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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 19581/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: PAGANO [OSCURATO:PERSONA], n. a Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito i difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato quoad poenam, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la decisione assunta dal medesimo tribunale il 21 aprile 2020, con la quale il ricorrente, ritenuta la continuazione tra i distinti reati di concorso in rapina aggravata e concorso in sequestro di persona aggravato, veniva riconosciuto responsabile dei reati ascritti in concorso e condannato alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia.

Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

1. violazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per non aver ritenuto assorbita la condotta di sequestro di persona in quella di rapina aggravata, essendo la prima manifestamente funzionale alla consumazione della seconda, in questa esaurendosi sotto tutti i profili;

2. violazione di legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per non aver riconosciuto nella concreta fattispecie i tratti del concorso anomalo (art. 116 cod. pen.) nel delitto di sequestro di persona, non potendo definirsi questo il prevedibile sviluppo del delitto di rapina originariamente programmato;

3. violazione di legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per non aver ritenuto nella fattispecie la minima efficienza causale (art. 114 cod. pen.) del ruolo concorsuale svolto dal ricorrente nei fatti realizzati principalmente e materialmente da altro materiale autore delle condotte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Quanto al primo motivo di ricorso, va certamente riconosciuta l'ontologica, prima ancora che giuridica, autonomia tra le distinte condotte di rapina e sequestro di persona, per avere l'autore materiale dei fatti, una volta assicuratosi il bottino, segregato le persone offese in un locale tecnico, chiudendole a chiave dall'esterno ed allontanandosi dal luogo teatro dei fatti.

Non è dubbio, e sul punto la duplice motivazione di merito integra un convincente scambio di logiche e giuridiche argomentazioni, che la restrizione della libertà personale non fosse a quel punto più funzionale al conseguimento del profitto della rapina, ma solo ad assicurare all'autore un congruo lasso di tempo per guadagnare la via d'uscita dal centro commerciale e la successiva fuga.

Si argomenta ancora nel giudizio di merito in ordine alla prolungata durata della restrizione ed alla necessità di un intervento dall'esterno per aprire la porta dello stanzino.

Le due fattispecie pertanto concorrono, senza che il disvalore penale dell'una possa ritenersi consunto o assorbito in quello dell'altra (Sez. 2, n. 22096, del 19/5/2015, Rv. 263788, che si richiama anche per la messe di precedenti conformi annotati al C.E.D.; da ultimo Sez. 2, n. 14704, del 1/4/2022, n.m., in motiv. sub 4, pag. 3).

2. Del pari è a dirsi per sussistenza del concorso "ordinario" nei delitti di rapina e sequestro di persona, anche del concorrente morale che agiva ab externo avendo fornito le chiavi del locale tecnico e la descrizione dei luoghi e delle abitudini delle vittime.

Costituendo, proprio in ragione delle modalità programmate del fatto, la necessità di privare della libertà personale le persone offese della rapina il naturale e prevedibile epilogo della complessiva fattispecie, evidentemente ben rappresentato in capo a ciascuno dei correi (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rv. 276734; Sez. 5, n. 2805, del 22/3/2013, Rv. 258953).

3. Anche l'ultimo motivo è avvinto nella inammissibilità, per la negata partecipazione di minima importanza richiesta con i motivi di appello nell'interesse del concorrente solo morale.

Anche sul punto la Corte di merito ha prodotto esaustiva, logica e convincente motivazione.

Il ruolo assunto dal "vigilante organizzatore" nella complessiva vicenda non può invero ritenersi affatto marginale.

La sua condotta di supporto logistico, conoscitivo ed organizzativo ha sortito efficacia causale che, anzi, può ritenersi determinante nella complessiva economia dell'iter crimínis, tanto da consentire al giudice del merito di poter affermare, coerentemente con le emergenze probatorie, che senza il suo apporto l'evento non si sarebbe realizzato con successo (Sez. 4, n. 49364, del 19/7/2018, Rv. 274037; Sez. 3, n. 9844, del 17/11/2015, Rv. 266461).

4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2022.

Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: PAGANO [OSCURATO:PERSONA], n. a Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito i difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato quoad poenam, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la decisione assunta dal medesimo tribunale il 21 aprile 2020, con la quale il ricorrente, ritenuta la continuazione tra i distinti reati di concorso in rapina aggravata e concorso in sequestro di persona aggravato, veniva riconosciuto responsabile dei reati ascritti in concorso e condannato alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. violazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per non aver ritenuto assorbita la condotta di sequestro di persona in quella di rapina aggravata, essendo la prima manifestamente funzionale alla consumazione della seconda, in questa esaurendosi sotto tutti i profili; 2. violazione di legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per non aver riconosciuto nella concreta fattispecie i tratti del concorso anomalo (art. 116 cod. pen.) nel delitto di sequestro di persona, non potendo definirsi questo il prevedibile sviluppo del delitto di rapina originariamente programmato; 3. violazione di legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per non aver ritenuto nella fattispecie la minima efficienza causale (art. 114 cod. pen.) del ruolo concorsuale svolto dal ricorrente nei fatti realizzati principalmente e materialmente da altro materiale autore delle condotte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Quanto al primo motivo di ricorso, va certamente riconosciuta l'ontologica, prima ancora che giuridica, autonomia tra le distinte condotte di rapina e sequestro di persona, per avere l'autore materiale dei fatti, una volta assicuratosi il bottino, segregato le persone offese in un locale tecnico, chiudendole a chiave dall'esterno ed allontanandosi dal luogo teatro dei fatti. Non è dubbio, e sul punto la duplice motivazione di merito integra un convincente scambio di logiche e giuridiche argomentazioni, che la restrizione della libertà personale non fosse a quel punto più funzionale al conseguimento del profitto della rapina, ma solo ad assicurare all'autore un congruo lasso di tempo per guadagnare la via d'uscita dal centro commerciale e la successiva fuga. Si argomenta ancora nel giudizio di merito in ordine alla prolungata durata della restrizione ed alla necessità di un intervento dall'esterno per aprire la porta dello stanzino. Le due fattispecie pertanto concorrono, senza che il disvalore penale dell'una possa ritenersi consunto o assorbito in quello dell'altra (Sez. 2, n. 22096, del 19/5/2015, Rv. 263788, che si richiama anche per la messe di precedenti conformi annotati al C.E.D.; da ultimo Sez. 2, n. 14704, del 1/4/2022, n.m., in motiv. sub 4, pag. 3). 2. Del pari è a dirsi per sussistenza del concorso "ordinario" nei delitti di rapina e sequestro di persona, anche del concorrente morale che agiva ab externo avendo fornito le chiavi del locale tecnico e la descrizione dei luoghi e delle abitudini delle vittime. Costituendo, proprio in ragione delle modalità programmate del fatto, la necessità di privare della libertà personale le persone offese della rapina il naturale e prevedibile epilogo della complessiva fattispecie, evidentemente ben rappresentato in capo a ciascuno dei correi (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rv. 276734; Sez. 5, n. 2805, del 22/3/2013, Rv. 258953). 3. Anche l'ultimo motivo è avvinto nella inammissibilità, per la negata partecipazione di minima importanza richiesta con i motivi di appello nell'interesse del concorrente solo morale. Anche sul punto la Corte di merito ha prodotto esaustiva, logica e convincente motivazione. Il ruolo assunto dal "vigilante organizzatore" nella complessiva vicenda non può invero ritenersi affatto marginale. La sua condotta di supporto logistico, conoscitivo ed organizzativo ha sortito efficacia causale che, anzi, può ritenersi determinante nella complessiva economia dell'iter crimínis, tanto da consentire al giudice del merito di poter affermare, coerentemente con le emergenze probatorie, che senza il suo apporto l'evento non si sarebbe realizzato con successo (Sez. 4, n. 49364, del 19/7/2018, Rv. 274037; Sez. 3, n. 9844, del 17/11/2015, Rv. 266461). 4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2022. Il Consigliere estens
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