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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 37022/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30268/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte Di Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante -intimati- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 4238/2019depositata il 16/05/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società ha opposto l'avviso di accertamento notificato da Gamma tributi s.r.l. per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla Tarsu dal 2010 al 2015, deducendo l'illegittimità dell'atto per violazione di legge e del regolamento comunale nonché per difetto di sottoscrizione; deduceva altresì di provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti.

Il ricorso è stato respinto in primo grado.

La società ha proposto appello che è statorespinto dalla Commissione tributaria provinciale così come e stato respinto l'appello incidentale di Gamma tributi per la rivalsa delle spese.

Il giudice d'appello osserva che sono escluse dalla Tarsu solo le aree indicate dal secondo comma dell'articolo 62del D.lgs. 507/1993 che non possono produrre rifiuti per natura dei locali o per l'uso a cui sono destinate ovvero per oggettive inutilizzabilità purché ciò venga debitamente denunciato e documentato, il che non è avvenuto nel caso di specie.

Osserva inoltre che è estremamente generica la deduzione riguardo l'illegittimità dell'atto impositivo e anche dell’eccepito difetto di sottoscrizione poiché l'atto è firmato dal Sindaco pro tempore del comune appellato.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la società contribuente affidandosi a due motivi.

Le controparti non si sono costituite.

La causa è stata trattata l'udienza cam erale non partecipata del 16 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3.c.p.c. la v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto.

La alla parte deduce di non dovere il tributo perché è un opificio industriale che produce rifiuti speciali e l'art. 62 comma 3 prevede l'esclusione della Tarsu per quelle superfici ove si formano di regola rifiuti speciali.

Rileva che, come da giurisprudenza consolidata , la produzione di rifiuti speciali costituisceuna vera e propria causa di esclusione della tassa che opera ex legea prescindere dalla denuncia del contribuente, che non deve porre in essere alcun adempimento particolare per poter fruire della esenzione.

D ichiara di avere allegato il contratto di smaltimento rifiuti speciali.

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto deduce parte ricorrente -la quale asserisce di avere consultato “giurisprudenza consolidata”di c ui però non fa menzione-vige un onere di informazione e preventiva denuncia per ogni causa di esenzione dall’imposta, trattandosi di principio generale.

L’art 62 del D.lgs. 507/1993 nel disporre che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, prevede l’esenzione dall’imposta solo per le che le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, purché dette circostanze siano indicate nella denuncia originaria o in quella di variazione e ciò sia stato debitamente riscontrato in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Deve qui precisarsi che la mancanza del primo di questi requisiti e cioè la denuncia o la variazione non è emendabile in giudizio, mentre in caso di contestazione lo è il secondo requisito e cioè la prova della effettiva destinazione dei locali.

Le deroghe indicate dal comma 2 dell’art 62 del D.lgs. 507/1993, non operano infatti in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054/2016), poiché sull’interessato grava, in uno con l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. n. 507/1993, un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree indicate dalla superficie tassabile (Cass. 2125/2017; Cass.21011/2021).

Se la parte non assolve a detto onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo (Cass. 14037/2019; Cass. 31460/2019).

La denuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell’ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono- secondo il contribuente-i requisiti della esenzione, così da consentire all’ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio; al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile.

Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dall’art 70 del D.lgs. 507/1993, della denuncia o della variazione.

Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali.

Ciò vale in particolare anche per le aereeove vengono prodottirifiuti speciali: sul punto questa Corte si è già pronunciata, affermando che spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al finedi ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 21250 del 13/09/2017; Cass. n. 21011 del 22/07/2021) [OSCURATO:PERSONA] regionale con giudizio di fatto di cui in questa sede non è ammessa la revisione - e del resto ciò costituisce una circostanza non contestata dal contribuente-ha accertato che non vi è stata preventiva denuncia con riferimento alle aree per le quali si invoca l'esclusione dall'imposta e pertanto correttamente ha respinto sul punto l'appello della contribuente. 2.- Con il secondo motivo del ricors o si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto poiché l'avvisoimpugnato è stato sottoscritto dal S indaco e non da l funzionario comunale responsabile del tributo secondo quanto dispone l'art.74 del D.lgs. 507 del 1993 .

La parte deduce la nullità della motivazioneposto che il giudice di secondo grado si è limitato ad affermare che l'avviso è regolarmente sottoscritto poiché è firmato dal Sindaco.Rileva che l'art. 74 del D.lgs. 507/1993 dispo ne che il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa gestionale relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni che sottoscrive le richieste e gli avvisi e i provvedimenti; quindi vi è stata una violazione di legge poiché il C omune non ha provveduto a effettuare la nomina e non risulta che il Sindaco sia stato nominato funzionario responsabile del procedimento; osserva che ai sensi dell'art. 107 TUEL il sindaco non può invadere le funzioni della dirigenza.

Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] è il legale rappresentante dell’ente, cui spetta di manifestare all’esterno la volontà dell’ente e anche di esprimere il potere impositivo, pertanto può firmare gli avvisi in difetto di nomina del funzionario responsabile; eventuali conflitti di attribuzioni con i dirigenti, ma nel caso di specie non risulta che vi sia un dirigente del servizio che il Sindaco abbia esautorato dalla sue funzioni, possono avere eventuale rilevanza interna, ma non incidono sulla validità dell’avviso di accertamento.Il giudice di primo grado ha pertanto correttamente ritenuto infondato il motivo d’appello osservando che l’avviso non presenta difetto di sottoscrizione essendo firmato dal Sindaco.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 - bis,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30268/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte Di Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante -intimati- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 4238/2019depositata il 16/05/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società ha opposto l'avviso di accertamento notificato da Gamma tributi s.r.l. per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla Tarsu dal 2010 al 2015, deducendo l'illegittimità dell'atto per violazione di legge e del regolamento comunale nonché per difetto di sottoscrizione; deduceva altresì di provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti. Il ricorso è stato respinto in primo grado. La società ha proposto appello che è statorespinto dalla Commissione tributaria provinciale così come e stato respinto l'appello incidentale di Gamma tributi per la rivalsa delle spese. Il giudice d'appello osserva che sono escluse dalla Tarsu solo le aree indicate dal secondo comma dell'articolo 62del D.lgs. 507/1993 che non possono produrre rifiuti per natura dei locali o per l'uso a cui sono destinate ovvero per oggettive inutilizzabilità purché ciò venga debitamente denunciato e documentato, il che non è avvenuto nel caso di specie. Osserva inoltre che è estremamente generica la deduzione riguardo l'illegittimità dell'atto impositivo e anche dell’eccepito difetto di sottoscrizione poiché l'atto è firmato dal Sindaco pro tempore del comune appellato. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la società contribuente affidandosi a due motivi. Le controparti non si sono costituite. La causa è stata trattata l'udienza cam erale non partecipata del 16 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3.c.p.c. la v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto. La alla parte deduce di non dovere il tributo perché è un opificio industriale che produce rifiuti speciali e l'art. 62 comma 3 prevede l'esclusione della Tarsu per quelle superfici ove si formano di regola rifiuti speciali. Rileva che, come da giurisprudenza consolidata , la produzione di rifiuti speciali costituisceuna vera e propria causa di esclusione della tassa che opera ex legea prescindere dalla denuncia del contribuente, che non deve porre in essere alcun adempimento particolare per poter fruire della esenzione. D ichiara di avere allegato il contratto di smaltimento rifiuti speciali. Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto deduce parte ricorrente -la quale asserisce di avere consultato “giurisprudenza consolidata”di c ui però non fa menzione-vige un onere di informazione e preventiva denuncia per ogni causa di esenzione dall’imposta, trattandosi di principio generale. L’art 62 del D.lgs. 507/1993 nel disporre che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, prevede l’esenzione dall’imposta solo per le che le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, purché dette circostanze siano indicate nella denuncia originaria o in quella di variazione e ciò sia stato debitamente riscontrato in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Deve qui precisarsi che la mancanza del primo di questi requisiti e cioè la denuncia o la variazione non è emendabile in giudizio, mentre in caso di contestazione lo è il secondo requisito e cioè la prova della effettiva destinazione dei locali. Le deroghe indicate dal comma 2 dell’art 62 del D.lgs. 507/1993, non operano infatti in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054/2016), poiché sull’interessato grava, in uno con l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. n. 507/1993, un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree indicate dalla superficie tassabile (Cass. 2125/2017; Cass.21011/2021). Se la parte non assolve a detto onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo (Cass. 14037/2019; Cass. 31460/2019). La denuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell’ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono- secondo il contribuente-i requisiti della esenzione, così da consentire all’ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio; al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile. Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dall’art 70 del D.lgs. 507/1993, della denuncia o della variazione. Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali. Ciò vale in particolare anche per le aereeove vengono prodottirifiuti speciali: sul punto questa Corte si è già pronunciata, affermando che spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al finedi ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 21250 del 13/09/2017; Cass. n. 21011 del 22/07/2021) [OSCURATO:PERSONA] regionale con giudizio di fatto di cui in questa sede non è ammessa la revisione - e del resto ciò costituisce una circostanza non contestata dal contribuente-ha accertato che non vi è stata preventiva denuncia con riferimento alle aree per le quali si invoca l'esclusione dall'imposta e pertanto correttamente ha respinto sul punto l'appello della contribuente. 2.- Con il secondo motivo del ricors o si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto poiché l'avvisoimpugnato è stato sottoscritto dal S indaco e non da l funzionario comunale responsabile del tributo secondo quanto dispone l'art.74 del D.lgs. 507 del 1993 . La parte deduce la nullità della motivazioneposto che il giudice di secondo grado si è limitato ad affermare che l'avviso è regolarmente sottoscritto poiché è firmato dal Sindaco.Rileva che l'art. 74 del D.lgs. 507/1993 dispo ne che il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa gestionale relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni che sottoscrive le richieste e gli avvisi e i provvedimenti; quindi vi è stata una violazione di legge poiché il C omune non ha provveduto a effettuare la nomina e non risulta che il Sindaco sia stato nominato funzionario responsabile del procedimento; osserva che ai sensi dell'art. 107 TUEL il sindaco non può invadere le funzioni della dirigenza. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] è il legale rappresentante dell’ente, cui spetta di manifestare all’esterno la volontà dell’ente e anche di esprimere il potere impositivo, pertanto può firmare gli avvisi in difetto di nomina del funzionario responsabile; eventuali conflitti di attribuzioni con i dirigenti, ma nel caso di specie non risulta che vi sia un dirigente del servizio che il Sindaco abbia esautorato dalla sue funzioni, possono avere eventuale rilevanza interna, ma non incidono sulla validità dell’avviso di accertamento.Il giudice di primo grado ha pertanto correttamente ritenuto infondato il motivo d’appello osservando che l’avviso non presenta difetto di sottoscrizione essendo firmato dal Sindaco. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva da parte degli intimati. P.Q.M. Rigetta il ricorso Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 - bis,
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