CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39868/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1.11 ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 18 ottobre 2024 con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce che lo ha condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, per aver impattato contro il cordolo dell'isola di canalizzazione del traffico. L'esponente lamenta, con quattro motivi, vizio di omessa motivazione e violazione di legge in ordine alla configurabilità dell'aggravate contestata, nonché in ordine alla esclusione dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e al diniego di concessione delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla doglianza inerente alla motivazione per relationem riguardo alla ricostruzione del fatto, basata sulla inattendibilità dei rilievi in atti, il richiamo della Corte territoriale alla motivazione del primo giudice è in linea con i principi consolidati espressi da questa Corte di legittimità, posto che certamente non costituisce elemento di novità non esaminato in primo grado la deduzione secondo cui, trattandosi di strada trafficata, i segni dell'impatto sul predetto cordolo avrebbero potuto essere riconducibili ad altri veicoli. Nella sentenza di primo grado, invero, si dà atto che i segni dell'impatto rinvenuti dagli operanti erano recentissimi e che sull'asfalto si rinvenivano le tracce sfregamento del cerchione della vettura con il cordolo; sicchè è all'evidenza pienamente superato l'argomento, non certo nuovo ma congetturale, secondo cui i segni avrebbero potuto essere riconducibili ad altre vetture. Il secondo motivo proposto si basa su censure di merito, costituite da una critica alle risultanze dei rilievi, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa valutazione delle prove. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). E' manifestamente infondato anche il terzo motivo. La Corte di merito argomenta il diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen rilevando la non tenuità dell'offesa alla luce delle concrete modalità della condotta idonee a mettere in pericolo la circolazione stradale. La pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Stesse considerazioni valgono per il quarto motivo. Il diniego della concessione delle attenuanti generiche si è basato sulla valutazione relativa alle modalità della condotta e alla gravità del pericolo, espresse in merito alla applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. La decisione della Corte territoriale è in linea con il consolidato principio secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in oma, il 25 nove