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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 01391/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 21 febbraio 2023 che, in parziale riforma della pronunzia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica del 15 gennaio 2019 che aveva riqualificato la originaria contestazione di cui all'art.336 cod. pen. nella ipotesi di cui all'art.612 cod. pen., ha prosciolto l'imputato dal reato come riqualificato perché non punibile per particolare tenuità del fatto. -Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'applicabilità dell'istituto ex art. 131 bis cod. pen. ravvisando piuttosto l'assenza di prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio dell'imputato, è generico risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito; oltre che manifestamente infondato, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitando quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253774). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 21 febbraio 2023 che, in parziale riforma della pronunzia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica del 15 gennaio 2019 che aveva riqualificato la originaria contestazione di cui all'art.336 cod. pen. nella ipotesi di cui all'art.612 cod. pen., ha prosciolto l'imputato dal reato come riqualificato perché non punibile per particolare tenuità del fatto. -Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'applicabilità dell'istituto ex art. 131 bis cod. pen. ravvisando piuttosto l'assenza di prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio dell'imputato, è generico risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito; oltre che manifestamente infondato, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitando quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253774). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023.
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