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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 50657/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari confermava la responsabilità dei ricorrenti per i reati agli stessi ascritti (estorsione e cessione di sostanza stupefacente), mitigando il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 23 d.I n. 140 del 2020 ): nonostante in data 2 ottobre 2022 il difensore avesse chiesto la trattazione orale in relazione all'udienza dell'il novembre 2022, la Corte di appello riteneva che l'istanza non fosse "specifica" e, quindi, procedeva con il rito cartolare; la Corte dichiarava, inoltre, inammissibile l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata contestualmente all'istanza di trattazione orale, ritenendola incompatibile con il rito cartolare;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione n relazione alle specifiche doglianze proposte con l'atto d'appello;

2.3. violazione di legge (art. 114 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.;

2.4. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla carenza di motivazione relativa alla quantificazione della sanzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato ed assorbe gli altri.

1.1. Come dedotto, dagli atti emerge che il difensore del ricorrente aveva tempestivamente chiesto la trattazione orale del procedimento presentando, contestualmente, istanza di rinvio per legittimo impedimento per l'udienza dell'Il novembre 2022.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello l'istanza - illegittimamente ritenuta "aspecifica" - manifestava chiaramente la volontà di celebrare il processo "in presenza".

La mancata celebrazione del processo con le forme ordinarie genera una violazione del diritto di difesa ed integra una nullità generale a diritto intermedio, che è stata tempestivamente eccepita con il ricorso.

1.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso Così deciso in Roma, il giorno 10 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e..nc,l_raiRecqhione Elisa tta)\Rosi t [OSCURATO:PERSONA] 2 SECOND/N 3f1ZIONE NALE.

IL. _13 D C. 2023 IL It"igi'M-k7771-_ 2;t6 7, [OSCURATO:PERSONA] In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione seconda Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 2( [OSCURATO:PERSONA] U.P. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22352E2ZE2 :Sud< t [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 27/1/2023 preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale, udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi ; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento nonché l'applicazione di pene sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 27/1/2023, in parziale riforma di quella Tribunale di Roma del 15/6/2021, riduceva la pena inflitta agli imputati per i reati di truffa loro ascritti.

2. I giudici di merito hanno accertato che i due imputati, insieme a [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, mediante la pubblicizzazione, via Web, della falsa notizia di assunzioni come guardie giurate, presso società private, tramite la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., con richiesta di curriculum, documentazione amministrativa, indicazione della necessità di sottoporsi alla visita medica, con la prospettiva della remunerazione di 1.100,00 euro mensili, inducevano in errore centinaia di giovani sulla possibilità di essere assunti e si procuravano un ingiusto profitto perchè si facevano consegnare da ciascun aspirante, la somma di euro 35,00 per l'espletamento della visita medica. 2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Calicchia lamentando violazione di legge in relazione all'art. 513 c.p.p.

I giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto utilizzabili, a fini di condanna, le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] alla cui acquisizione la difesa si era opposta.

3. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 c.p.

La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p., facendo riferimento all'entità della somma euro 35,00, invero, esigua, nonché al danno non patrimoniale (lesione di una aspettativa), non rientrante nei parametri di valutazione ai fini dell'applicazione dell'aggravante in parola.

4. Con il terzo motivo si denuncia l'omessa motivazione in relazione alla richiesta difensiva di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In sede di legittimità il difensore ha chiesto l'applicazione della nuova normativa introdotta dalla [OSCURATO:PERSONA] in tema di pene sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1.1 motivi con cui si contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 513 c.p.p. e 62 n. 4 c.p., sono inammissibili perché generici oltre che manifestamente infondati.

Con tali motivi si ripetono doglianze proposte con l'atto di appello senza alcun confronto con la motivazione articolata dal giudice di secondo grado che in maniera pertinente ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti degli imputati in fase di indagini preliminari, acquisite al dibattimento senza il loro consenso.

I ricorrenti contestano infatti l'interpretazione della Corte romana secondo la quale sarebbe sufficiente il consenso implicito desunto nella specie dalla mancata opposizione all'acquisizione di tali dichiarazioni.

Premesso che nella specie la Corte territoriale ha ritenuto che il consenso dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e Calicchia all'utilizzo, non prestato in modo espresso, fosse implicito nella mancata opposizione, da parte dei loro difensori, all'acquisizione e alla lettura delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] prima del dibattimento, si ritiene di condividere e far proprio l'indirizzo giurisprudenziale, cui si è ispirato il giudice di appello, secondo il quale, poiché la norma in questione non prevede che il consenso debba manifestarsi in modo espresso e formale, nulla impedisce di desumerlo, per implicito, dal fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di opposizione da parte della difesa (Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Rv. 262942 ).Né si può ritenere che il dissenso fosse stato espresso in forma esplicita posto che dal verbale di udienza nulla emerge ed i ricorrenti si limitano, genericamente, a contestare tale affermazione senza nulla allegare al riguardo.

1.2. Inammissibile per genericità anche il secondo motivo.

La Corte di merito ha valorizzato, ai fini del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sia l'entità della somma ( euro 35,00) non certo irrisoria sborsata dalle persone offese, ma anche le ulteriori conseguenze pregiudizievoli subite dalle stesse.

Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, questa Corte ha chiarito ( cfr.

Sezioni Unite n. 35535 del 12.7.2007, Rv 236914), che "non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alta persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti".

Alla luce delle superiori considerazioni corretta appare la decisione che ha avuto riguardo non solo all'entità, non esigua della somma consegnata dalle persone offese, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalle stesse tenuto conto della particolare pregnanza dell'aspettativa lavorativa ( Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241).

1.3. Il successivo motivo non è ammissibile, perché non devoluto al giudice di appello.

Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745), risultando del tutto generico il richiamo contenuto nell'atto di appello, "alle ulteriori conseguenze di legge", a proposito delle rideterminazione della pena.

2. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., avanzata davanti al collegio, in sede di legittimità, deve rilevarsene l'inammissibilità.

E' stato affermato, infatti, che, l'istanza di sostituzione della pena detentiva non può essere preserlteallam)grite di cassazione neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo eéVtte datal ma va proposta, entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Rv. 285229; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Rv. 285228).

3. Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari confermava la responsabilità dei ricorrenti per i reati agli stessi ascritti (estorsione e cessione di sostanza stupefacente), mitigando il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 23 d.I n. 140 del 2020 ): nonostante in data 2 ottobre 2022 il difensore avesse chiesto la trattazione orale in relazione all'udienza dell'il novembre 2022, la Corte di appello riteneva che l'istanza non fosse "specifica" e, quindi, procedeva con il rito cartolare; la Corte dichiarava, inoltre, inammissibile l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata contestualmente all'istanza di trattazione orale, ritenendola incompatibile con il rito cartolare; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione n relazione alle specifiche doglianze proposte con l'atto d'appello; 2.3. violazione di legge (art. 114 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.; 2.4. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla carenza di motivazione relativa alla quantificazione della sanzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato ed assorbe gli altri. 1.1. Come dedotto, dagli atti emerge che il difensore del ricorrente aveva tempestivamente chiesto la trattazione orale del procedimento presentando, contestualmente, istanza di rinvio per legittimo impedimento per l'udienza dell'Il novembre 2022. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello l'istanza - illegittimamente ritenuta "aspecifica" - manifestava chiaramente la volontà di celebrare il processo "in presenza". La mancata celebrazione del processo con le forme ordinarie genera una violazione del diritto di difesa ed integra una nullità generale a diritto intermedio, che è stata tempestivamente eccepita con il ricorso. 1.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso Così deciso in Roma, il giorno 10 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e..nc,l_raiRecqhione Elisa tta)\Rosi t [OSCURATO:PERSONA] 2 SECOND/N 3f1ZIONE NALE. IL. _13 D C. 2023 IL It"igi'M-k7771-_ 2;t6 7, [OSCURATO:PERSONA] In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione seconda Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 2( [OSCURATO:PERSONA] U.P. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22352E2ZE2 :Sud< t [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 27/1/2023 preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale, udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi ; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento nonché l'applicazione di pene sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 27/1/2023, in parziale riforma di quella Tribunale di Roma del 15/6/2021, riduceva la pena inflitta agli imputati per i reati di truffa loro ascritti. 2. I giudici di merito hanno accertato che i due imputati, insieme a [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, mediante la pubblicizzazione, via Web, della falsa notizia di assunzioni come guardie giurate, presso società private, tramite la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., con richiesta di curriculum, documentazione amministrativa, indicazione della necessità di sottoporsi alla visita medica, con la prospettiva della remunerazione di 1.100,00 euro mensili, inducevano in errore centinaia di giovani sulla possibilità di essere assunti e si procuravano un ingiusto profitto perchè si facevano consegnare da ciascun aspirante, la somma di euro 35,00 per l'espletamento della visita medica. 2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Calicchia lamentando violazione di legge in relazione all'art. 513 c.p.p. I giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto utilizzabili, a fini di condanna, le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] alla cui acquisizione la difesa si era opposta. 3. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p., facendo riferimento all'entità della somma euro 35,00, invero, esigua, nonché al danno non patrimoniale (lesione di una aspettativa), non rientrante nei parametri di valutazione ai fini dell'applicazione dell'aggravante in parola. 4. Con il terzo motivo si denuncia l'omessa motivazione in relazione alla richiesta difensiva di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena. In sede di legittimità il difensore ha chiesto l'applicazione della nuova normativa introdotta dalla [OSCURATO:PERSONA] in tema di pene sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1.1 motivi con cui si contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 513 c.p.p. e 62 n. 4 c.p., sono inammissibili perché generici oltre che manifestamente infondati. Con tali motivi si ripetono doglianze proposte con l'atto di appello senza alcun confronto con la motivazione articolata dal giudice di secondo grado che in maniera pertinente ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti degli imputati in fase di indagini preliminari, acquisite al dibattimento senza il loro consenso. I ricorrenti contestano infatti l'interpretazione della Corte romana secondo la quale sarebbe sufficiente il consenso implicito desunto nella specie dalla mancata opposizione all'acquisizione di tali dichiarazioni. Premesso che nella specie la Corte territoriale ha ritenuto che il consenso dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e Calicchia all'utilizzo, non prestato in modo espresso, fosse implicito nella mancata opposizione, da parte dei loro difensori, all'acquisizione e alla lettura delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] prima del dibattimento, si ritiene di condividere e far proprio l'indirizzo giurisprudenziale, cui si è ispirato il giudice di appello, secondo il quale, poiché la norma in questione non prevede che il consenso debba manifestarsi in modo espresso e formale, nulla impedisce di desumerlo, per implicito, dal fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di opposizione da parte della difesa (Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Rv. 262942 ).Né si può ritenere che il dissenso fosse stato espresso in forma esplicita posto che dal verbale di udienza nulla emerge ed i ricorrenti si limitano, genericamente, a contestare tale affermazione senza nulla allegare al riguardo. 1.2. Inammissibile per genericità anche il secondo motivo. La Corte di merito ha valorizzato, ai fini del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sia l'entità della somma ( euro 35,00) non certo irrisoria sborsata dalle persone offese, ma anche le ulteriori conseguenze pregiudizievoli subite dalle stesse. Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, questa Corte ha chiarito ( cfr. Sezioni Unite n. 35535 del 12.7.2007, Rv 236914), che "non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alta persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti". Alla luce delle superiori considerazioni corretta appare la decisione che ha avuto riguardo non solo all'entità, non esigua della somma consegnata dalle persone offese, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalle stesse tenuto conto della particolare pregnanza dell'aspettativa lavorativa ( Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241). 1.3. Il successivo motivo non è ammissibile, perché non devoluto al giudice di appello. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745), risultando del tutto generico il richiamo contenuto nell'atto di appello, "alle ulteriori conseguenze di legge", a proposito delle rideterminazione della pena. 2. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., avanzata davanti al collegio, in sede di legittimità, deve rilevarsene l'inammissibilità. E' stato affermato, infatti, che, l'istanza di sostituzione della pena detentiva non può essere preserlteallam)grite di cassazione neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo eéVtte datal ma va proposta, entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Rv. 285229; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Rv. 285228). 3. Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condan
Sentenza Cassazione n. 50657/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris