CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2025
Cassazione n. 07727/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21172/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1147/2023 depositata il 12/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato in data 16/10/2023, [OSCURATO:PERSONA] insta per la cassazione della sentenza n. 1147/2023 emessa dalla Corte D’Appello di Bari, pronunciata inter partes in data 27.06.2023 e pubblicata in data 12.07.2023, notificata in data 17.07.2023. D’[OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso 2. Il Tribunale adito in prima istanza, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere la restituzione dell’importo di € 134.605,00 versato al D’Azzeo per l’acquisto di un opificio industriale da intestare a una costituenda società, accertava l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal quest’ultimo nei confronti dell’attore con le scritture private del 17.08.2010 e del 21.10.2011, atteso il mancato trasferimento della proprietà dell’opificio industriale sito in Bisceglie alla strada [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. in favore della costituenda società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di cui il Pedone assumeva la titolarità del 50% e, per l’effetto, dichiarava la risoluzione dei predetti contratti ai sensi dell’art. 1453 c.c. per causa imputabile al convenuto. 3. La Corte d’appello adita dal [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza, rigettava la domanda del Pedone, assumendo che con la seconda scrittura fosse intervenuto un accordo novativo tra le parti di cui il Tribunale non si era avveduto, pur dando atto che l’intestazione formale dell’immobile, oggetto di contratto di leasing, sarebbe rimasta in capo al D’Azzeo, già titolare di una ditta individuale avente i requisiti per subentrare nel contratto di leasing dell’immobile in questione. Rilevava infatti che la scrittura fiduciaria, espressamente prevedeva che “alla definizione ed al successivo riscatto, l’opificio rimarrà di diritto nella titolarità della ditta individuale intestata al sig. D’[OSCURATO:PERSONA] ma di fatto risulterà – in base ai precedenti accordi nonché in base alla presente scrittura fiduciaria –di proprietà di entrambe le parti in ragione delle quote indivise pari al 50%”. Assumeva pertanto che “detto immobile veniva, di fatto, posto nella disponibilità della costituita società, e quindi anche del Pedone, amministratore della stessa, come attestato dalla documentazione locativa prodotta, non avendo, tra l’altro, il Pedone, cui incombeva il relativo onere probatorio, allegato la prova contraria di un’oggettiva indisponibilità fattuale del capannone in favore della società costituita, svolgendosi nello stesso l’attività di trasformazione del prodotto conferito dal D’Azzeo da parte della società costituita a tale fine” Motivi della decisione 4. Con un unico motivo il ricorrente denuncia l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio - errata valutazione da parte della corte d’appello di bari della scrittura privata del 21.10.2011 –violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 2033 del codice civile (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). 5. Il motivo è inammissibile in quanto, invece di denunciare violazioni dei canoni di ermeneutica contrattuale, mette in questione l’ esito dell’interpretazione della scrittura in questione che, unitamente ai documenti prodotti dalle parti, ha indotto il giudice dell’appello a correggere il percorso logico giuridico seguito dal primo giudice, sul rilievo che il D’Azzeo “ha conservato l’intestazione formale del cespite acquistato con il Pedone (come espressamente previsto nella scrittura fiduciaria) senza, peraltro che tale intestazione esclusiva precludesse l’utilizzo materiale dell’immobile da parte della società, come attestato dalla fornitura continua di merce alla stessa, dalla cessione del contratto di leasing in corso e dalla stessa locazione, presumibilmente dettata da soli motivi fiscali, convenuta sempre con la società medesima. L’aspetto novativo della scrittura fiduciaria del 21/10/11 consisteva, invero, proprio nell’escludere la precedente obbligazione di integrale cointestazione del cespite (tanto formale che materiale), circostanza immotivatamente obliterata dal primo giudice. In buona sostanza, già la predetta scrittura privata rappresentava una inequivoca modificazione dei precedenti accordi contrattuali, rimanendo di fatto irrilevanti quelli successivi, informalmente convenuti ma privi di adeguato riscontro documentale con insormontabile ostacolo all’introduzione di un’istruttoria orale a norma dell’art.1216 c.c., come correttamente evidenziato dal Tribunale. La materiale disponibilità dell’immobile da parte della società, preclude evidentemente l’azione risolutoria e ripetitoria proposta dal Pedone, quale socio del D’Azzeo non configurandosi da parte dello stesso alcuna omissione ed inadempimento rispetto agli accordi intercorsi con la scrittura fiduciaria di cui innanzi, conseguendone la doverosa ed integrale riforma della gravata sentenza in punto di rigetto della domanda ripetitoriaex art.2033 c.c. proposta dal Pedone e conseguente diversa regolamentazione delle spese processuali per entrambi i gradi del giudizio”. 6. L’inammissibilità della censura è del tutto evidente là dove tende a offrire una differente valutazione dei fatti già compiutamente scrutinati dal giudice del merito, posto che non viene messa in questione l’interpretazione o l’applicazione dei paradigmi normativamente indicati in tema di interpretazione del contratto e delle relative prove, bensì l’esito della loro valutazione (così, Sez. U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016). 7. Il motivo , peraltro, oltre a non individuare la regola di diritto violata in punto di interpretazione della scrittura privata, difetta di autosufficienza ex art. 366 n.4 e 6 c.p.c. Il ricorrente omette di trascrivere, per la parte di rilievo, il contenuto della scrittura e delle istanze di istruttoria per testi non ammesse, limitandosi a mettere in rilievo la correttezza dell’argomentazione del giudice di primo grado che la Corte d’appello, con dovizia di argomenti tratti dal testo della scrittura, ha inteso confutare (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019). 8. Deve ulteriormente osservarsi che l’odierno ricorrente denunzia vizio di omessa motivazione su fatti differentemente valutati dal giudice, e non omessi, ai fini della valutazione del dedotto inadempimento contrattuale, non rientranti nel vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. per come delineato da Cass. SU 8053/2014. 9. Inoltre, non vengono indicat e le ragioni della mossa censura, laddove le argomentazioni poste dalla corte di merito a fondamento dell’impugnata sentenzavanno in realtà ben oltre il “minimo costituzionale” imposto dalla norma di riferimento, così come univocamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità( Cass. SU 8053/2014). 10. Le spese del giudizio di cassazione, liquida te come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.600,00, di cui euro 4.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo