CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 25293/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Catania, ha riformato solo in punto di trattamento sanzionatorio la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. 2. L'imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la Corte d'appello, nel rigettare la relativa stanza, ha rilevato che il riconoscimento del I " /ti Pv T 7c, fatto non assumeva particolare rilievo, visto cheirfu colto in flagranza di reato e che non vi erano altre positive circostanze da valorizzare allo scopo. 4.11 motivo reitera semplicemente le ragioni già fatte valere in appello e disattese correttamente dalla Corte territoriale, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo ( Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 (dep. 2019) Rv. 275640 - 01). 5. Il ricorso in definitiva deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 giugno 2025 La Consigliera est. La P der2e DEPO