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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 03214/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15166/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata i n Serr a difalco (CL) il 26 / 11/1946 ( C .

F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: BRCNLP72R20 H 792S ) , giusta procura stesa su foglio separato e congiunta al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2208/2021 emessa dalla CTR della Sicilia – Sez.

Staccata di Caltanisetta -il 08/ 03 /20 21 e non notificata ; Avviso accertamento tassa automobilistica – Prova qualità di erede udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva distinti ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Caltanisetta avverso un avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l’anno 2010, notificatole quale coniuge del deceduto intestatario dell’autovettura.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame e, per l’effetto, dichiarava legittimo l’impugnato avviso di accertamento, ritenendo che le indicazioni contenute nella dichiarazione di successione conducessero, quanto al fatto da provare (l’effettiva assunzione della qualità di erede), all’inversione dell’onere della prova.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione degli artt.2727 e 2729 c.c., per non aver la CTR considerato che la denuncia di successione può costituire elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ai fini della realizzazione dell’accettazione dell’eredità, solo assieme ad altri elementi indiziari, nella specie non indicati dalla commissione a sostegno del proprio ragionamento presuntivo.

1.1. Il motivo è fondato.

La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale (la prima consistente in una mera notizia all'amministrazione finanziaria), diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, che di per sè non denotano in modo univoco la volontà di accettare l'eredità e rientrano tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 c.c.

Peraltro, non è escluso che gli atti in questione costituiscano elementi indiziari, come tali liberamente valutabili ai fini indicati dal giudice del merito (Sez. 3, Sentenza n. 4756 del 13/05/1999; Sez. 2, Sentenza n. 2711 del 27/03/1996; Sez. 2, Sentenza n. 11813 del 30/10/1992).

Orbene, nella fattispecie in esame, la CTR ha fondato l’inversione dell’onere della prova in ordine all’avvenuta accettazione dell’eredità, oltre che sul rapporto di coniugio tra la contribuente e l’intestatario dell’autovettura, esclusivamente sulla dichiarazione di successione (non risultando dalla sentenza impugnata la valorizzazione degli altri elementi indiziari indicati dall’Agenzia – la disponibilità dei beni componenti l’asse ereditario e la presentazione dei redditi, nel corso del 2008, per conto del de cuius -), in tal guisa violando i principi in precedenza esposti.

3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15166/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata i n Serr a difalco (CL) il 26 / 11/1946 ( C . F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: BRCNLP72R20 H 792S ) , giusta procura stesa su foglio separato e congiunta al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2208/2021 emessa dalla CTR della Sicilia – Sez. Staccata di Caltanisetta -il 08/ 03 /20 21 e non notificata ; Avviso accertamento tassa automobilistica – Prova qualità di erede udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva distinti ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Caltanisetta avverso un avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l’anno 2010, notificatole quale coniuge del deceduto intestatario dell’autovettura. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame e, per l’effetto, dichiarava legittimo l’impugnato avviso di accertamento, ritenendo che le indicazioni contenute nella dichiarazione di successione conducessero, quanto al fatto da provare (l’effettiva assunzione della qualità di erede), all’inversione dell’onere della prova. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione degli artt.2727 e 2729 c.c., per non aver la CTR considerato che la denuncia di successione può costituire elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ai fini della realizzazione dell’accettazione dell’eredità, solo assieme ad altri elementi indiziari, nella specie non indicati dalla commissione a sostegno del proprio ragionamento presuntivo. 1.1. Il motivo è fondato. La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale (la prima consistente in una mera notizia all'amministrazione finanziaria), diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, che di per sè non denotano in modo univoco la volontà di accettare l'eredità e rientrano tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 c.c. Peraltro, non è escluso che gli atti in questione costituiscano elementi indiziari, come tali liberamente valutabili ai fini indicati dal giudice del merito (Sez. 3, Sentenza n. 4756 del 13/05/1999; Sez. 2, Sentenza n. 2711 del 27/03/1996; Sez. 2, Sentenza n. 11813 del 30/10/1992). Orbene, nella fattispecie in esame, la CTR ha fondato l’inversione dell’onere della prova in ordine all’avvenuta accettazione dell’eredità, oltre che sul rapporto di coniugio tra la contribuente e l’intestatario dell’autovettura, esclusivamente sulla dichiarazione di successione (non risultando dalla sentenza impugnata la valorizzazione degli altri elementi indiziari indicati dall’Agenzia – la disponibilità dei beni componenti l’asse ereditario e la presentazione dei redditi, nel corso del 2008, per conto del de cuius -), in tal guisa violando i principi in precedenza esposti. 3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra
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