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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03935/2024

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, all’instaurato giudizio». [OSCURATO:PERSONA]:

1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

2. non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., atteso che la rinuncia è congiunta;

3. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, all’instaurato giudizio». [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 2. non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., atteso che la rinuncia è congiunta; 3. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1
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