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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 1986

Cassazione n. 43575/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/04/1986 avverso l'ordinanza del 09/04/2021 del Trib.

Liberta' di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Olio che conclude per l'inammissibilita del ricorso.

Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agosto, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 aprile 2021 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma del 29 dicembre 2020, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere sia per il delitto di partecipazione ad un'associazione albanese dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed operante sul mercato italiano e romano ex art. 74, commi 2, 3 e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo C), sia per i reati fine di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit. (capo C.52, relativamente ai soli episodi n. 768 del 30 ottobre 2018 e n. 769 del 4 novembre 2018), annullando nel resto il provvedimento genetico ivi impugnato.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito della gravità del quadro indiziario delineato a sostegno delle su indicate ipotesi di reato, per essere stato l'indagato apoditticamente individuato come partecipe dell'associazione sulla base della mera evocazione di un nominativo ("Max") cui hanno fatto riferimento i coindagati nel corso delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, senza tener conto della circostanza di fatto che l'autovettura indicata nel provvedimento impugnato, ed erroneamente ritenuta in uso al sodalizio ("[OSCURATO:PERSONA]"), non era di sua proprietà, ovvero nella sua diretta disponibilità, tanto che egli non risulta essere stato mai osservato dagli inquirenti alla guida della predetta automobile.

Peraltro, pur ritenuto un elemento di spicco dell'associazione, l'indagato risulta essere del tutto estraneo alle fasi preparatorie e alla realizzazione delle ipotizzate attività di cessione delle sostanze stupefacenti oggetto dei reati fine di cui all'art. 73 cit.

2.1. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie di quello oggetto del procedimento de quo, avuto riguardo al tempo trascorso dai fatti (i due reati fine contestati all'indagato risalgono ai mesi di ottobre e novembre 2018) e all'episodicità del presunto coinvolgimento dell'indagato nella vicenda associativa de qua. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo innanzitutto contesta il corretto riconoscimento del ricorrente, al riguardo sostenendo la incongruenza della motivazione ma, in realtà, procedendo ad una rivalutazione del materiale probatorio disponibile parcellizzandolo e non confrontandosi adeguatamente con il contenuto della ordinanza impugnata.

Dal testo di quest'ultima, difatti, risulta come siano stati utilizzati una serie di elementi per poter individuare il ricorrente quale soggetto al quale erano riferibili le intercettazioni, in particolare l'utilizzazione della autovettura C-max, dimostrata, fra l'altro, dall'essere la stessa abitualmente parcheggiata presso l'indirizzo dell' ìndagato, circostanza della quale il ricorso non tiene conto.

3. Quindi, il ricorso propone una nuova ed autonoma valutazione dei fatti che, però, non è consentita in sede di legittimità.

4. Anche il secondo motivo propone una rivalutazione in fatto, per altro con argomentazioni generiche, rispetto ad una motivazione congrua e logica in ordine alle esigenze cautelari. 3.Valutate le ragioni della inammissibilità, va disposta la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Roma, così cciso il 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ieste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/04/1986 avverso l'ordinanza del 09/04/2021 del Trib. Liberta' di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Olio che conclude per l'inammissibilita del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agosto, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 aprile 2021 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma del 29 dicembre 2020, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere sia per il delitto di partecipazione ad un'associazione albanese dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed operante sul mercato italiano e romano ex art. 74, commi 2, 3 e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo C), sia per i reati fine di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit. (capo C.52, relativamente ai soli episodi n. 768 del 30 ottobre 2018 e n. 769 del 4 novembre 2018), annullando nel resto il provvedimento genetico ivi impugnato. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito della gravità del quadro indiziario delineato a sostegno delle su indicate ipotesi di reato, per essere stato l'indagato apoditticamente individuato come partecipe dell'associazione sulla base della mera evocazione di un nominativo ("Max") cui hanno fatto riferimento i coindagati nel corso delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, senza tener conto della circostanza di fatto che l'autovettura indicata nel provvedimento impugnato, ed erroneamente ritenuta in uso al sodalizio ("[OSCURATO:PERSONA]"), non era di sua proprietà, ovvero nella sua diretta disponibilità, tanto che egli non risulta essere stato mai osservato dagli inquirenti alla guida della predetta automobile. Peraltro, pur ritenuto un elemento di spicco dell'associazione, l'indagato risulta essere del tutto estraneo alle fasi preparatorie e alla realizzazione delle ipotizzate attività di cessione delle sostanze stupefacenti oggetto dei reati fine di cui all'art. 73 cit. 2.1. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie di quello oggetto del procedimento de quo, avuto riguardo al tempo trascorso dai fatti (i due reati fine contestati all'indagato risalgono ai mesi di ottobre e novembre 2018) e all'episodicità del presunto coinvolgimento dell'indagato nella vicenda associativa de qua. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo innanzitutto contesta il corretto riconoscimento del ricorrente, al riguardo sostenendo la incongruenza della motivazione ma, in realtà, procedendo ad una rivalutazione del materiale probatorio disponibile parcellizzandolo e non confrontandosi adeguatamente con il contenuto della ordinanza impugnata. Dal testo di quest'ultima, difatti, risulta come siano stati utilizzati una serie di elementi per poter individuare il ricorrente quale soggetto al quale erano riferibili le intercettazioni, in particolare l'utilizzazione della autovettura C-max, dimostrata, fra l'altro, dall'essere la stessa abitualmente parcheggiata presso l'indirizzo dell' ìndagato, circostanza della quale il ricorso non tiene conto. 3. Quindi, il ricorso propone una nuova ed autonoma valutazione dei fatti che, però, non è consentita in sede di legittimità. 4. Anche il secondo motivo propone una rivalutazione in fatto, per altro con argomentazioni generiche, rispetto ad una motivazione congrua e logica in ordine alle esigenze cautelari. 3.Valutate le ragioni della inammissibilità, va disposta la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, così cciso il 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ieste
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