CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 10124/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania, ai sensi dell'art. 51- ter Ord. pen., ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PARATORE, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessagli dallo stesso Tribunale con ordinanza del 3 febbraio 2021; che, a ragione della decisione, il giudice a quo ha valorizzato l'emissione, in data 24 gennaio 2024, nei confronti del condannato, di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto ai quali il PARATORE ha reso ammissione di colpevolezza; che, ad avviso del giudice di merito, l'avere il condannato continuato, in costanza di misura alternativa, la sua attività di traffico di stupefacenti (quanto meno fino al mese di aprile 2022), costituiva condotta rivelatrice di totale indifferenza rispetto alle prescrizioni (violate anche con riferimento alla presenza presso il domicilio in determinati orari), da considerarsi incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento in prova; LETTO il ricorso, con il quale si deduce travisamento del fatto, per non avere il Tribunale tenuto conto dell'applicazione di misura cautelare nei confronti del PARATORE circoscritta al solo reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, da reputarsi condotta episodica, e per aver trascurato di valutare l'avviamento, da parte del condannato, di un programma di recupero di tipo ambulatoriale presso il SERT Catania-2; RITENUTO che, a prescindere dalla mancata autosufficienza dell'impugnazione quanto alla vicenda cautelare di cui si è detto, le censure, oltre ad essere assertive circa la dedotta "episodicità" della condotta, non si confrontano con la corretta valutazione della durata dell'attività delittuosa del PARATORE, da lui stesso riconosciuta fino ad oltre un anno di distanza dalla concessione a suo favore della misura alternativa più ampia, dal che è scaturito, coerentemente, il giudizio conclusivo del Tribunale di sorveglianza sulla sua inaffidabilità; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensor