CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 ottobre 1960
Cassazione n. 33082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a NAPOLI il 18/10/1960avverso l'ordinanza del 23/03/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLOche conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento dei ricorsi;dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione ditribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza dicustodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli per i reati di partecipazione all’associazione mafiosa dicamorra denominata “clan Contini” (dall’ottobre 2018 a tutto il 2022 - capo 1), ilprimo con ruolo di vertice e il secondo quale partecipe del gruppo di SanGiovanniello, nonché a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato diestorsione aggravata (fatto commesso il 4 ottobre 2019 - capo 19) e a carico diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione aggravata (fatto commessonell’ottobre 2020 - capo 166), ritenendo sussistenti le esigenze cautelari.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedono l’annullamento dell’ordinanza impugnata,articolando quattro motivi.2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge con riguardo all’assolutamancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati aicapi 1), 19) e 166), non essendo ipotizzabile l’integrazione della motivazionedell’ordinanza genetica, di smisurate dimensioni, caotica, priva dell’indice edell’indicazione degli elementi a carico, quando quella del riesame, come èaccaduto nel caso di specie, si limita a richiamarla senza dare risposta allecensure difensive articolate anche per mezzo della memoria tempestivamentedepositata.2.2. Il secondo motivo denuncia il vizio della motivazione sulla gravitàindiziaria, anche in relazione all’omessa risposta alle deduzioni difensive.La motivazione, che si è già detto essere generica, non esamina i seguentielementi: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non è attinto da dichiarazioni dei collaboratori, né daprecedenti sentenze di condanna per la partecipazione associativa; non sonoindicati concreti elementi dai quali dedurre la partecipazione associativa conruolo di vertice. Analoga carenza si riscontra per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].Del resto, ove si volesse valorizzare, allo scopo di dimostrare lapartecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la contestazione del reato fine(capo 19), deve rilevarsi che la captazione posta a base dell’accusa interviene traaltri due soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non attinti dalprovvedimento cautelare, e che il ruolo del ricorrente è apoditticamenteaffermato dai giudici della cautela perché ritenuto “referente del clan Contini” perl’attività estorsiva: si tratta di una asserzione priva di supporto poiché dallecaptazioni non emerge affatto tale ruolo.Analoghe considerazioni devono essere fatte per quanto riguarda MEROLLAVincenzo a carico del quale, secondo la contestazione del capo 166), vi sarebbeuna presunta estorsione della somma di euro 100 ai danni di soggetto nonidentificato che, quindi, non ha mai affermato di avere subito qualsivogliaminaccia o sopruso; gli elementi a carico sono tratti, mediante illogicamotivazione, da una captazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nella qualeil primo sollecitava il secondo a recuperare la modesta somma di denaro.Si consideri, sempre in merito al vizio motivazionale, che a VincenzoMEROLLA erano contestati altri tre episodi estorsivi (capi 167, 168 e 169) per iquali il GIP aveva respinto la domanda cautelare «con il consueto invito al PM arivedere il tenore della contestazione in maniera più aderente al datonormativo», a dimostrazione della vaghezza delle ipotesi accusatorie.L’ordinanza cautelare genetica, avvedendosi della fragilità delle ipotesiaccusatorie per le quali la persona offesa non è stata identificata, aveva esclusola solidità della piattaforma indiziaria per tali contestazioni, non assumendo peròle stesse conclusioni per il capo 166): le motivazioni dell’ordinanza genetica e diquella del riesame sono, quindi, contraddittorie e illogiche.2.3. Il terzo motivo denuncia il vizio della motivazione in merito alla richiestariqualificazione della partecipazione associativa nel reato di concorso inestorsione continuata, mancando qualsiasi elemento dal quale desumere lapartecipazione associativa mediante un fattivo e concreto contributo da parte deiricorrenti.2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge in merito all’attualitàdelle esigenze cautelari poiché i fatti di reato, ove esistenti, si arrestano al 2020.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati.2. Va premesso che l’ordinanza impugnata non fornisce risposta alladeduzione, sviluppata in sede di riesame, circa l’inadeguatezza motivazionale deltitolo genetico.Tale questione, che avrebbe potuto essere risolta con adeguata motivazioneda parte del Tribunale del riesame, è rimasta sostanzialmente senza risposta allaluce di quanto si dirà sui vizi del provvedimento impugnato.Sotto tale profilo, quindi, il giudizio di rinvio dovrà anzitutto fornire rispostaall’originaria deduzione sul vizio di motivazione del provvedimento genetico.3. Quanto alla gravità indiziaria per il reato associativo del capo 1)contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza impugnata è affetta daldenunciato vizio della motivazione.3.1. A tenore dell’imputazione mossa a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], egli è accusato diessere reggente nella zona del borgo di S. [OSCURATO:PERSONA], cd. “Buvero”, gestoredei rapporti con i referenti degli altri gruppi federati al clan e/o contigui ad esso,partecipe ai summit con gli altri esponenti apicali dell’associazione, nonchérisolutore dei conflitti insorti anche tra soggetti intranei al clan.A [OSCURATO:PERSONA], invece, è contestato di essere un associativo attivo nel settoredelle estorsioni.L’ordinanza è però priva di adeguati riferimenti ai suddetti comportamenti eruoli attribuiti agli indagati.3.2. [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto risulta dalla contestazione, vienedescritto dall’ordinanza impugnata quale “regista o esattore delle estorsioni”; inrealtà la prova indiziaria sembra essenzialmente basata sul reato-fine descritto alcapo 19).[OSCURATO:PERSONA] è accusato dell’estorsione del capo 166), mentre non sonoadeguatamente illustrati altri comportamenti partecipativi, né altri reati fine,essendo stata rigettata la domanda cautelare per altre tre contestazioni estorsive(capi 167, 168 e 169).3.3. Orbene, ancor prima di analizzare le questioni sulla gravità indiziaria peril reato estorsivo, vale la pena di ricordare che, se è logico dedurre dallacommissione di significativi reati fine la corroborazione dell’ipotesi accusatoriaper la partecipazione associativa, non di meno tale accusa deve essere basata suspecifici elementi dai quali possa desumersi la sussistenza di uno stabile econcreto contributo, non essendo sufficiente la commissione di reati fine perdedurre la partecipazione al reato associativo.Sotto tale profilo, però, l’ordinanza è priva di adeguata motivazione: nonvengono adeguatamente descritti il contributo associativo e il ruolo degliindagati.L’inadeguatezza motivazionale, che rende impossibile l’esercizio delsindacato di legittimità, si coglie anche dalla tecnica redazionale che richiamaalcune conversazioni intercettate, senza neppure indicarne gli estremi, salvo lagenerica indicazione che tali captazioni sarebbero state “acquisite in atti”.3.4. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non è chiarito come le vicende cheriguardano un altro presunto sodale ([OSCURATO:PERSONA]), che sarebbero compendiate in undiverso provvedimento del tribunale del riesame che riguarda costui e nonl’indagato [OSCURATO:PERSONA], possano fare parte del compendio indiziario a carico diquest’ultimo ove, come denuncia la difesa, non siano state sottoposte alpreventivo contraddittorio.Tale manchevolezza è rilevante in quanto, a tenore della motivazione, lerisultanze di tale distinta procedura di riesame costituiscono uno degli elementifondanti della partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA]; non è stata, in effetti,richiamata sul punto l’ordinanza genetica, ma un diverso provvedimento deltribunale del riesame che riguarda [OSCURATO:PERSONA] (n. 847/2026 RIMC).A ciò si aggiunga che la contestazione mossa a [OSCURATO:PERSONA] al capo 149), allaquale si riferisce il Tribunale del riesame, non risulta che abbia coinvolto DELUCA.4. Oscura, perciò inadeguata, è la motivazione che riguarda l’estorsione delcapo 19) contestata a [OSCURATO:PERSONA].I riferimenti a detta vicenda sono generici, tanto che non ne è statachiaramente illustrata neppure la dinamica fattuale.Anche in questo caso, il sincopato richiamo delle captazioni, del tutto prive diriferimenti topologici e temporali, impedisce il controllo di legittimità del percorsologico seguito dal Tribunale del riesame.5. Anche per quello che riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], cui è contestatol’episodio di estorsione del capo 166), è necessario rilevare il vizio motivazionaledel provvedimento impugnato.5.1. Se non è fondata la deduzione che riguarda la genericitàdell’imputazione cautelare n. 166) ─ poiché, a fronte dell’enunciazione del fattotipico e della indicazione della somma estorta, il provvedimento cautelarerichiama l’imputazione che descrive sufficientemente la condotta ascritta aVincenzo [OSCURATO:PERSONA] ─ , né rileva per la sussistenza dell’ipotesi di reato lamodestia dell’importo estorto e la mancata identificazione della vittima (Sez. 2,n. 37794 del 12/06/2019, Venia, Rv. 277707 – 02), il provvedimento impugnatonon risolve in modo convincente gli snodi critici segnalati dalla difesa.La dedotta contraddittorietà del titolo cautelare genetico ─ che, per vicendeapparentemente sovrapponibili, peraltro originariamente tutte poste a supportodella contestazione associativa del capo 1), ha escluso la gravità indiziaria per icapi 167), 168) e 169) ─ è rimasta di fatto senza adeguata risposta.Oltre a tale contraddittorietà, è fondata la deduzione difensiva che contestala nebulosità della condotta che si assume dimostrata da captazioni che non sonospecificamente indicate dal punto di vista topologico e temporale.6. Il terzo motivo sulla qualificazione del capo 1) resta al momento assorbitodalle questioni sulla gravità indiziaria.6.1. Anche il motivo sull’attualità delle esigenze cautelari resta al momentoassorbito dalle questioni sulla gravità indiziaria.7. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale delriesame di Napoli perché, nella piena libertà delle pertinenti valutazioni di merito,provveda a sanare i rilevati vizi motivazionali. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale delriesame di Napoli.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]