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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04653/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26350/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona della sua amministratrice unica pro tempore dotata dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, in persona del suo curatore pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza n. 1778/2017 della Corte di appello di L'Aquila, pubblicata il 3 ottobre 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 3 ottobre 2017 la Corte di appello di L'Aquila rigettò il reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento emessa il 28 novembre 2016 dal Tribunale di Teramo in accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], affermatosi creditore della società per C. 7.167. 1.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione della sentenza può essere così sintetizzata: la notificazione, eseguita (dal cancelliere del Tribunale di Teramo) per via telematica, del ricorso introduttivo del procedimento di prima istanza unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione della domanda di fallimento avanti il Tribunale (art. 15, terzo comma, I.fall.), è valida, essendo stati tali atti consegnati al gestore (Vodafone) della casella di posta elettronica certificata di [OSCURATO:PERSONA] risultante dal registro delle imprese; la società reclamante non "pone in dubbio la avvenuta consegna al proprio gestore del messaggio di posta elettronica certificata contenente la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione (consegna attestata dalla apposita ricevuta emessa dal predetto gestore)"; vi fu "la consegna del messaggio e dei relativi allegati all'indirizzo destinatario" e "la ricevuta di consegna...perfeziona la notificazione a mezzo PEC Indipendentemente dall'effettiva apertura del messaggio nella casella di posta elettronica ed equivale, negli effetti, ad una notificazione a mezzo posta (cartacea) eseguita presso la sede della società o presso la residenza del suo legale rappresentante"); l'appellante allega la impossibilità della relativa lettura per fatto imputabile a tale gestore (la linea Internet aziendale non sarebbe stata attivata dalla Vodafone); ciò non determina invalidità della notificazione, dovendo la società assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica certificata; non vi è, inoltre, ragione per dare ingresso alle richieste istruttorie avanzate dalla reclamante, "per l'assenza di qualsiasi principio di prova in ordine al lamentato inconveniente tecnico", nonché per la sua irrilevanza, dal momento che quando anche il fatto fosse accertato esso sarebbe "al più idoneo a determinare una rimessione in termini, non necessaria" in ragione della natura pienamente devolutiva del procedimento disciplinato dall'art. 18 I.fall.; la rinuncia alla istanza di fallimento da parte dell ricorrente [OSCURATO:PERSONA], accompagnata da dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento del credito fatto valere con tale istanza, non determina improcedibilità dell'istanza medesima, in quanto pagamento e rinuncia sono avvenuti dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento; in funzione dell'accertamento del limite (inferiore ad euro 30.000) dell'indebitamento complessivo indicato dall'art. 15, ultimo comma, I.fall., preclusivo della pronuncia di fallimento, occorre riferirsi non solo alla consistenza del credito legittimante 'Istanza di fallimento (nel caso concreto, pari ad euro 7.167) ma anche a quella, complessiva, dei debiti, scaduti e non pagati, nei confronti dell'imprenditore incidentalmente accertati dal Tribunale (nel caso concreto: il Tribunale di Teramo aveva officiosamente accertato l'esistenza di debiti scaduti di [OSCURATO:PERSONA] complessivamente pari a più di C. :300.000; in sede di reclamo, inoltre, la curatela del fallimento aveva documentato che l'ammontare complessivo dei crediti verso tale società risultanti dalle domande di ammissione al passivo della procedura era "superiore a 970.000 euro");sussiste inoltre lo stato di insolvenza della società per le ragioni illustrate nelle ultime due pagine della sentenza.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente sei motivi di impugnazione, assistiti da memoria.

3. La curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] resiste con controric:orso.

4. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da falsa applicazione dell'art. 15

I. fall., degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959, dell'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 68 del 2005 (regolamento recante disposizioni per 'utilizzo della posta elettronica certificata), dell'art. 16, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, degli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 82 del 2015 (codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni, degli artt. 15

I. fall. e 354 cod. proc. civ.

"(in relazione alla inesistenza della notifica del ricorso per fallimento ed alla violazione del diritto di difesa e del contraddittorio)", degli artt. 2727 e 27329 e segg. cod. civ., anche in relazione agli aitt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.

"(in relazione all'uso distorto delle presunzioni)", in quanto: nel caso di specie la notificazione degli atti ex art. 15, terzo comma, I.fall. era inesistente "per il mancato funzionamento 1della connessione di rete, non correttamente attivata dal gestore in quanto la cabina del segnale - come appreso solo successivamente alla notifica della sentenza dichiarativa di fallimento - era lontana dalla zona in cui è ubicata l'azienda, sebbene l'operatore interessato, vale a dire la [OSCURATO:SOCIETA]., aveva assicurato la operatività del collegamento"; in buona sostanza, gli atti da notificare non furono disponibili all'indirizzo di posta elettronica certificata di essa ricorrente perché a tale indirizzo essa non poté avere accesso; il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità dalla sentenza di appello richiamata non è dunque applicabile al caso di specie la sentenza impugnata ha poi affermato che il lamentato disservizio era risalente nel tempo e a che a esso si poteva porre rimedio con un minimo di diligenza; tale affermazione è frutto di un ricorso a presunzione semplice non avente le caratteristiche indicate dall'art. 2729 cod. civ., anche perché sul punto venne da essa ricorrente chiesta l'ammissione di prove.

2. Con il secondo motivo si afferma che la sentenza è caratterizzata daVomesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contestazione fra le parti, costituito dal non essere il messaggio di posta elettronica certificata "pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario" a causa del non funzionamento, imputabile al gestore della rete telematica ([OSCURATO:SOCIETA].), del "collegamento di posta elettronica certificata con il computer dell'azienda" (mancata attivazione della linea Internet da parte di detto gestore); sì da rendere la notificazione inesistente (nessuna comunicazione con essa società ricorrente era possibile a mezzo del numero di poste elettronica certificata risultante dalla iscrizione del registro delle imprese) "a causa del disservizio imputabile provocato dal gestore di rete, che ha impedito il perfezionarsi della notifica dal gestore medesimo alla società destinataria".

3. I due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.

La sentenza impugnata afferma che l'allora appellante non "pone in dubbio la avvenuta consegna al proprio gestore del messaggio di posta elettronica certificata contenente la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione (consegna attestata dalla apposita ricevuta emessa dal predetto gestore)".

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui il procedimento di notificazione per via telematica previsto dall'art. 15, terzo comma, secondo e terzo periodo, I.fall. si perfeziona, quanto ai suoi effetti passivi, nel momento in cui il gestore dell'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante da iscrizione eseguita nel registro dell'imprese, dell'imprenditore cui gli atti sono diretti emette la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario del messaggio informatico mediante un testo dal mittente leggibile (cfr. Cass. n. 22352 del 2015).

Alla luce del complesso quadro normativo desumibile dai contenuti precettivi rispettivamente recati dall'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 221 del 2012, dall'art. 16, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, dagli artt. 45, comma 2 e 48, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), dall'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 68 del 2005 (regolamento sulle modalità di utilizzazione della posta elettronica certificata) - nella sentenza impugnata specificamente illustrato (pagg. 4 e 5) - la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario degli atti in questione è documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo (in questo senso, con la precisazione, dunque, che la ricevuta in questione, a differenza dell'avviso di consegna di atto giudiziario redatto dall'ufficiale postale delegato dall'ufficiale giudiziario all'esecuzione della relativa notificazione, non fa fede fino a querela di falso dell'avvenuta consegna del messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario: Cass. n. 15035 del 2016; Cass. n. 26102 del 2018; Cass. n. 26705 del 2019).

La conseguenza è che, ricorrendo tale ipotesi (accertata dalla sentenza impugnata), non vi è alcun obbligo di eseguire la notificazione in discorso mediante il ricorso alle altre forme previste dallo stesso comma dell'art. 15, previste solo quando la notificazione per via telematica non risulta possibile ovvero ha esito negativo.

Nessuna erronea applicazione di legge è dunque riscontrabile nella sentenza impugnata.

La ricorrente afferma di avere dedotto, per quanto è dato comprendere dal contenuto del reclamo (sul punto riprodotto nel ricorso), che il proprio gestore del servizio di posta elettronica certificata non ebbe a consegnare il messaggio ricevuto dal cancelliere nella sua casella di posta elettronica "per il mancato funzionamento della connessione di rete, non correttamente attivata dal gestore" medesimo.

La sentenza impugnata contiene l'esame della deduzione e spiega in dettaglio (assenza di principio di prova sul punto; disservizio, per come dedotto, non temporaneo ovvero occasionale cui si poteva porre rimedio secondo ordinaria diligenza; non decisività della prova sul punto in ragione della natura interamente devolutiva del reclamo contro sentenza dichiarativa di fallimento) le ragioni per cui non vennero ammessi i mezzi di prova al tempo indicati dalla ricorrente a sostegno del proprio assunto.

Nessuna erronea applicazione di legge è dunque riscontrabile nella sentenza impugnata.

4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da erronea applicazione dell'art. 6 I.fall. e dell'art. 306 cod. proc. civ. in quanto: la desistenza di Krasniqi, unico creditore sollecitante il fallimento, dalla sua iniziativa (intervenuta, in ragione del pagamento del credito da lui fatto valere, dopo l'emissione della sentenza del Tribunale di Teramo ma prima del deposito del reclamo), ne ha fatto venir meno la legittimazione attiva; non essendo prevista dalla legge la dichiarazione di fallimento d'ufficio, era dunque precluso alla Corte di appello l'esame del merito della insolvenza dedotta da chi abbia poi rinunciato alla relativa istanza; il principio, di segno contrario, affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità menzionata nella sentenza impugnata, non è applicabile nella specie essendo inesistente la notificazione a essa ricorrente degli atti indicati nell'art. :15, terzo comma, I.fall.

5. Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di legittimità - cui la sentenza impugnata dichiaratamente si conforma - è costante nell'affermare che quando la rinuncia all'istanza di fallimento dei creditori che promuovono il procedimento di cui all'art. 15 I.fall. interviene dopo la pronuncia di fallimento ed è depositata nel procedimento di reclamo contro la sentenza che tale pronuncia contiene non si determina punto l'accoglimento del reclamo, dal momento che rilevano solo i fatti esistenti al momento della decisione sull'istanza di fallimento, e non quelli sopravvenuti: la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone infatti l'accertamento della non sussistenza dei presupposti, di natura processuale e sostanziale, per l'apertura di tale procedura concorsuale alla stregua della situazione di fatto esistente al momento della relativa pronuncia giudiziale che, una volta verificatasi, produce effetti erga cmnes, la persistenza dei quali non può essere rimessa alla mera volontà del creditore istante (o comunque alle vicende del suo rapporto con il fallito), la cui necessaria funzione propulsiva della procedura fallimentare si esaurisce con la dichiarazione del fallimento (in questo senso, cfr.: Cass. n. 19929 del 2017; Cass. n. 16180 del 2017; Cass. n. 8980 del 2016; C:ass. n. 21478 del 2013; in senso sostanzialmente conforme cfr., implicitamente, Cass. n. 16122 del 2019).

Tale principio non può che essere in questa sede ribadito, non evidenziando la ricorrente argomenti di una qualche consistenza in senso contrario: la critica infatti si regge sull'affermazione secondo cui la notificazione dell'istanza di fallimento sarebbe nel caso di specie inesistente: il che è da escludere per quanto evidenziato nel precedente punto

3.6. Con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per "violazione e falsa applicazione dell'art. 15, ultimo comma, I.fall. (in relazione alla improcedibilità dell'istanza di fallimento)", dal momento che il ricorso per la dichiarazione di fallimento aveva per oggetto un debito scaduto di C. 7.167,64, "era di per sé improcedibile non superando la soglia di C. 30.000,00 di cui all'ultimo comma dell'art. 15 I.fall."; sì che vi era preclusione per il Tribunale all'accertamento della sussistenza di altri debiti scaduti di consistenza complessiva superiore a tale soglia.

7. La censura è infondata.

L'art. 15, ultimo comma, I.fall. è costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la condizione ostativa all'apertura della procedura concorsuale (che si risolve in un divieto di fonte legale per il giudice di dichiarare il fallimento dell'imprenditore insolvente) non risiede nella circostanza che il credito di cui è titolare chi presenta l'istanza di fallimento sia inferiore a tale limite, ma unicamente nel fatto che sussista la prova positiva, comunque acquisita al procedimento, di un ammontare dei debiti scaduti e impagati di ammontare complessivamente inferiore a C. 30.000 (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 26926 del 2017; Cass. n. 5377 del 2016: Cass. n. 10952 del 2015).

Infatti, l'art. 6, primo comma I.fall. attribuisce, per quanto qui interessa, la legittimazione a domandare il fallimento dell'imprenditore a uno o più suoi creditori, senza alcuna indicazione della consistenza quantitativa del credito fondante tale legittimazione: anche l'esistenza di un credito di minima consistenza legittima dunque chi dello stesso si afferma titolare a domandare il fallimento del proprio debitore.

L'ultimo comma dell'art. 15 della stessa legge contiene una disposizione di chiusura del procedimento per la dichiarazione di fallimento e vieta al giudice, una volta accertati la legittimazione di chi chiede il fallimento dell'imprenditore, la assoggettabilità di quest'ultimo al fallimento (art. 1 I.fall.), il relativo stato di insolvenza (art. 5, secondo comma, I.fall.), di dichiarare il fallimento dell'imprenditore insolvente se l'ammontare complessivo dei suoi debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria, caratterizzata anche da impulso officioso (art. 15, sesto comma), è inferiore a C.

30.000. Nessun rapporto di interferenza reciproca è dunque ravvisabile fra le norme rispettivamente recate dall'art. 6, primo comma e dall'art. 15, ultimo comma, I.fall. a)

8. Con il quinto motivo la società afferma che la sentenza impugnata ha fatto erronea applicazione dell'art. 5 I.fall. (in relazione alla ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza) e degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.

"(in relazione all'uso distorto della presunzione semplice e della prova in violazione degli artt. 2729 c.c. e 115 c.p.c. e del principio di non contestazione)", in quanto: il contenuto del bilancio di essa ricorrente relativo all'esercizio 2014 (chiuso al 3 dicembre 2014), evidenziò un attivo pari a C. 774.498, un passivo pari a 759.624 e ricavi pari a C. 45.934, quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 un attivo di C. 1.045.393,98, un passivo pari a C. 1.057,276,49 e ricavi di C. 105.658,96, mentre e nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, l'attivo fu pari a C. 1..067.483,56, il passivo 6 ,,,L/k1_7. _LL uLebt z ift,(1- e Ce.Ct r CL,u_ c,tt t, • iA;f2e i k /IX - >K1 LL-n 2.› 'c ce ammontò a C. 1.065.233,98, i ricavi furono pari a C. 52.320,80; tali dati contabili, dai quali "appare del tutto evidente la non sussistenza della incapacità di far fronte irreversibilmente alle obbligazioni assunte", non vennero specificamente contestati dalla curatela del fallimento; inoltre la sentenza impugnata ha fatto uso distorto delle presunzioni semplici per le ragioni nell'atto illustrate (pagg. 30-33).

9. La sentenza impugnata così motiva, in sintesi, il giudizio di conferma dell'accertamento dello stato di insolvenza della società ricorrente: nel procedimento svoltosi avanti il Tribunale sono accertati debiti scaduti di ammontare complessivo superiore a C. 300.000; tale dato trova riscontro, "in misura ben maggiore", nei dati contabili riferiti nel reclamo e nel contenuto delle domande di ammissione al passivo della procedura per crediti di ammontare complessivo superiore a €.970.000, sì che il pagamento del credito del ricorrente per la dichiarazione di fallimento "assume, più che valore indiziario di normale solvibilità della debitrice, carattere oggettivamente preferenziale a fronte della sussistenza di ulteriori crediti, alcuni dei quali parimenti privilegiati rispetto a quello soddisfatto"; l'indice di decozione costituito da plurimi inadempimenti di debiti scaduti non è attenuato d& contenuto della situazione patrimoniale della società, caratterizzata da una sostanziale equivalenza fra i relativi componenti dell'attivo e del passivo, ma anche dalla composizione dell'attivo "(costituito essenzialmente da crediti ed immobilizzazioni, al cune delle quali gravate da ipoteca "fiscale"), che ne evidenzia l'incerta e comunque non celere liquidazione"; in funzione della "valutazione prospettica invocata dalla stessa reclamante", è la contrazione dei ricavi desurnibile dal confronto fra l'ultimo bilancio e le successive situazioni contabili dalla reclamante consegnate al curatore, nonché di quanto dichiarato al curatore dall'amministratrice della società ("sostanziale cessazione, dopo il tragico decesso del precedente amministratore, dell'attività imprenditoriale, proseguita per portare a termine alcune commesse in corso di esecuzione, ma senza alcuna prospettiva di sviluppi futuri, in grado di garantire l'acquisizione di risorse economiche e finanziarie idonee a consentire alla società il regolare adempimento delle proprie obbligazioni").

Le critiche dalla ricorrente rivolte a tale puntuale motivazione (fondata su principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, citata nelle pagg. 7 e 8 della sentenza) sono inammissibili in quanto sostanzialmente di merito; mirando esse a una rivalutazione, in questa sede non consentita, del merito dei contenuti degli elementi di prova acquisiti al procedimento di reclamo.

10. Infine, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nel non ammettere i mezzi di prova indicate nell'atto di reclamo (consulenza d'ufficio tecnico contabile volta all'accertamento della situazione patrimoniale della società al momento della dichiarazione di fallimento "al fine di accertare il "sostanziale equilibro tra attività e passività come rilevate anche nella situazione contabile/bilanci di esercizio consegnati al Curatore"; richiesta di informazioni rivolta a [OSCURATO:SOCIETA]., con acquisizione da essa di documenti, quanto alla funzionalità del servizio di posta elettronica certificata con essa ricorrente ovvero consulenza tecnica d'ufficio "volta al medesimo accertamento; ammissione di prova per testimoni sul mancato recapito degli atti introduttivi degli procedimento per la dichiarazione di fallimento).

11. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile, in quanto: la consulenza tecnica d'ufficio relativa alla situazione patrimoniale e finanziaria della società non è un mezzo di prova (giurisprudenza di legittimità costante); la sentenza impugnata contiene specifica motivazione fondante la decisione di non ammettere i mezzi di prova indicati dalla ricorrente a sostegno della affermazione di mancata conoscenza della pendenza del procedimento svoltosi avanti il Tribunale di Teramo ("assenza di qualsiasi principio di prova in ordine al lamentato inconveniente tecnico"; dedotto disservizio non temporaneo ovvero occasionale cui si poteva porre rimedio secondo ordinaria diligenza; non decisività della prova sul punto in ragione della natura interamente devolutiva del reclamo contro sentenza dichiarativa di fallimento in presenza di reclamo che nei relativi motivi ebbe specificamente a contestare la sussistenza dei presupposti per la dichìarazione di fallimento), in questa sede non sindacabile.

12. In conclusione: il ricorso è da rigettare; in applicazione del principio di soccombenza, la società ricorrente è condannata a rimborsare alla curatela controricorrente le spese del giudizio di cassazione da questa anticipate nella misura in dispositivo liquidata; nessuna pronuncia sulle spese è inoltre dovuta quanto all'intimato Krasniqi che non ha svolto difese.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare alla curatela controricorrente le spese da questa anticipate nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 3.500 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% dli tale compenso, I.V.A e C.P.A., come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26350/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona della sua amministratrice unica pro tempore dotata dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, in persona del suo curatore pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza n. 1778/2017 della Corte di appello di L'Aquila, pubblicata il 3 ottobre 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 3 ottobre 2017 la Corte di appello di L'Aquila rigettò il reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento emessa il 28 novembre 2016 dal Tribunale di Teramo in accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], affermatosi creditore della società per C. 7.167. 1.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione della sentenza può essere così sintetizzata: la notificazione, eseguita (dal cancelliere del Tribunale di Teramo) per via telematica, del ricorso introduttivo del procedimento di prima istanza unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione della domanda di fallimento avanti il Tribunale (art. 15, terzo comma, I.fall.), è valida, essendo stati tali atti consegnati al gestore (Vodafone) della casella di posta elettronica certificata di [OSCURATO:PERSONA] risultante dal registro delle imprese; la società reclamante non "pone in dubbio la avvenuta consegna al proprio gestore del messaggio di posta elettronica certificata contenente la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione (consegna attestata dalla apposita ricevuta emessa dal predetto gestore)"; vi fu "la consegna del messaggio e dei relativi allegati all'indirizzo destinatario" e "la ricevuta di consegna...perfeziona la notificazione a mezzo PEC Indipendentemente dall'effettiva apertura del messaggio nella casella di posta elettronica ed equivale, negli effetti, ad una notificazione a mezzo posta (cartacea) eseguita presso la sede della società o presso la residenza del suo legale rappresentante"); l'appellante allega la impossibilità della relativa lettura per fatto imputabile a tale gestore (la linea Internet aziendale non sarebbe stata attivata dalla Vodafone); ciò non determina invalidità della notificazione, dovendo la società assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica certificata; non vi è, inoltre, ragione per dare ingresso alle richieste istruttorie avanzate dalla reclamante, "per l'assenza di qualsiasi principio di prova in ordine al lamentato inconveniente tecnico", nonché per la sua irrilevanza, dal momento che quando anche il fatto fosse accertato esso sarebbe "al più idoneo a determinare una rimessione in termini, non necessaria" in ragione della natura pienamente devolutiva del procedimento disciplinato dall'art. 18 I.fall.; la rinuncia alla istanza di fallimento da parte dell ricorrente [OSCURATO:PERSONA], accompagnata da dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento del credito fatto valere con tale istanza, non determina improcedibilità dell'istanza medesima, in quanto pagamento e rinuncia sono avvenuti dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento; in funzione dell'accertamento del limite (inferiore ad euro 30.000) dell'indebitamento complessivo indicato dall'art. 15, ultimo comma, I.fall., preclusivo della pronuncia di fallimento, occorre riferirsi non solo alla consistenza del credito legittimante 'Istanza di fallimento (nel caso concreto, pari ad euro 7.167) ma anche a quella, complessiva, dei debiti, scaduti e non pagati, nei confronti dell'imprenditore incidentalmente accertati dal Tribunale (nel caso concreto: il Tribunale di Teramo aveva officiosamente accertato l'esistenza di debiti scaduti di [OSCURATO:PERSONA] complessivamente pari a più di C. :300.000; in sede di reclamo, inoltre, la curatela del fallimento aveva documentato che l'ammontare complessivo dei crediti verso tale società risultanti dalle domande di ammissione al passivo della procedura era "superiore a 970.000 euro");sussiste inoltre lo stato di insolvenza della società per le ragioni illustrate nelle ultime due pagine della sentenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente sei motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 3. La curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] resiste con controric:orso. 4. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da falsa applicazione dell'art. 15 I. fall., degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959, dell'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 68 del 2005 (regolamento recante disposizioni per 'utilizzo della posta elettronica certificata), dell'art. 16, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, degli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 82 del 2015 (codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni, degli artt. 15 I. fall. e 354 cod. proc. civ. "(in relazione alla inesistenza della notifica del ricorso per fallimento ed alla violazione del diritto di difesa e del contraddittorio)", degli artt. 2727 e 27329 e segg. cod. civ., anche in relazione agli aitt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. "(in relazione all'uso distorto delle presunzioni)", in quanto: nel caso di specie la notificazione degli atti ex art. 15, terzo comma, I.fall. era inesistente "per il mancato funzionamento 1della connessione di rete, non correttamente attivata dal gestore in quanto la cabina del segnale - come appreso solo successivamente alla notifica della sentenza dichiarativa di fallimento - era lontana dalla zona in cui è ubicata l'azienda, sebbene l'operatore interessato, vale a dire la [OSCURATO:SOCIETA]., aveva assicurato la operatività del collegamento"; in buona sostanza, gli atti da notificare non furono disponibili all'indirizzo di posta elettronica certificata di essa ricorrente perché a tale indirizzo essa non poté avere accesso; il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità dalla sentenza di appello richiamata non è dunque applicabile al caso di specie la sentenza impugnata ha poi affermato che il lamentato disservizio era risalente nel tempo e a che a esso si poteva porre rimedio con un minimo di diligenza; tale affermazione è frutto di un ricorso a presunzione semplice non avente le caratteristiche indicate dall'art. 2729 cod. civ., anche perché sul punto venne da essa ricorrente chiesta l'ammissione di prove. 2. Con il secondo motivo si afferma che la sentenza è caratterizzata daVomesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contestazione fra le parti, costituito dal non essere il messaggio di posta elettronica certificata "pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario" a causa del non funzionamento, imputabile al gestore della rete telematica ([OSCURATO:SOCIETA].), del "collegamento di posta elettronica certificata con il computer dell'azienda" (mancata attivazione della linea Internet da parte di detto gestore); sì da rendere la notificazione inesistente (nessuna comunicazione con essa società ricorrente era possibile a mezzo del numero di poste elettronica certificata risultante dalla iscrizione del registro delle imprese) "a causa del disservizio imputabile provocato dal gestore di rete, che ha impedito il perfezionarsi della notifica dal gestore medesimo alla società destinataria". 3. I due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati. La sentenza impugnata afferma che l'allora appellante non "pone in dubbio la avvenuta consegna al proprio gestore del messaggio di posta elettronica certificata contenente la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione (consegna attestata dalla apposita ricevuta emessa dal predetto gestore)". La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui il procedimento di notificazione per via telematica previsto dall'art. 15, terzo comma, secondo e terzo periodo, I.fall. si perfeziona, quanto ai suoi effetti passivi, nel momento in cui il gestore dell'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante da iscrizione eseguita nel registro dell'imprese, dell'imprenditore cui gli atti sono diretti emette la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario del messaggio informatico mediante un testo dal mittente leggibile (cfr. Cass. n. 22352 del 2015). Alla luce del complesso quadro normativo desumibile dai contenuti precettivi rispettivamente recati dall'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 221 del 2012, dall'art. 16, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, dagli artt. 45, comma 2 e 48, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), dall'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 68 del 2005 (regolamento sulle modalità di utilizzazione della posta elettronica certificata) - nella sentenza impugnata specificamente illustrato (pagg. 4 e 5) - la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario degli atti in questione è documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo (in questo senso, con la precisazione, dunque, che la ricevuta in questione, a differenza dell'avviso di consegna di atto giudiziario redatto dall'ufficiale postale delegato dall'ufficiale giudiziario all'esecuzione della relativa notificazione, non fa fede fino a querela di falso dell'avvenuta consegna del messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario: Cass. n. 15035 del 2016; Cass. n. 26102 del 2018; Cass. n. 26705 del 2019). La conseguenza è che, ricorrendo tale ipotesi (accertata dalla sentenza impugnata), non vi è alcun obbligo di eseguire la notificazione in discorso mediante il ricorso alle altre forme previste dallo stesso comma dell'art. 15, previste solo quando la notificazione per via telematica non risulta possibile ovvero ha esito negativo. Nessuna erronea applicazione di legge è dunque riscontrabile nella sentenza impugnata. La ricorrente afferma di avere dedotto, per quanto è dato comprendere dal contenuto del reclamo (sul punto riprodotto nel ricorso), che il proprio gestore del servizio di posta elettronica certificata non ebbe a consegnare il messaggio ricevuto dal cancelliere nella sua casella di posta elettronica "per il mancato funzionamento della connessione di rete, non correttamente attivata dal gestore" medesimo. La sentenza impugnata contiene l'esame della deduzione e spiega in dettaglio (assenza di principio di prova sul punto; disservizio, per come dedotto, non temporaneo ovvero occasionale cui si poteva porre rimedio secondo ordinaria diligenza; non decisività della prova sul punto in ragione della natura interamente devolutiva del reclamo contro sentenza dichiarativa di fallimento) le ragioni per cui non vennero ammessi i mezzi di prova al tempo indicati dalla ricorrente a sostegno del proprio assunto. Nessuna erronea applicazione di legge è dunque riscontrabile nella sentenza impugnata. 4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da erronea applicazione dell'art. 6 I.fall. e dell'art. 306 cod. proc. civ. in quanto: la desistenza di Krasniqi, unico creditore sollecitante il fallimento, dalla sua iniziativa (intervenuta, in ragione del pagamento del credito da lui fatto valere, dopo l'emissione della sentenza del Tribunale di Teramo ma prima del deposito del reclamo), ne ha fatto venir meno la legittimazione attiva; non essendo prevista dalla legge la dichiarazione di fallimento d'ufficio, era dunque precluso alla Corte di appello l'esame del merito della insolvenza dedotta da chi abbia poi rinunciato alla relativa istanza; il principio, di segno contrario, affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità menzionata nella sentenza impugnata, non è applicabile nella specie essendo inesistente la notificazione a essa ricorrente degli atti indicati nell'art. :15, terzo comma, I.fall. 5. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di legittimità - cui la sentenza impugnata dichiaratamente si conforma - è costante nell'affermare che quando la rinuncia all'istanza di fallimento dei creditori che promuovono il procedimento di cui all'art. 15 I.fall. interviene dopo la pronuncia di fallimento ed è depositata nel procedimento di reclamo contro la sentenza che tale pronuncia contiene non si determina punto l'accoglimento del reclamo, dal momento che rilevano solo i fatti esistenti al momento della decisione sull'istanza di fallimento, e non quelli sopravvenuti: la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone infatti l'accertamento della non sussistenza dei presupposti, di natura processuale e sostanziale, per l'apertura di tale procedura concorsuale alla stregua della situazione di fatto esistente al momento della relativa pronuncia giudiziale che, una volta verificatasi, produce effetti erga cmnes, la persistenza dei quali non può essere rimessa alla mera volontà del creditore istante (o comunque alle vicende del suo rapporto con il fallito), la cui necessaria funzione propulsiva della procedura fallimentare si esaurisce con la dichiarazione del fallimento (in questo senso, cfr.: Cass. n. 19929 del 2017; Cass. n. 16180 del 2017; Cass. n. 8980 del 2016; C:ass. n. 21478 del 2013; in senso sostanzialmente conforme cfr., implicitamente, Cass. n. 16122 del 2019). Tale principio non può che essere in questa sede ribadito, non evidenziando la ricorrente argomenti di una qualche consistenza in senso contrario: la critica infatti si regge sull'affermazione secondo cui la notificazione dell'istanza di fallimento sarebbe nel caso di specie inesistente: il che è da escludere per quanto evidenziato nel precedente punto 3.6. Con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per "violazione e falsa applicazione dell'art. 15, ultimo comma, I.fall. (in relazione alla improcedibilità dell'istanza di fallimento)", dal momento che il ricorso per la dichiarazione di fallimento aveva per oggetto un debito scaduto di C. 7.167,64, "era di per sé improcedibile non superando la soglia di C. 30.000,00 di cui all'ultimo comma dell'art. 15 I.fall."; sì che vi era preclusione per il Tribunale all'accertamento della sussistenza di altri debiti scaduti di consistenza complessiva superiore a tale soglia. 7. La censura è infondata. L'art. 15, ultimo comma, I.fall. è costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la condizione ostativa all'apertura della procedura concorsuale (che si risolve in un divieto di fonte legale per il giudice di dichiarare il fallimento dell'imprenditore insolvente) non risiede nella circostanza che il credito di cui è titolare chi presenta l'istanza di fallimento sia inferiore a tale limite, ma unicamente nel fatto che sussista la prova positiva, comunque acquisita al procedimento, di un ammontare dei debiti scaduti e impagati di ammontare complessivamente inferiore a C. 30.000 (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 26926 del 2017; Cass. n. 5377 del 2016: Cass. n. 10952 del 2015). Infatti, l'art. 6, primo comma I.fall. attribuisce, per quanto qui interessa, la legittimazione a domandare il fallimento dell'imprenditore a uno o più suoi creditori, senza alcuna indicazione della consistenza quantitativa del credito fondante tale legittimazione: anche l'esistenza di un credito di minima consistenza legittima dunque chi dello stesso si afferma titolare a domandare il fallimento del proprio debitore. L'ultimo comma dell'art. 15 della stessa legge contiene una disposizione di chiusura del procedimento per la dichiarazione di fallimento e vieta al giudice, una volta accertati la legittimazione di chi chiede il fallimento dell'imprenditore, la assoggettabilità di quest'ultimo al fallimento (art. 1 I.fall.), il relativo stato di insolvenza (art. 5, secondo comma, I.fall.), di dichiarare il fallimento dell'imprenditore insolvente se l'ammontare complessivo dei suoi debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria, caratterizzata anche da impulso officioso (art. 15, sesto comma), è inferiore a C. 30.000. Nessun rapporto di interferenza reciproca è dunque ravvisabile fra le norme rispettivamente recate dall'art. 6, primo comma e dall'art. 15, ultimo comma, I.fall. a) 8. Con il quinto motivo la società afferma che la sentenza impugnata ha fatto erronea applicazione dell'art. 5 I.fall. (in relazione alla ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza) e degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. "(in relazione all'uso distorto della presunzione semplice e della prova in violazione degli artt. 2729 c.c. e 115 c.p.c. e del principio di non contestazione)", in quanto: il contenuto del bilancio di essa ricorrente relativo all'esercizio 2014 (chiuso al 3 dicembre 2014), evidenziò un attivo pari a C. 774.498, un passivo pari a 759.624 e ricavi pari a C. 45.934, quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 un attivo di C. 1.045.393,98, un passivo pari a C. 1.057,276,49 e ricavi di C. 105.658,96, mentre e nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, l'attivo fu pari a C. 1..067.483,56, il passivo 6 ,,,L/k1_7. _LL uLebt z ift,(1- e Ce.Ct r CL,u_ c,tt t, • iA;f2e i k /IX - >K1 LL-n 2.› 'c ce ammontò a C. 1.065.233,98, i ricavi furono pari a C. 52.320,80; tali dati contabili, dai quali "appare del tutto evidente la non sussistenza della incapacità di far fronte irreversibilmente alle obbligazioni assunte", non vennero specificamente contestati dalla curatela del fallimento; inoltre la sentenza impugnata ha fatto uso distorto delle presunzioni semplici per le ragioni nell'atto illustrate (pagg. 30-33). 9. La sentenza impugnata così motiva, in sintesi, il giudizio di conferma dell'accertamento dello stato di insolvenza della società ricorrente: nel procedimento svoltosi avanti il Tribunale sono accertati debiti scaduti di ammontare complessivo superiore a C. 300.000; tale dato trova riscontro, "in misura ben maggiore", nei dati contabili riferiti nel reclamo e nel contenuto delle domande di ammissione al passivo della procedura per crediti di ammontare complessivo superiore a €.970.000, sì che il pagamento del credito del ricorrente per la dichiarazione di fallimento "assume, più che valore indiziario di normale solvibilità della debitrice, carattere oggettivamente preferenziale a fronte della sussistenza di ulteriori crediti, alcuni dei quali parimenti privilegiati rispetto a quello soddisfatto"; l'indice di decozione costituito da plurimi inadempimenti di debiti scaduti non è attenuato d& contenuto della situazione patrimoniale della società, caratterizzata da una sostanziale equivalenza fra i relativi componenti dell'attivo e del passivo, ma anche dalla composizione dell'attivo "(costituito essenzialmente da crediti ed immobilizzazioni, al cune delle quali gravate da ipoteca "fiscale"), che ne evidenzia l'incerta e comunque non celere liquidazione"; in funzione della "valutazione prospettica invocata dalla stessa reclamante", è la contrazione dei ricavi desurnibile dal confronto fra l'ultimo bilancio e le successive situazioni contabili dalla reclamante consegnate al curatore, nonché di quanto dichiarato al curatore dall'amministratrice della società ("sostanziale cessazione, dopo il tragico decesso del precedente amministratore, dell'attività imprenditoriale, proseguita per portare a termine alcune commesse in corso di esecuzione, ma senza alcuna prospettiva di sviluppi futuri, in grado di garantire l'acquisizione di risorse economiche e finanziarie idonee a consentire alla società il regolare adempimento delle proprie obbligazioni"). Le critiche dalla ricorrente rivolte a tale puntuale motivazione (fondata su principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, citata nelle pagg. 7 e 8 della sentenza) sono inammissibili in quanto sostanzialmente di merito; mirando esse a una rivalutazione, in questa sede non consentita, del merito dei contenuti degli elementi di prova acquisiti al procedimento di reclamo. 10. Infine, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nel non ammettere i mezzi di prova indicate nell'atto di reclamo (consulenza d'ufficio tecnico contabile volta all'accertamento della situazione patrimoniale della società al momento della dichiarazione di fallimento "al fine di accertare il "sostanziale equilibro tra attività e passività come rilevate anche nella situazione contabile/bilanci di esercizio consegnati al Curatore"; richiesta di informazioni rivolta a [OSCURATO:SOCIETA]., con acquisizione da essa di documenti, quanto alla funzionalità del servizio di posta elettronica certificata con essa ricorrente ovvero consulenza tecnica d'ufficio "volta al medesimo accertamento; ammissione di prova per testimoni sul mancato recapito degli atti introduttivi degli procedimento per la dichiarazione di fallimento). 11. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile, in quanto: la consulenza tecnica d'ufficio relativa alla situazione patrimoniale e finanziaria della società non è un mezzo di prova (giurisprudenza di legittimità costante); la sentenza impugnata contiene specifica motivazione fondante la decisione di non ammettere i mezzi di prova indicati dalla ricorrente a sostegno della affermazione di mancata conoscenza della pendenza del procedimento svoltosi avanti il Tribunale di Teramo ("assenza di qualsiasi principio di prova in ordine al lamentato inconveniente tecnico"; dedotto disservizio non temporaneo ovvero occasionale cui si poteva porre rimedio secondo ordinaria diligenza; non decisività della prova sul punto in ragione della natura interamente devolutiva del reclamo contro sentenza dichiarativa di fallimento in presenza di reclamo che nei relativi motivi ebbe specificamente a contestare la sussistenza dei presupposti per la dichìarazione di fallimento), in questa sede non sindacabile. 12. In conclusione: il ricorso è da rigettare; in applicazione del principio di soccombenza, la società ricorrente è condannata a rimborsare alla curatela controricorrente le spese del giudizio di cassazione da questa anticipate nella misura in dispositivo liquidata; nessuna pronuncia sulle spese è inoltre dovuta quanto all'intimato Krasniqi che non ha svolto difese. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare alla curatela controricorrente le spese da questa anticipate nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 3.500 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% dli tale compenso, I.V.A e C.P.A., come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteri
Sentenza Cassazione n. 04653/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris