CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 36475/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23735-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Oggetto R.G.N.23735/2018 Cron. Rep. Ud.16/11/2023 CC avverso la sentenza n. 3052/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/01/2018 R.G.N. 3212/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 23735/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 29.1.18 n. 3052 la Corte d’appello di Lecce rigettava l’appello dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Lecce che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’Inps, volta a chiedere il pagamento degli importi differenziali dal 7.10.2008, oltre accessori, sulla pensione erogatagli per l’accertato diritto – limitatamente ai periodi di disoccupazione involontaria – all’inclusione nella base di calcolo della pensione di tutti gli emolumenti percepiti in costanza di rapporto lavorativo e relativi ai periodi di contribuzione figurativa. La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di rigetto del gravame dell’Istituto previdenziale, ha ritenuto che pur in presenza di accredito contributivo figurativo, l’Inps avesse omesso dal parametro di calcolo della base pensionistica il predetto periodo di contribuzione figurativa, quando, invece, il rateo di tredicesima mensilità spettava per legge alla generalità dei lavoratori dipendenti e che l’Inps era a conoscenza dell’effettiva retribuzione, per come comunicata dal datore di lavoro. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio Considerato che:Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 3 comma 8 della legge n. 297 del 1982, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo della pensione, con inclusione nel periodo di contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria della contribuzione corrispondente alla retribuzione per emolumenti ultra- mensili (in particolare la tredicesima mensilità), quando tale inclusione riguardava periodi lavorativi anteriori agli ultimi 5 anni (anteriori, cioè, alle ultime 260 settimane di contribuzione), quindi, irrilevanti, ai fini del calcolo della pensione. Il motivo è inammissibile; infatti, la censura pur se rubricata come violazione di legge, presuppone, però, un previo accertamento in fatto (mediante valutazione del documento corrispondente all’estratto contributivo) riservato ai giudici del merito; tutto ciò in ipotesi di “doppia decisione conforme” (che preclude la proposizione di motivi di ricorso, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.) ed in assenza di formulazione di censure ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. La mancata proposizione di difese scritte da parte di [OSCURATO:PERSONA] esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’Ente ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’Ente ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P