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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23695/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRMO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Foggia, in funzicne di giudice di appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lucera -con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 595 c.p. commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per averne offeso, comunicando con più persone, la reputazione- dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato ascrittole perché estinto, nelle more del giudizio di impugnazione, per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni circa il diritto della parte civile costituita al risarcimento del danno cagionato dall'agire della Vescia; - rilevato che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con atto a firma del proprio difensore, articolando un solo motivo, con il quale censura la sentenza impugnata per avere, in presenza di una sopravvenuta causa estintiva del reato, confermato — ai sensi dell'art. 578 c.p.p. — la condanna al risarcimento del danno a fronte di una mancata dichiarazione di colpevolezza dell'imputata, lamentando la lesione del "diritto alla presunzione di innocenza fino a prova contraria"convenzionalmente tutelato ed eccependo questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p. in relazione all'art. 6 comma 2 CEDU, quale parametro interposto dell'art. 117 comma 1 Cost., E in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e 48 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'UE, quali parametri interposti degli artt. 11 e 117 comma 1 Cost.; - ritenuto che il proposto motivo è da ritenersi generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto volto alla prospettazione di enunciati ermeneutici che si pongono in palese contrasto con il dato normativo e con un orientamento giurisprudenziale sul punto assolutamente consolidato e costante, in quanto — contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente — la disposizione normativa in questione non implica la conferma delle statuizioni civili sulla base di una mera delibazione, ma impone la verifica della sussistenza dei profili di responsabilità nascente da reato che giustificano le statuizioni civili (cfr. Sez. 6, n. 36553 del 26.11.20, Rv. 280120); -ritenuto che il giudice d'appello ha adeguatamente vagliato gli elementi di responsabilità a carico dell'imputata quanto agli interessi civili, elementi con i quali la ricorren1:e non si confronta affatto, enunciando doglianze generiche del tutto disancorate dal percorso motivazionale della sentenza impugnata; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente / I '1 RQ zullo L ?m' E OS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRMO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Foggia, in funzicne di giudice di appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lucera -con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 595 c.p. commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per averne offeso, comunicando con più persone, la reputazione- dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato ascrittole perché estinto, nelle more del giudizio di impugnazione, per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni circa il diritto della parte civile costituita al risarcimento del danno cagionato dall'agire della Vescia; - rilevato che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con atto a firma del proprio difensore, articolando un solo motivo, con il quale censura la sentenza impugnata per avere, in presenza di una sopravvenuta causa estintiva del reato, confermato — ai sensi dell'art. 578 c.p.p. — la condanna al risarcimento del danno a fronte di una mancata dichiarazione di colpevolezza dell'imputata, lamentando la lesione del "diritto alla presunzione di innocenza fino a prova contraria"convenzionalmente tutelato ed eccependo questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p. in relazione all'art. 6 comma 2 CEDU, quale parametro interposto dell'art. 117 comma 1 Cost., E in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e 48 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'UE, quali parametri interposti degli artt. 11 e 117 comma 1 Cost.; - ritenuto che il proposto motivo è da ritenersi generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto volto alla prospettazione di enunciati ermeneutici che si pongono in palese contrasto con il dato normativo e con un orientamento giurisprudenziale sul punto assolutamente consolidato e costante, in quanto — contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente — la disposizione normativa in questione non implica la conferma delle statuizioni civili sulla base di una mera delibazione, ma impone la verifica della sussistenza dei profili di responsabilità nascente da reato che giustificano le statuizioni civili (cfr. Sez. 6, n. 36553 del 26.11.20, Rv. 280120); -ritenuto che il giudice d'appello ha adeguatamente vagliato gli elementi di responsabilità a carico dell'imputata quanto agli interessi civili, elementi con i quali la ricorren1:e non si confronta affatto, enunciando doglianze generiche del tutto disancorate dal percorso motivazionale della sentenza impugnata; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente / I '1 RQ zullo L ?m' E OS
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