CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Roma il 7 dicembre 2020 ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai reati di omicidio stradale (capo A dell'editto: art. 589-bis cod. pen.) e di omissione di soccorso stradale e di "fuga" (capo B: art. 189, comma 6 e 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatti commessi il 7 gennaio 2019; ha anche sospeso la patente di guida per tre anni. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputata, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge, per avere il giudice disposto la sospensione della patente di guida per la durata di tre anni - rispetto ad un massimo ex art. 222 del d. Igs. n. 285 del 1992 di quattro anni - omettendo qualsiasi motivazione al riguardo. Si sottolinea criticamente anche che non si comprende se, ed eventualmente in quale misura, sia stata operata la diminuzione di cui all'art. 222, comma 2-bis, del codice della strada. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 1° settembre 2021 ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata sospensione della patente di guida, con rideterminazione diretta della stessa da parte della S.C. nella misura del minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, oltre che ammissibile (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. in proc. Melzani, Rv. 279349-01, che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiannento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative), è fondato, per le seguenti ragioni. 2. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, «Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione di due anni corredata in parte motiva dal semplice richiamo alla congruità della sanzione conseguita ad un fatto oggettivamente grave, quale l'omicidio colposo di un pedone)» (Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738-01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470-01; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani F, Rv. 210395-01; Sez. 4, n. n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832, in motivazione) e «In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della sanzione accessoria, avendo il giudice ritenuto "equa" la durata della sospensione nella misura massima facendo generico riferimento alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta)» (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635-02). Nel caso in esame il Giudice (v. p. 4, prime tre righe, della sentenza impugnata) ha applicato la sospensione della patente per la durata di tre anni richiamando esplicitamente l'art. 189, comma 7, del codice della strada, che prevede, per l'ipotesi di omissione di soccorso stradale, la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. Il decidente ha trascurato, però, che, venendo in contestazione (sub lett. A) il più grave reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., avrebbe dovuto applicare l'art. 222 c.d.s., norma che - si rammenta - prevedeva che, se vi fosse stata condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice era tenuto ad applicare la sanzione accessoria della revoca della patente. Tuttavia, il rigore della norma è stato temperato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019 con la quale la Consulta ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590- bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».Sennonchè, in difetto di impugnazione del P.M., non è consentito alla Corte di legittimità intervento correttivo. 3. Quanto al profilo della misura della sospensione espressamente disposta in relazione al reato di cui all'art. 189 del codice della strada, il Giudice ha disposto la sospensione della patente, senza fornire alcuna motivazione al riguardo, per la durata di tre anni, in una forbice ricompresa tra un anno e sei mesi e cinque anni. Pur collocandosi la misura prescelta nel caso di specie al di sotto del medio edittale (pari nel caso di specie a tre anni e tre mesi), in misura cioè prossima al medio, in ragione della assoluta mancanza di qualsiasi giustificazione non può farsi applicazione del diffuso e condivisibile orientamento secondo il quale «In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della sanzione accessoria, avendo il giudice ritenuto "equa" la durata della sospensione nella misura massima facendo generico riferimento alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta)» (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], cit.; nello stesso senso, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, cit., secondo cui «Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione d'ella patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione di due anni corredata in parte motiva dal semplice richiamo alla congruità della sanzione conseguita ad un fatto oggettivamente grave, quale l'omicidio colposo di un pedone)»; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, cit., secondo cui «Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale, e non già quando sia pari a questo o se ne discosti da poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l'applicazione di una sospensione di sei mesi a fronte di un minimo di due non implicava la necessità di una dettagliata motivazione)»; Sez. 4, n. 8439 del 24/04/1996, M'Salbi, Rv. 206297-01, secondo cui «Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (nella specie, per il reato di guida in stato di ebbrezza) deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura, si allontani dal minimo edittale, e non già quando sia pari a questo o se ne discosti da poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale») 4. La necessità di determinazione della misura impone l'annullamento affinchè sia il giudice del merito a provvedere alla stessa, valutati tutti gli elementi fattuali, in ciò dovendosi disattendere le conclusioni del P.G. di legittimità. Discende la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA]. Così d