CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 26068/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato (in termini di trattamento sanzionatorio) la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; - che l'unico motivo d'impugnazione, a mezzo del quale si deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto all'applicazione della disciplina della recidiva, è indeducibile in quanto meramente reiterativo del parallelo motivo d'appello, puntualmente disatteso dalla Corte di merito, che ha dato conto di aver già valutato il rapporto esistente tra i plurimi precedenti penali specifici rilevati e il reato sub iudice, ritenendo, così, implicitamente, quest'ultimo, anche alla luce del significativo numero di precedenti emersi, espressione di una maggiore capacità e di una più intensa pericolosità del ricorrente acquisita proprio attraverso il percorso criminale compiuto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi parametrare il relativo onere motivazionale all'intensità e alla natura dei precedenti esistenti a carico dell'imputato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]