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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09439/2023

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guente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9283/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege , –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, con sede in Fisciano (SA), via [OSCURATO:PERSONA] di Pattano, in persona del Curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso, - controricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] 2013.

R.G.

N.9283/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA – sezione staccata di SALERNOn. 8105/02/2017, depositata il 3 ottobre 2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 dicembre2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,prot. n. 145967/2014, notificato in data 14 novembre 2014, l’Agenzia delle entrate sospendeva il rimborso IVA (di € 460.000,00 oltre interessi), relativo all’anno d’imposta 2013, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in ragione della pendenza, dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno dei ricorsi proposti dalla predetta società avverso i seguenti avvisi di accertamento: a ) n.

TF9031802203 per l’anno d’imposta 2004; b ) n.

TF9031802204 per l’anno d’imposta 2005; c) n.

TF9031802223 per l’anno d’imposta 2006; d) n.

TF9031802227 per l’anno d’imposta 2007; e ) n.

TF9031801647/2011 per l’anno d’imposta 2008.

Al momento della notificazione del provvedimento di fermo amministrativo,gli avvisi di accertamento suddetti erano stati annullati con sentenza della C.T.R. della Campania –sezione staccata di Napoli n. 7857/09/2014, depositata in data 18 settembre 2014, ma avverso tale sentenza è stato proposto R.G.

N.9283/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione n. 26337/2014 R.G., depositato in data 20 novembre 2014.

2. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno la quale, con sentenza n. 3300/14/2015, depositata il 30 giugno 2015, lo accoglieva, annullando l’atto in questione.

3. Interposto gravame dall’[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 8105/02/2017, pronunciata il 29 giugno 2017 e depositata in segreteria il 3 ottobre 2017, rigettava l’appello, compensando le spese.

4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, fallimento dichiarato nelle more del giudizio di appello.

5. All’udienza pubblica del 14 dicembre 2022 il con sigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440/1923, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Rileva, in particolare, la ricorrente che, ai fini della sospensione del pagamento di un credito per rimborso R.G.

N.9283/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d’imposta, non sono necessari i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall’Amministrazione finanziaria, potendo, il fermo amministrativo, essere legittimamente applicato fino al sopraggiungere dell’eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall’Erario.

7. Il motivo è fondato.

La C.T.R. ha confermato l’annullamento del provvedimento di fermo amministrativo in ordine al rimborso IVA spettante alla società contribuente, in quanto il controcredito vantato dall’A.F., essendo sub jud i ce , era privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità.

Deve tuttavia osservarsi che il provvedimento di sospensione del pagamento (c.d. fermo amministrativo), previsto dall’art. 69 delR.D. n. 2440/1923, è espressione del potere di autotutela della p.A. a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale dell’altrui credito con quello, anche se attualmente illiquido, che l’ amministrazione abbia (o pretenda di avere) nei confronti del suo creditore e, avendo portata generale, in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive), può essere legittimamenteapplicato anche ai rimborsi IVA, fino al sopraggiungere dell’eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall’erario (Cass. 12 marzo 2021, n. 6985; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25893; Cass.28 marzo 2014, n. 7320).

Invero, il provvedimento di sospensione del pagamento in questione costituisce una misura cautelare, espressione del potere di autotutela della p.A., rivolto a sospendere un R.G.

N.9283/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] eventuale pagamento dovuto in presenza di una “ragione di credito” della stessa p.A., a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che l’Amministrazione abbia, ovvero pretenda di avere, nei confronti del suo creditore, e la sua adozione richiede soltanto il fumus boni iuris della ragione di credito vantata dall’Amministrazione, restando, invece, estranea alla natura ed alla funzione del provvedimento qualsiasi considerazione di un eventuale periculum in mora.

Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi legittimo il diniego di un rimborso IVA da parte dell’A.F., in dipendenza dell’adozione di un provvedimento di fermo amministrativo delle somme pretese in restituzione, in ragione – come avviene nel caso di specie - della pendenza di controversia tra le parti su rettifiche e accertamenti relative ad altre annualità d’imposta (Cass. 5 maggio 2011, n. 9853).

8. Il ricorso deve quindi essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso proposto in primo grado dalla società contribuente.

9. Le spese di giudizio della fase di legittimità devono essere poste a carico della controricorrente soccombente, con compensazione, invece, delle spese relative ai gradi di merito.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione).

R.G.

N.9283/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] le spese dei gradi di merito, e condanna la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.000,00 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9283/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege , –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, con sede in Fisciano (SA), via [OSCURATO:PERSONA] di Pattano, in persona del Curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso, - controricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] 2013. R.G. N.9283/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA – sezione staccata di SALERNOn. 8105/02/2017, depositata il 3 ottobre 2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 dicembre2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,prot. n. 145967/2014, notificato in data 14 novembre 2014, l’Agenzia delle entrate sospendeva il rimborso IVA (di € 460.000,00 oltre interessi), relativo all’anno d’imposta 2013, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in ragione della pendenza, dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno dei ricorsi proposti dalla predetta società avverso i seguenti avvisi di accertamento: a ) n. TF9031802203 per l’anno d’imposta 2004; b ) n. TF9031802204 per l’anno d’imposta 2005; c) n. TF9031802223 per l’anno d’imposta 2006; d) n. TF9031802227 per l’anno d’imposta 2007; e ) n. TF9031801647/2011 per l’anno d’imposta 2008. Al momento della notificazione del provvedimento di fermo amministrativo,gli avvisi di accertamento suddetti erano stati annullati con sentenza della C.T.R. della Campania –sezione staccata di Napoli n. 7857/09/2014, depositata in data 18 settembre 2014, ma avverso tale sentenza è stato proposto R.G. N.9283/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione n. 26337/2014 R.G., depositato in data 20 novembre 2014. 2. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno la quale, con sentenza n. 3300/14/2015, depositata il 30 giugno 2015, lo accoglieva, annullando l’atto in questione. 3. Interposto gravame dall’[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 8105/02/2017, pronunciata il 29 giugno 2017 e depositata in segreteria il 3 ottobre 2017, rigettava l’appello, compensando le spese. 4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, fallimento dichiarato nelle more del giudizio di appello. 5. All’udienza pubblica del 14 dicembre 2022 il con sigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440/1923, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, la ricorrente che, ai fini della sospensione del pagamento di un credito per rimborso R.G. N.9283/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d’imposta, non sono necessari i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall’Amministrazione finanziaria, potendo, il fermo amministrativo, essere legittimamente applicato fino al sopraggiungere dell’eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall’Erario. 7. Il motivo è fondato. La C.T.R. ha confermato l’annullamento del provvedimento di fermo amministrativo in ordine al rimborso IVA spettante alla società contribuente, in quanto il controcredito vantato dall’A.F., essendo sub jud i ce , era privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità. Deve tuttavia osservarsi che il provvedimento di sospensione del pagamento (c.d. fermo amministrativo), previsto dall’art. 69 delR.D. n. 2440/1923, è espressione del potere di autotutela della p.A. a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale dell’altrui credito con quello, anche se attualmente illiquido, che l’ amministrazione abbia (o pretenda di avere) nei confronti del suo creditore e, avendo portata generale, in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive), può essere legittimamenteapplicato anche ai rimborsi IVA, fino al sopraggiungere dell’eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall’erario (Cass. 12 marzo 2021, n. 6985; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25893; Cass.28 marzo 2014, n. 7320). Invero, il provvedimento di sospensione del pagamento in questione costituisce una misura cautelare, espressione del potere di autotutela della p.A., rivolto a sospendere un R.G. N.9283/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] eventuale pagamento dovuto in presenza di una “ragione di credito” della stessa p.A., a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che l’Amministrazione abbia, ovvero pretenda di avere, nei confronti del suo creditore, e la sua adozione richiede soltanto il fumus boni iuris della ragione di credito vantata dall’Amministrazione, restando, invece, estranea alla natura ed alla funzione del provvedimento qualsiasi considerazione di un eventuale periculum in mora. Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi legittimo il diniego di un rimborso IVA da parte dell’A.F., in dipendenza dell’adozione di un provvedimento di fermo amministrativo delle somme pretese in restituzione, in ragione – come avviene nel caso di specie - della pendenza di controversia tra le parti su rettifiche e accertamenti relative ad altre annualità d’imposta (Cass. 5 maggio 2011, n. 9853). 8. Il ricorso deve quindi essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso proposto in primo grado dalla società contribuente. 9. Le spese di giudizio della fase di legittimità devono essere poste a carico della controricorrente soccombente, con compensazione, invece, delle spese relative ai gradi di merito. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione). R.G. N.9283/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] le spese dei gradi di merito, e condanna la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.000,00 per
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