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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23781/2026

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!Numero registro generale 21712/2025Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 23781/2026Data pubblicazione 22/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 21712-2025 R.G., relativo al ricorsoproposto da:[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), rappresentata edifesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -e nei confronti diCODACONS;- intimato -avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3439 del 2025, pubblicata indata 18 aprile 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente in data 15 maggio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 21712/2025Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 23781/2026Data pubblicazione 22/07/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, analogamente a quanto deciso con ordinanza di questa Corten. 14049/2026 su ricorso (iscritto al RGN 21297/2025) vertente incontroversia avente il medesimo oggetto, si rende giustificata lacompensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità tra le parti inragione della complessità della vicenda; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa integralmente tra leparti le spese del giudizio di legittimità.Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 21712/2025Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 23781/2026Data pubblicazione 22/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 21712-2025 R.G., relativo al ricorsoproposto da:[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), rappresentata edifesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -e nei confronti diCODACONS;- intimato -avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3439 del 2025, pubblicata indata 18 aprile 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente in data 15 maggio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 21712/2025Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 23781/2026Data pubblicazione 22/07/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, analogamente a quanto deciso con ordinanza di questa Corten. 14049/2026 su ricorso (iscritto al RGN 21297/2025) vertente incontroversia avente il medesimo oggetto, si rende giustificata lacompensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità tra le parti inragione della complessità della vicenda; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa integralmente tra leparti le spese del giudizio di legittimità.Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 23781/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris