai fini della valutazione della richiesta; che tale comportamento è stato valutato unitamente agli altri elementi in quella fase a disposizione del Tribunale di sorveglianza; che tali conclusioni, tenuto conto dell'assenza di dati certi sull'attuale condizione anagrafica del ricorrente, appaiono rispettose della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è legittimo il rigetto della richiesta di una misura alternativa «fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza, atteso che detta mancanza impedisce al servizio sociale un costante contatto diretto con il condannato, necessario all'espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e controllo [...]» (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198 - 01). che la deduzione della sussistenza di un mero disguido che avrebbe comportato la mancata presentazione della condannata all'UEPE non può assumere rilievo, per un verso perché si tratta di elemento di fatto rilevante nel giudizio di ammissibilità laddove si censura l'omessa valutazione dello stesso e per altro verso perché la circostanza non è documentalmente emersa né è stata allegata in ossequio al principio di autosufficienza; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dekcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna.kcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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