Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1360/2019
ECLI:EU:C:2019:1124
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0360
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
19 dicembre 2019 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1360/2013 – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Settore dello zucchero – Contributo alla produzione – Effetto utile – Diritto al rimborso delle somme indebitamente versate – Applicabilità delle norme nazionali relative ai termini di prescrizione – Principio di effettività»
Nella causa C‑360/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 16 maggio 2018, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2018, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da A. Prechal, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, L.S. Rossi (relatrice), J. Malenovský e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: M. Longar, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 maggio 2019,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, da D. Ehle, Rechtsanwalt;
–
per le [OSCURATO:PERSONA], da B. Grothe e da R.M. Gleim‑Arnold, in qualità di agenti;
–
per il governo belga, da J.‑C. Halleux e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistiti da B. [OSCURATO:PERSONA] e M. Callebaut, avocats;
–
per la Commissione europea, da B. Eggers e da B. Hofstötter, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 luglio 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l’importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l’importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006 (
GU L 2013, L 343, pag. 2
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e l’[OSCURATO:PERSONA] (Ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in merito al rimborso dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero versati per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2004/2005.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando 10, 11, 13 e 23 del regolamento n. 1360/2013 così recitano:
«(10)
Il 27 settembre 2012, nelle cause congiunte C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, la Corte ha annullato il regolamento (CE) n. 1193/2009 [della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 (
GU 2009, L 321, pag. 1
)], dichiarando che, ai fini del calcolo della valutazione della perdita media per tonnellata di prodotto, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 [del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (
GU 2001, L 178, pag. 1
),] doveva essere interpretato nel senso che solo l’importo complessivo delle restituzioni per l’esportazione avrebbe dovuto includere il totale degli importi pagati.
(11)
È pertanto opportuno determinare i contributi nel settore dello zucchero al livello appropriato. (…)
(…)
(13)
(…) si evince la necessità di applicare i contributi, così corretti, a decorrere dalle date in cui i contributi sono stati dichiarati nulli.
(…)
(23)
Per ragioni di certezza giuridica ed allo scopo di garantire la parità di trattamento degli operatori interessati nei vari Stati membri, è necessario concordare una data comune a partire dalla quale occorre fissare gli importi dei contributi stabiliti dal presente regolamento (…) Tale termine, tuttavia, non dovrebbe applicarsi quando gli Stati membri sono tenuti, in base al diritto nazionale, a rimborsare gli operatori interessati dopo tale data».
4
L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:
«I contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 sono stabiliti al punto 1 dell’allegato».
5
A termini del successivo articolo 2:
«La data di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 [del Consiglio, del 22 maggio 2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (
GU 2000, L 130, pag. 1
)] per la determinazione dei contributi fissati dal presente regolamento è al più tardi il 30 settembre 2014, tranne nei casi in cui gli Stati membri non sono in condizione di rispettare tale termine a seguito dell’applicazione delle norme nazionali in materia di recupero, da parte degli operatori economici, di importi indebitamente versati».
6
L’articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, del medesimo regolamento fissa le date a decorrere dalle quali i contributi alla produzione, di cui al punto 1 del suo allegato, si applicano con riguardo alle campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006.
7
I considerando 13 e 14 del regolamento (UE) 2018/264 del Consiglio, del 19 febbraio 2018, che fissa i contributi alla produzione e il coefficiente per il calcolo del contributo complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1999/2000 nonché i contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2000/2001 (
GU 2018, L 51, pag. 1
), così recitano:
«(13)
Ai fini della certezza del diritto e per assicurare un trattamento uniforme degli operatori economici interessati nei diversi Stati membri, è necessario fissare una data entro la quale definire i contributi oggetto del presente regolamento (…) Questo termine, tuttavia, non dovrebbe applicarsi quando gli Stati membri sono tenuti, in base al diritto nazionale, a rimborsare gli operatori interessati dopo tale data.
(14)
È opportuno che sia rimborsata la differenza tra le somme indebitamente versate a titolo dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero determinati dai regolamenti (CE) n. 2267/2000 [della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare (
GU 2000, L 259, pag. 29
),] e (CE) n. 1993/2001 [della Commissione, dell’11 ottobre 2001, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (
GU 2001, L 271, pag. 15
),] e i contributi stabiliti dal presente regolamento».
8
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento medesimo così dispone:
«La differenza tra i contributi fissati dai regolamenti (…) n. 2267/2000 e (…) n. 1993/2001 e i contributi previsti all’articolo 1 del presente regolamento è rimborsata agli operatori economici che hanno versato contributi a titolo delle campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, su richiesta debitamente motivata di questi ultimi».
Diritto tedesco
9
L’articolo 12, paragrafo 1, prima frase, della legge di attuazione delle organizzazioni comuni dei mercati e dei pagamenti diretti (Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen), BGBl. 2017 I, pag. 3746) prevede quanto segue:
«Ai contributi a fini di organizzazione dei mercati si applicano, per analogia (…), le disposizioni del codice tributario (…), sempreché con la presente legge o con regolamento su di essa fondato non sia disposto un regime giuridico derogatorio alle disposizioni medesime».
10
Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, prima e seconda frase, del codice tributario:
«Nel caso in cui un’imposta (…) sia stata versata o rimborsata senza titolo giuridico, il soggetto per conto del quale il pagamento sia stato effettuato ha diritto, nei confronti del relativo beneficiario, alla restituzione dell’importo versato o rimborsato (…) Ciò vale anche qualora il titolo giuridico per il pagamento o il rimborso venga successivamente meno».
11
L’articolo 164, paragrafi 1, 2, e 4, del codice medesimo è così formulato:
«(1) Le imposte possono essere oggetto di accertamento, in via generale o particolare, e con riserva di riesame, (…) senza che tale riserva necessiti di relativa motivazione
(2) L’accertamento può essere annullato o modificato finché può essere effettuata una verifica (…).
(…)
(4) La possibilità di effettuare una verifica cessa con la scadenza del termine di accertamento».
12
Il successivo articolo 169, paragrafi 1 e 2, stabilisce quanto segue:
«(1) Un accertamento, nonché il suo annullamento o la sua modifica non sono più ammissibili quando il termine di accertamento è scaduto. (…)
(2) Il termine di accertamento è pari a:
1.
un anno per le accise e i ristorni,
2.
quattro anni per imposte e rimborsi fiscali distinti dalle imposte o dai rimborsi fiscali ai sensi del punto 1 oppure dazi all’importazione e all’esportazione ai sensi dell’articolo 5, punti 20 e 21 del codice doganale dell’Unione. (…)
(…)».
13
Il successivo articolo 170, paragrafo 1, così dispone:
«Il termine di accertamento inizia a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il debito d’imposta (…)».
14
A termini del successivo articolo 175, paragrafo 1, primo comma:
«Un avviso di accertamento fiscale dev’essere emanato, annullato o modificato
(…)
2.
quando si verifichi un evento produttivo di effetti fiscali per il passato (evento retroattivo)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
15
[OSCURATO:PERSONA] è stata assoggettata, in quanto società produttrice di isoglucosio, al sistema di contributi alla produzione nel settore dello zucchero, previsto dal regolamento n. 1260/2001, per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006.
16
L’importo dei contributi alla produzione per tali campagne di commercializzazione è stato determinato in applicazione di regolamenti adottati annualmente dalla Commissione europea, vale a dire i regolamenti (CE) n. 1837/2002 della Commissione, del 15 ottobre 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (
GU 2002, L 278, pag. 13
), (CE) n. 1762/2003 della Commissione, del 7 ottobre 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (
GU 2003, L 254, pag. 4
), (CE) n. 1775/2004 della Commissione, del 14 ottobre 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (
GU 2004, L 316, pag. 64
), (CE) n. 1686/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (
GU 2005, L 271, pag. 12
) e (CE) n. 164/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (
GU 2007, L 51, pag. 17
).
17
In applicazione di tali regolamenti, l’ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA] fissava, segnatamente, l’importo dei contributi alla produzione a carico della [OSCURATO:PERSONA], per le suddette campagne di commercializzazione, mediante avvisi di accertamento emessi, con riserva di verifica, in data 23 ottobre 2002, 20 ottobre 2003, 30 marzo 2004 e 18 ottobre 2005.
18
Tuttavia, con la sentenza dell’8 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06
,
EU:C:2008:260
), nonché con le ordinanze del 6 ottobre 2008, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑200/06
, non pubblicata,
EU:C:2008:541
), e SAFBA (da
C‑175/07 a C‑184/07
, non pubblicata,
EU:C:2008:543
), i regolamenti nn. 1762/2003, 1775/2004 e 1686/2005 sono stati annullati dalla Corte. Tali regolamenti sono quindi stati modificati dal regolamento n. 1193/2009.
19
Con la sentenza del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10
,
EU:C:2012:591
), il regolamento n. 1193/2009 è stato, a sua volta, annullato dalla Corte. In seguito alla pronuncia di tale sentenza, il Consiglio dell’Unione europea ha proceduto ad una nuova fissazione dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006, adottando il regolamento n. 1360/2013, nel quale ha ridotto i contributi alla produzione relativi a tali campagne di commercializzazione.
20
Il 1
o
maggio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] presentava, presso l’ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA], una domanda diretta ad ottenere la fissazione dell’importo dei nuovi contributi alla produzione nonché il rimborso dei contributi da essa indebitamente versati per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2004/2005.
21
Con decisione del 18 aprile 2016, confermata il 19 settembre 2016 a seguito del rigetto dell’opposizione proposta, l’ufficio principale delle dogane di [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda, in base al rilievo che, in applicazione dell’articolo 164 e dell’articolo 169, paragrafo 2, seconda frase, numero 2, del codice tributario, il termine di accertamento di quattro anni, previsto ai fini dell’annullamento, della modifica o della rettifica degli avvisi di accertamento, sarebbe scaduto per tali campagne di commercializzazione, di modo che i corrispondenti avvisi di accertamento sarebbero divenuti definitivi.
22
Infatti, conformemente all’articolo 170, paragrafo 1, del codice tributario, il termine di accertamento de quo inizia a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il debito d’imposta. Di conseguenza, nella specie, come precisato dal giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il termine di accertamento per la campagna di commercializzazione 2004/2005 aveva iniziato a decorrere il 31 dicembre 2006. Ciò premesso, la domanda della [OSCURATO:PERSONA], essendo stata presentata soltanto nel corso del 2014, sarebbe pervenuta all’ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA] quando detto termine di accertamento era scaduto. Analogamente, quanto ai contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione precedenti, lo stesso termine di accertamento sarebbe a fortiori scaduto.
23
Avverso la decisione dell’Ufficio principale delle dogane di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi ricorso dinanzi al giudice del rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), sostenendo che il proprio diritto al rimborso dei contributi indebitamente versati discenderebbe direttamente dal regolamento n. 1360/2013. Tale diritto non sarebbe soggetto ad alcun termine di accertamento e non sarebbe pregiudicato dalla definitività degli avvisi di accertamento emessi dall’ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA].
24
A tal proposito, il giudice del rinvio rileva di aver già avuto modo di affermare, in cause precedenti, che la questione se una società possa beneficiare del diritto al rimborso di contributi indebitamente versati, nel caso in cui le aliquote dei contributi alla produzione siano state ridotte retroattivamente, in applicazione del regolamento n. 1360/2013, doveva essere risolta unicamente sulla base della normativa nazionale applicabile, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
25
Orbene, nel caso di specie, tale approccio porterebbe a negare alla [OSCURATO:PERSONA] tale diritto, in particolare a causa del fatto che dalla riduzione retroattiva dei tassi dei contributi alla produzione, prevista dal regolamento n. 1360/2013, deriverebbe soltanto l’illegittimità delle decisioni di fissazione dell’imposta, e non la nullità dei corrispondenti avvisi di accertamento, i quali, essendo stati emessi sul fondamento di decisioni divenute definitive, non potrebbero più essere oggetto di modifiche conformemente alle disposizioni del diritto nazionale applicabile.
26
Tuttavia, il giudice del rinvio sottolinea che, in un procedimento analogo riguardante la rettifica degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto, con decisione dell’ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 maggio 2018, fondata sul regolamento 2018/264, il rimborso parziale dei contributi da essa indebitamenti versati, quando i termini di prescrizione applicabili in forza del diritto nazionale erano scaduti. Tale rimborso sarebbe infatti stato possibile in seguito, da un lato, alla pronuncia della sentenza del 9 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑585/15
,
EU:C:2017:105
), in cui la Corte ha dichiarato l’invalidità dei regolamenti nn. 2267/2000 e 1993/2001, che determinavano tali importi, e, dall’altro, della conseguente adozione del regolamento 2018/264, che avrebbe fissato nuovamente tali importi senza esigere espressamente che si tenesse conto di tali termini di prescrizione.
27
In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se, adottando il regolamento n. 2018/264, il legislatore dell’Unione non abbia inteso, in realtà, stabilire un principio generale che consenta ormai il rimborso dei contributi alla produzione indebitamente versati nel settore dello zucchero, indipendentemente dalle norme di prescrizione applicabili in forza del diritto nazionale. A suo avviso, tale interpretazione sarebbe idonea a consentire così alla [OSCURATO:PERSONA] di ottenere il rimborso dei contributi alla produzione indebitamente versati per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2004/2005, come ricalcolate in base al regolamento n. 1360/2013.
28
Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il rimborso dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, con riguardo al quale occorre procedere, ai sensi del regolamento (…) n. 1360/2013, (…), a calcoli diversi rispetto al passato, debba essere effettuato, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, in base alla legge nazionale e, in particolare, applicando la prescrizione ivi disciplinata».
Sulla questione pregiudiziale
29
Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1360/2013, che fissa, in particolare, i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006, debba essere interpretato nel senso che il rimborso delle somme indebitamente versate da operatori economici a titolo di tali contributi debba essere effettuato in applicazione del diritto nazionale, in particolare, entro i termini di prescrizione previsti da quest’ultimo, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
30
Va rilevato, in limine, che i dubbi espressi dal giudice del rinvio derivano, in particolare, dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dalle competenti autorità tedesche, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2018/264, il rimborso dei contributi indebitamente versati per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, quando i termini di prescrizione previsti dalle disposizioni del diritto nazionale applicabili erano scaduti.
31
Infatti, il regolamento 2018/264, che ha rettificato l’importo dei contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, prevede, al suo articolo 2, paragrafo 2, che le somme indebitamente versate dagli operatori economici che hanno versato contributi per tali campagne devono essere rimborsate ai medesimi in base ad una domanda debitamente giustificata, senza che tale disposizione faccia un qualsivoglia riferimento o un qualsivoglia rinvio al diritto nazionale applicabile.
32
In tali circostanze, il giudice del rinvio non esclude che l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 2018/264 possa essere interpretato nel senso che stabilisca un principio generale che consenta il rimborso delle somme indebitamente versate da operatori economici a titolo di contributi alla produzione nel settore dello zucchero. Un tale principio potrebbe applicarsi indipendentemente dalla scadenza dei termini di prescrizione applicabili in forza del diritto nazionale, anche qualora tale rimborso sia stato chiesto sulla base del regolamento n. 1360/2013.
33
A tale proposito, è sufficiente rilevare che, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle proprie conclusioni, il regolamento 2018/264, per quanto riguarda unicamente le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, non è applicabile, ratione temporis, alla controversia oggetto del procedimento principale, vertente su una domanda di rimborso dei contributi alla produzione versati per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2004/2005.
34
Ne deriva che il regolamento 2018/264 non può costituire il fondamento normativo di una domanda di rimborso di contributi indebitamente versati per queste ultime campagne di commercializzazione.
35
Tuttavia, va ricordato che, con la sentenza del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10
,
EU:C:2012:591
), la Corte ha annullato il regolamento n. 1193/2009. Come risulta in particolare dai punti 48 e 49 di tale sentenza, il metodo accolto in tale regolamento, utilizzato dalla Commissione per determinare i contributi alla produzione delle campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006, non era corretto, poiché portava ad aumentare artificiosamente l’entità complessiva delle restituzioni. Di conseguenza, come risulta dal punto 69 della sentenza medesima, i produttori avevano il diritto di ottenere non solo il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di contributi alla produzione indebitamente prelevati dagli Stati membri durante il periodo in questione, ma anche la corresponsione dei relativi interessi.
36
Per conformarsi alla sentenza del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10
,
EU:C:2012:591
), il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1360/2013, volto a rettificare, retroattivamente, l’importo dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero previsti per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006. Secondo il legislatore dell’Unione, i nuovi contributi alla produzione sono stati calcolati conformemente al metodo convalidato dalla Corte in tale sentenza e fissati ad un «livello appropriato», ai sensi del considerando 11 del regolamento stesso.
37
L’effetto utile del regolamento n. 1360/2013 implica, pertanto, di consentire ai produttori di zucchero interessati di ottenere il rimborso dei contributi alla produzione indebitamente versati diversi anni prima dell’adozione del regolamento medesimo.
38
Ne deriva, da un lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle proprie conclusioni, che il diritto dei produttori di zucchero al rimborso dei contributi indebitamente versati per le campagne di commercializzazione di cui al procedimento principale deriva dal diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte nella sentenza del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10
,
EU:C:2012:591
), e attuato dal legislatore dell’Unione, a seguito di tale sentenza, con l’adozione del regolamento n. 1360/2013.
39
La Corte ha infatti dichiarato che il diritto di ottenere il rimborso delle imposte riscosse da uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione, nell’interpretazione loro data dalla Corte (sentenze del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA],
C‑446/04
,
EU:C:2006:774
, punto
202
; del 19 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑591/10
,
EU:C:2012:478
, punto
24
, nonché del 25 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA],
C‑103/17
,
EU:C:2018:587
, punto
56
).
40
Dall’altro lato, è solo in seguito alla fissazione retroattiva dei nuovi contributi alla produzione nel regolamento n. 1360/2013 che le autorità nazionali competenti hanno potuto determinare l’importo esatto dell’eccedenza pagata a titolo di tali contributi da ciascuno dei produttori interessati.
41
In tale contesto, e al fine di garantire l’effetto utile di tale regolamento, si deve ritenere che sia a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo, vale a dire il 20 dicembre 2013, che i produttori di zucchero interessati hanno avuto la possibilità di conoscere l’importo esatto dei contributi indebitamente versati, secondo i calcoli della Commissione, come rettificati conformemente alla giurisprudenza della Corte, e quindi di presentare validamente domande dirette ad ottenere il rimborso dei contributi stessi.
42
A tal fine, anzitutto, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1360/2013, il punto 1 dell’allegato dello stesso prevede una tabella che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero, espressi in forma di importo in euro per tonnellata di prodotto, per ciascuna campagna di commercializzazione, che va dalla campagna di commercializzazione 2001/2002 a quella 2005/2006.
43
Il successivo articolo 2 fissa, poi, in linea di principio, al 30 settembre 2014 il termine ultimo entro il quale gli Stati membri sono tenuti ad accreditare sul conto delle risorse proprie dell’Unione l’importo dei contributi fissati dal regolamento n. 1360/2013.
44
Il successivo articolo 3 si limita, infine, a fissare le date a decorrere dalle quali i contributi alla produzione, di cui al punto 1 del suo allegato, si applicano, per ciascuna delle campagne di commercializzazione oggetto del procedimento principale.
45
Orbene, si deve rilevare, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle proprie conclusioni, che il regolamento n. 1360/2013 non contiene alcuna disposizione relativa alle procedure e alle modalità che devono essere applicate dagli Stati membri per attuare il diritto degli operatori economici di ottenere il rimborso dei contributi alla produzione indebitamente versati nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione di cui trattasi nel procedimento principale.
46
Secondo costante giurisprudenza, in assenza di norme armonizzate che disciplinano il rimborso di tributi imposti in violazione del diritto dell’Unione, gli Stati membri mantengono il diritto di applicare le modalità procedurali previste dal loro ordinamento giuridico interno, in particolare in materia di termini di prescrizione o di decadenza, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2011, Q‑Beef e Bosschaert,
C‑89/10 e C‑96/10
,
EU:C:2011:555
, punto
34
, nonché del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA],
C‑500/16
,
EU:C:2017:996
, punto
37
).
47
Il rispetto di detti principi impone che tali modalità di procedura non devono essere meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi fondati su disposizioni di diritto nazionale (principio di equivalenza) né essere congegnati in modo tale da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10
,
EU:C:2012:591
, punto
61
, nonché giurisprudenza ivi citata).
48
A tal proposito, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che, secondo il giudice del rinvio, l’applicazione delle norme interne è conforme ai suddetti principi in quanto, nel rispetto del termine generale di prescrizione previsto dal diritto tributario tedesco, esse consentono una rettifica nei casi in cui gli atti dell’Unione siano modificati con effetti retroattivi. Tuttavia, risulta altresì dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, in sostanza, che, a parere del giudice del rinvio, la definitività che un avviso di accertamento riveste nel diritto tedesco osta ad una domanda di rimborso fondata sul regolamento n. 1360/2013, dal momento che il termine di prescrizione applicabile è scaduto al momento della presentazione della domanda stessa.
49
Orbene, si deve ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. A tal fine, la Corte può estrarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia nel procedimento principale (sentenza del 18 dicembre 2019, v Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava,
C‑447/18
,
EU:C:2019:1098
, punto
35
e giurisprudenza ivi citata).
50
Nella specie, occorre quindi verificare, inoltre, se norme nazionali poste a disciplina dell’esercizio del diritto al rimborso dell’eccedenza versata da produttori di zucchero, a titolo dei contributi alla produzione previsti dal regolamento n. 1260/2001 e fissati definitivamente dal regolamento n. 1360/2013 per le campagne di commercializzazione oggetto del procedimento principale, che, come interpretate e applicate dai giudici competenti, ostano alla presentazione di una domanda di rimborso successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 1360/2013, essendo scaduto il termine di prescrizione applicabile alle domande stesse, siano conformi ai principi di equivalenza e di effettività.
51
Nel presente contesto, occorre esaminare anzitutto la compatibilità di tali norme con il principio di effettività. Orbene, da costante giurisprudenza risulta che ciascun caso in cui si ponga la questione se una norma procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di tale norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare segnatamente, se necessario, la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (v. segnatamente, sentenza del 20 ottobre 2016, Danqua,
C‑429/15
,
EU:C:2016:789
, punto
42
, e del 22 febbraio 2018, INEOS Köln,
C‑572/16
,
EU:C:2018:100
, punto
44
).
52
Per quanto riguarda, in particolare, i termini di prescrizione o di decadenza, la Corte ha ripetutamente dichiarato che la fissazione di termini di ricorso ragionevoli soddisfa, in linea di principio, l’esigenza di effettività in quanto essa costituisce un’applicazione del principio fondamentale della certezza del diritto a tutela tanto del singolo tanto dell’amministrazione interessati, sebbene la scadenza di tali termini possa, per sua natura, impedire alle persone interessate di far valere i loro diritti in tutto o in parte (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2018, INEOS Köln,
C‑572/16
,
EU:C:2018:100
, punti
46
e
53
e giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, a titolo di esempio, un termine nazionale di decadenza triennale è stato considerato ragionevole (sentenza dell’8 settembre 2011, Q‑Beef e Bosschaert,
C‑89/10 e C‑96/10
,
EU:C:2011:555
, punto
36
nonché giurisprudenza ivi citata).
53
Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta inequivocabilmente che la [OSCURATO:PERSONA] non può più pretendere, in applicazione del diritto nazionale, il rimborso dei contributi relativi alle campagne di commercializzazione oggetto del procedimento principale, dal momento che, come ricordato supra ai punti 21 e 22, il termine di prescrizione per reclamare il rimborso dei contributi indebitamente pagati è scaduto. Ciò si verificherebbe, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, nonostante il fatto che il regolamento n. 1360/2013 abbia modificato retroattivamente il diritto dell’Unione, sostituendo le disposizioni dei regolamenti precedentemente annullati dalla Corte, sulle quali si basavano le decisioni di fissazione dell’imposta e i relativi avvisi di accertamento. Tale modifica retroattiva deriva dall’articolo 3, commi secondo, terzo e quarto, di tale regolamento, che fissa le date a decorrere dalle quali i contributi alla produzione nel settore dello zucchero figuranti al punto 1 dell’allegato al regolamento si applicano, per ciascuna delle campagne di commercializzazione oggetto del procedimento principale.
54
Orbene, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle proprie conclusioni, sarebbe stato praticamente impossibile per la [OSCURATO:PERSONA] presentare una domanda di rimborso entro il termine di prescrizione quadriennale previsto a tal fine, essendo tale termine scaduto ancor prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1360/2013, il 20 dicembre 2013, ossia prima che il legislatore dell’Unione avesse rettificato i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione oggetto del procedimento principale, ai sensi dell’articolo 1 e dell’allegato di tale regolamento stesso.
55
Conseguentemente, considerato che, come precisato supra ai punti 40 e 41, le autorità nazionali competenti, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1360/2013, non potevano stabilire il quantum di un’eventuale rimborso dei contributi indebitamente versati da operatori economici che possano avvalersi del regolamento medesimo, né tali operatori erano tantomeno in grado di conoscerne l’importo, le norme nazionali in esame, interpretate dal giudice del rinvio nel senso che il pertinente termine di prescrizione scade prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, rendono praticamente impossibile l’esercizio del diritto, conferito dall’ordinamento giuridico dell’Unione a tali operatori, di ottenere il rimborso dei contributi alla produzione indebitamente versati per le campagne di commercializzazione oggetto del procedimento principale.
56
Quanto all’affermazione, dedotta dall’ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA] all’udienza, secondo cui un operatore economico diligente avrebbe potuto contestare gli avvisi di accertamento prima della scadenza del termine di prescrizione applicabile, essa non inficia tale conclusione. Occorre rilevare, infatti, che modalità procedurali previste dal diritto nazionale rendono praticamente impossibile l’esercizio di un diritto conferito ad un operatore da una normativa dell’Unione, che fissa definitivamente le condizioni che disciplinano tale diritto, dal momento che esse assoggettano l’esercizio di tale diritto alla condizione che l’operatore di cui trattasi abbia proposto, prima ancora che tale normativa sia entrata in vigore, una domanda o un ricorso volto a contestare decisioni nazionali fondate su un precedente testo della medesima normativa dell’Unione, medio tempore annullata dalla Corte.
57
Alla luce dei suesposti rilievi, relativi al principio di effettività e alla conclusione accolta al riguardo al punto 55 supra, può soprassedersi all’ulteriore esame dell’eventuale applicabilità del principio di equivalenza nell’ambito della presente sentenza.
58
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che il regolamento n. 1360/2013 dev’essere interpretato nel senso che:
–
il rimborso delle somme indebitamente versate da operatori economici, a titolo di contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006, dev’essere effettuato in applicazione del diritto nazionale, in particolare entro i termini di prescrizione ivi previsti, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività;
–
esso osta a norme nazionali per effetto delle quali, come interpretate dai competenti giudici nazionali, il termine di prescrizione applicabile ai fini della richiesta di rimborso dei contributi alla produzione di zucchero indebitamente versati scade anteriormente all’entrata in vigore del regolamento medesimo, il che rende praticamente impossibile l’esercizio del diritto, conferito dall’ordinamento giuridico dell’Unione agli operatori economici interessati, di ottenere il rimborso dei contributi stessi per le campagne di commercializzazione previste da detto regolamento.
Sulle spese
59
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Il regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l’importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l’importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006 dev’essere interpretato nel senso che:
–
il rimborso delle somme indebitamente versate da operatori economici, a titolo di tali contributi dev’essere effettuato in applicazione del diritto nazionale, in particolare entro i termini di prescrizione ivi previsti, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività;
–
esso osta a norme nazionali per effetto delle quali, come interpretate dai competenti giudici nazionali, il termine di prescrizione applicabile ai fini della richiesta di rimborso dei contributi alla produzione di zucchero indebitamente versati scade anteriormente all’entrata in vigore del regolamento medesimo, il che rende praticamente impossibile l’esercizio del diritto, conferito dall’ordinamento giuridico dell’Unione agli operatori economici interessati, di ottenere il rimborso dei contributi stessi per le campagne di commercializzazione previste da detto regolamento.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.