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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 15614/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/08/2021 del G.i.p. del Tribunale di Caltagirone in funzione di giudice dell'esecuzione visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso con annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. /7 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto 6-11 agosto 2021 il G.i.p. del Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 676 é 677, quarto comma, cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il giorno 8 ottobre 2020 dal medesimo G.i.p.; con tale provvedimento il giudice ha ritenuto di dovere decidere senza formalità vedendosi in materia di confisca pur trattandosi di opposizione.

2. Avverso il citato decreto [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento.

In particolare, con il primo motivo lo censura, ai sensi degli artt.606, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., deducendone la nullità per • essere stato emesso senza il contraddittorio tra le parti e senza la fissazione di apposita udienza in camera di consiglio, come previsto dall'art.666 del codice di rito, con la conseguente violazione delle previsioni contenute negli artt.667, comma quarto, e 666, comma 2 e seguenti, cod. proc. pen., nella ipotesi di proposizione di opposizione come avvenuto nel caso di specie.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in materia di misure di sicurezza patrimoniale in relazione agli artt. 676 e 667 del codice di rito e 240, lett. e), cod. pen., per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del decreto come risultante dal testo del provvedimento di confisca e dall'intero contenuto del relativo fascicolo.

Con il terzo motivo il Cirino censura il decreto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione di legge in materia di misura di sicurezza patrimoniale in relazione agli artt.676 e 667 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. come richiamato dagli artt. 85 bis d.lgs. 309/1990 e 240, lettera e), cod. pen. per mancanza di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il primo motivo di ricorso è fondato e che, pertanto, deve essere accolto con il conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e l'assorbimento delle restanti censure.

2. Invero, mentre il giudice dell'esecuzione può anche provvedere de plano, a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., sulla misura ablatoria della confisca, laddove sulla stessa non abbia provveduto in sentenza per qualsiasi ragione il giudice della cognizione, il giudice dell'opposizione deve invece provvedere all'esito di procedura in contraddittorio, a norma dell'art. 666 dello stesso codice di rito.

Nel caso di specie, al contrario, il procedimento di opposizione si è svolto senza formalità e, in particolare, senza la fissazione di apposita udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen. impedendo in tal modo al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa (vedi, in fattispecie assimilabile alla presente, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13986 del 10/03/2009 Rv. 243152 - 01).

3. Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al G.i.p. del Tribunale di Caltagirone in funzione di giudice dell'esecuzione.

P. Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltagirone, ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

Così deciso il 23 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/08/2021 del G.i.p. del Tribunale di Caltagirone in funzione di giudice dell'esecuzione visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso con annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. /7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto 6-11 agosto 2021 il G.i.p. del Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 676 é 677, quarto comma, cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il giorno 8 ottobre 2020 dal medesimo G.i.p.; con tale provvedimento il giudice ha ritenuto di dovere decidere senza formalità vedendosi in materia di confisca pur trattandosi di opposizione. 2. Avverso il citato decreto [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento. In particolare, con il primo motivo lo censura, ai sensi degli artt.606, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., deducendone la nullità per • essere stato emesso senza il contraddittorio tra le parti e senza la fissazione di apposita udienza in camera di consiglio, come previsto dall'art.666 del codice di rito, con la conseguente violazione delle previsioni contenute negli artt.667, comma quarto, e 666, comma 2 e seguenti, cod. proc. pen., nella ipotesi di proposizione di opposizione come avvenuto nel caso di specie. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in materia di misure di sicurezza patrimoniale in relazione agli artt. 676 e 667 del codice di rito e 240, lett. e), cod. pen., per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del decreto come risultante dal testo del provvedimento di confisca e dall'intero contenuto del relativo fascicolo. Con il terzo motivo il Cirino censura il decreto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione di legge in materia di misura di sicurezza patrimoniale in relazione agli artt.676 e 667 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. come richiamato dagli artt. 85 bis d.lgs. 309/1990 e 240, lettera e), cod. pen. per mancanza di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il primo motivo di ricorso è fondato e che, pertanto, deve essere accolto con il conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e l'assorbimento delle restanti censure. 2. Invero, mentre il giudice dell'esecuzione può anche provvedere de plano, a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., sulla misura ablatoria della confisca, laddove sulla stessa non abbia provveduto in sentenza per qualsiasi ragione il giudice della cognizione, il giudice dell'opposizione deve invece provvedere all'esito di procedura in contraddittorio, a norma dell'art. 666 dello stesso codice di rito. Nel caso di specie, al contrario, il procedimento di opposizione si è svolto senza formalità e, in particolare, senza la fissazione di apposita udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen. impedendo in tal modo al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa (vedi, in fattispecie assimilabile alla presente, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13986 del 10/03/2009 Rv. 243152 - 01). 3. Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al G.i.p. del Tribunale di Caltagirone in funzione di giudice dell'esecuzione. P. Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltagirone, ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così deciso il 23 marzo 2
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