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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09127/2026

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nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Uditil'avv.

V incenzo C omi , quale sostituto processuale dell'avv .

F rancesco L o M assaro, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], l'avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e l'avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di G hizzoni M illa, iquali si sono riportati ai motivi dei ricorsi , insiste ndo per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del21 febbraio 2025, la Corte di appello di Potenza , in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Matera, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di truffa di cui al capo c) e rideterminato la pena inflitta dal Tribunale agli imputati per i rimanenti reati, previa concessione in favore dei medesimi delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestateex art. 219 Legge fall . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati p er i reati di cui all’art. 223, commi 1 e 2, nn. 1 e 2, Legge fall.in rel. agli artt. 2621,2622 e 2634 cod.civ., rispettivamente in qualità di amministratore unico , socia ed amministratrice di fatto e componente del collegio sindacale, oltre che concorrente nelle condotte dei primi, relativamente alla società [OSCURATO:PERSONA] s .p .a., ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e dichiarata in stato di insolvenza con sentenza del 6 luglio 2012.In particolare, è stato ritenuto che gli imputati abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, falsificando i bilanci, a partire dall'esercizio 2003 e sino al 2011 ( con limitazione temporale per [OSCURATO:PERSONA] al 18 Marzo 2010) per nascondere il disavanzo patrimoniale della stessa, stimato nel 2012 in 192 milioni, consentendo in tal modo il protrarsi dell'attività sociale anziché adottare le misure prescritte dalla legge per ricapitalizzare, ovvero per evitare l'aggravamento del dissesto (capo A1) ; nonché compiuto operazioni dolose che ne cagionavano il dissesto, attraverso un sistema di abusivo ricorso al servizio bancario mediante anticipo ottenuto sulla base di fatture false o irregolari (capo A2) .

Il solo [OSCURATO:PERSONA], inoltre , è stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla somma di euro 195.000(capo A3).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore, articolato in più motivi. 2.1.Con primo motivo denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione in quanto mancante e, comunque, contraddittoria e manifestamente illogica. [OSCURATO:SOCIETA]: chela sentenza impugnata avrebbe operato un pedissequo rimando alla motivazione della sentenza di primo grado omettendo di prendere in considerazione le censure specifichesollevate dalla difesa con atto di appello concernenti, in particolare, il tema della configurabilità del reato di falso in bilancio in presenza di falsi valutativi nonché l’erronea valutazione della contabilizzazione dell e ”riserve tecniche ” ( cd. claims attivi)in quanto effettuata senza considerare che il principio contabile OIC 23 , in vigore al momento della redazione del bilancio, era diverso da quello successivo, tenuto in considerazione dal consulente del Pubblico Ministero. [OSCURATO:SOCIETA], inoltre,che il Tribunale avrebbe ricondotto il dissesto della società non già ai pluriennal i artifici contabili di bilancio bensì ad una gestioneindustriale che provocava sostanzialmente debiti, con costi superiori ai ricavi; sarebbe, altresì , erronea la motivazione della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ricollegato la condotta contestata al l'intento degli amministratori di continuare a beneficiare dei compensi loro dovuti in tale veste in quanto,non essendo stata effettuata alcuna verifica sulla congruità del compenso percepito dall'amministratore, avrebbe al più potuto essere contestata una bancarotta preferenziale; la sentenza impugnata aveva omesso di motivare in ordine alla censura relativa all’utilizzazione di “fatture posticce”, che si era ritenuta effettuata per alimentare abusivamente il ricorso a finanziamento bancario di primo grado. 2.2.Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 640 cod . pen . , di cui al capo C ), stante l'erronea sussunzione del la condotta nella fattispecie astratta contestata .

De duce che sussisterebbe ro i presupposti per un'assoluzione nel merito dell'imputato,in applicazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per l'impossibilità di ricondurre nella fattispecie astratta contestata l'operazione di leveraged buyout posta in essere dall’imputato; sarebbe illogica l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente e la contestuale esclusione di ogni responsabilità relativamente alla coimputata [OSCURATO:PERSONA] che,per anni, aveva concorso con il fratello nella falsificazione dei dati di bilancio della societàGhizzoni spa. 2.3.Con terzo motivo denuncia violazione di legge anche processuale e vizio di motivazione relativamente alla condanna al risarcimento dei danni in favore della banca [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la carenza di motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado che avevano rigettato l'opposizione proposta rispetto alla costituzione di parte civile del suddetto istituto bancario, sul presupposto della tardività della medesima, in quanto ritenuta sollevata al di fuori del perimetro temporale previsto dall'art. 491 cod . proc . pen . nonché per difetto di procura generale rilasciata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] h a proposto ricorso , con atto a firma del suo difensore articolato in più motivi.

3.1. Co n primo motivo denuncia violazione di norma processuale e vizio di motivazione in quanto mancante, oltre che contraddittoria ed i l logica. [OSCURATO:SOCIETA] che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi,oltre che dal commissario straordinario e dal consulente tecnico del Pubblico ministero, sostanzialmente eludendo il contenuto delle doglianze poste a fondamento dell'appello relative alla effettività della condotta dell'imputata ed alla mancata individuazione del ruolo concreto, ed ancillare, svolto dalla medesima nell'ambito della società.

In particolare , si duole dell ’omessa motivazione sulla valenza delle dichiarazioni rese dalla medesima imputata , nel corso della seduta del C . d . a . del 18 Marzo 2010, con le quali aveva espresso il proprio dissenso sulla gestione societaria condotta dal fratello [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di amministratore unico, e su lla circostanza che, anche dopo il 18 Marzo 2010, sarebbe stata riscontrata la medesima metodologia operativa da parte del suddetto; s ull ’ estraneità della ricorrente alla formazione dei cosiddetti claims, ritenuti, peraltro, erroneamente non contestati; sulla richiesta di derubricare la condotta di ricorso abusivo al creditoai sensi dell’art . 218 Legge fall. oltre che sull ’ addebito distrattivo relativo ai rimborsi Axa . [OSCURATO:SOCIETA] , inoltre,che non sarebbe configurabile una motivazione implicita in quanto le critiche specifiche, enunciat e nell'atto di appello , sarebbe ro rimast e inesplorat e nella sentenza impugnatae sarebbe mancata una motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non suscettibile di essere ritenuto sussistente in re ipsa. 3.2.Con secondo motivo denuncia violazione di legge anche processuale e vizio di motivazione relativamente alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile,[OSCURATO:SOCIETA] s .p .a. [OSCURATO:SOCIETA] che , essendo stata la condanna per l'imputata limitata ai fatti commessi prima del 18 Marzo 2010,la condanna al risarcimento dei danni in favore della suddetta banca avrebbe dovuto essere esclusa, essendo insorto il credito fatto valere nel 2012. [OSCURATO:SOCIETA], inoltre , l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha confermato la tardività dell'eccezione proposta in merito alla costituzione di parte civile IFISbanca. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato ricorso con atto a firma del suo difensore articolato in più motivi.

4.1. Con prim o motivo denuncia vizio di motivazione su elementi decisivi in relazione ai rilievi espressi sulledichiarazioni rese dal teste Davide S erri . [OSCURATO:SOCIETA] che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che: il [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse diretto nell'accusare altri membri dell'azienda per scaricare su di loro la responsabilità del dissesto,riconducibile al medesimo dichiarante in quanto direttore amministrativo della società per ben tredici anni; le dichiarazioni del suddetto erano prive di riscontri investigativi necessari in quanto precedentemente indagato nell'ambito del medesimo procedimento, anche se la sua posizione era stata archiviata; il dichiarante aveva sempre cercato di attribuirsi un basso profilo pur essendo emerso, dall'istruttoria dibattimentale, un suo ruolo apicale nella gestione aziendale della società;[OSCURATO:PERSONA] era priva di qualsiasi competenza contabile e per questo motivo le era stato affiancato il [OSCURATO:PERSONA] il quale si era reso conto delle falle nella contabilità aziendale tanto da ritenere necessario creare un file nel quale annotare tutte le falsità contabili rilevate, di cui era pertanto consapevole; le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], inoltre , s arebbero contraddittorie e priv e di riscontri , non rispondendo al vero che gli aggiustamenti contabili potessero essere effettuati soltanto in sede di chiusura di bilancio annuale in quanto gli istituti di credito non avrebbero eroga to liquidità senza chiedere situazioni contabili provvisorie di infrannuali; il file del S erri era stato prodotto solo al momento dell'avvio della procedura fallimentare,non era stato verificato da altri membri della direzione o dai sindaci, e dal suo contenuto non sarebbe ricavabile alcun coinvolgimento dell'imputato, dovendosene desumere anzi l ’e straneità rispetto alla condotta contestata;non sarebbero state considerate le dichiarazioni rese dalla test e C avalli e comunque la mancanza di riscontri alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erronea qualificazione giuridica del fatto come bancarotta fraudolenta impropria piuttosto che come bancarotta semplice ex art . 224 legge Fall.

Deduc e che,in assenza di precisi riscontri circa l'adesione dolosa da parte dell'imputato alle irregolarità contabili della società, non potrebbe ritenersi integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria; sarebbe stata omessa, inoltre , ogni valutazione sulla qualifica professionale dell'imputato oltre che sulla effettiva incidenza causale della condotta omissiva rispetto all'evento di dissesto.

4.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio dolendosi della mancata considerazione di aspetti ritenuti fondamentali,ricollegabili all'assenza di vantaggi personali,all'incensuratezza dell'imputato,alla sua condotta riparatoria, alla ridotta incidenza della sua condotta omissivasul dissesto nonché all'assenza di abuso di potere o di strumentalizzazione della carica.

5. IlSostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi I difensoridegli imputati hanno insistito nell 'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1.1.Il primo motivo, con cui la difesa si duole della mancanza di motivazione,è infondato.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, sussiste il vizio per "mancanza" della motivazione, non sanzionata come violazione di norma processuale a pena di nullità, poiché specificamente prevista, insieme alla "contraddittorietà o manifesta illogicità", dallo stesso art. 606, lett. e) quando la motivazione sia incompleta per omesso esame degli elementi addotti dalla difesa il cui contenuto, pur radicalmente critico del ragionamento decisorio, non ne evidenzi tuttavia la mera apparenza o palese oscurità.

Non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati (Sez.5, n.3751del 23/3/2000, Rv. 215722; Sez. 5, n.3980 del 15/10/2003, Rv.226230; Sez. 5, n. 7572 del 11/6/ 1999, Rv. 213643).

L’incompletezza della motivazione, anche sotto il profilo della mancata esplicitazione di determinate valutazioni, pur effettuate, ed intuibili dal contenuto complessivo della stessa, non può condurre all’annullamento quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, sempre che questi ultimi non presentino contenuto decisivo e, di per sé, idoneo a confutare la logicità del ragionamento effettuato e a ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.

Nell’ipotesi di doppia conforme, inoltre, sussiste la possibilità d'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado con la conseguenza che se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione.

Nella fattispecie in esame, in cuiricorre appunto un’ipotesi di doppia conforme, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Inoltre, la motivazione resa risulta congrua e priva di aporie logiche rispetto alle doglianze difensive, ripropositive di tematiche e argomentazioni esaminate, in modo dettagliato, dalla sentenza di primo grado.

1.1.2. Sono, altresì,infondate l e ulterior i censur e legat e alla non configurabilità del reato societario di false comunicazioni sociali, in presenza di enunciati valutativi, oltre che concernenti l’insussistenza, nel caso in esame, di enunciati valutativi “concretamente idonei ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”.

La difesa si duole, in particolare, che i giudici di merito avrebbero scientemente omesso tanto di accertare quali siano stati in concreto gli atti causativi della grave ed irreversibile crisi strutturale, che ha contaminato la situazione economico patrimoniale della società, a far data dall'esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA], quanto di indagare l’esistenza effettiva di un imprescindibile nesso di derivazione causale tra gli stessi atti e l'insolvenza della società medesima, nonché di precisare gli indicatori del dolo in termini di previsione del dissesto come effetto della condotta antidoverosa.

1.1.3. A tale proposito, occorre ricordare che secondo l’insegnamento di questa Corte, integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare l’esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto (tra le altre Sez. 5 n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, Bevilacqua, Rv. 282537; Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Merlo, Rv. 270877;Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Ferrante, Rv. 261759; Sez. 5, n, 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi, Rv. 263803).

Con la previsione del codice civile del 1942, la condotta di false comunicazioni di cui all’art. 2621 cod. civ. risultava integrata dall’esposizione fraudolenta da parte dei promotori, soci fondatori, amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, «di fatti non rispondenti al vero» sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società, ovvero dal nascondimento, in tutto o in parte, di fatti concernenti le condizioni medesime.

Con il d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, furono introdotte - in luogo dell’unica ipotesi delittuosa -un’ipotesi contravvenzionale al medesimo art. 2621 (“false comunicazioni sociali”) e due ipotesi delittuose all’art. 2622 cod. civ. (“false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori”).

La distinzione era fondata sul fatto che il reato contravvenzionale di cui all’art. 2621 cod. civ. era un reato di pericolo, mentre le ipotesi delittuose di cui al successivo art. 2622 cod. civ. prevedevano, altresì, il determinarsi dell’ulteriore elemento del danno patrimoniale a carico dei soci o dei creditori.

La condotta risultava integrata con l’esposizione di « fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni», ovvero con «l’omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione».

Successivamente la legge n. 69 del 27 maggio 2015, con gli artt. 9, 10 e 11, ha modificato la disciplina penale delle false comunicazioni sociali, effettua ndo una inversione di tendenza rispetto alla riforma del 2002, recuperando per alcuni aspetti la conformazione del reato del codice del ‘42.

Dopo la riforma del 2015, la disposizione incriminatrice punisce, invero, il fatto dei medesimi soggetti che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongano «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero», ovvero omettano «fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore».

Le modifiche di più evidente rilievo hanno riguardato la diversa qualificazione dell'illecito, che da contravvenzione è diventato delitto;l'eliminazione dell'intenzione di ingannare i soci o il pubblico dalla definizione del dolo specifico della condotta; l’eliminazionedell'inciso «ancorché oggetto di valutazione» che, nel testo previgente, accompagnava la descrizione dell'oggetto del mendacio;la differente definizione del falso per omissione, che ora consiste nella mancata rappresentazione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene; l'inserimento dell'avverbio «concretamente» per definire la necessaria idoneità decettiva della condotta;l'eliminazione di tutte le ipotesi di esclusione della punibilità.

L’eliminazione del riferimento esplicito alle “valutazioni” nell’attuale formulazione della norma ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale rispetto al rispetto al tema della perdurante rilevanza penale dei “falsi valutativi” essendo stato prospettato, a livello interpretativo, che, con la tipizzazione del mendacio ai (soli) “fatti materiali”,fosse stato eretto un argine all’attribuzione di rilevanza penale a qualsivoglia procedimento valutativo.

Il contrasto è stato risolto con la sentenza delle Sezioni Unite Passarelli ( Sez.U., n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altri, Rv. 266803 - 01) attraverso l’enunciazione del principio, secondo cui il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

La sentenza Passarelli dichiara nella premessa del suo percorso argomentativo, di rifiutare l’eccessiva enfatizzazione della soppressione dell'inciso «ancorché oggetto di valutazioni», nonché della sostituzione, con riferimento alla condotta omissiva, del termine «informazioni», atteso che l'interpretazione letterale altro non è che un (indispensabile) "passaggio" funzionale verso la completa ed esaustiva intelligenza del comando legislativo.

Le Sezioni Unite hanno, in sintesi, così ritenuto di risolvere il contrasto sottoposto alla decisione: a) il problema del falso valutativo - anziché partire dalla esegesi testuale (e comparativa) degli articolati normativi che si sono succeduti nel tempo - va affrontato sotto l'aspetto sistematico, vale a dire in una visione organica e tendenzialmente unitaria e coerente dell'intera materia societaria in tema di bilancio e del sottosistema delle norme penali poste a tutela della corretta redazione del predetto documento, partendo dal presupposto - non contestabile - che l'oggetto della tutela penale è da individuarsi nella "trasparenza societaria".

All’uopo il legislatore con gli articoli da 2423 a 2427 cod. civ., non solo si fa carico di indicare la struttura e il contenuto del bilancio, ma detta i criteri di redazione dello stesso e - per quel che in questa sede maggiormente interessa -impone canoni di valutazione ed indica quale debba essere il contenuto della nota integrativa.

Di talché non può che sottoscriversi, alla luce del descritto impianto normativo, l'affermazione in base alla quale il bilancio, in tutte le sue componenti (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa), è un documento dal contenuto essenzialmente valutativo; un documento in cui confluiscono dati certi (es. il costo di acquisto di un bene), dati stimati (es. il prezzo di mercato di una merce) e dati congetturali (es. le quote di ammortamento).

Il bilancio è dunque un documento composito e complesso, la cui lettura e intelligenza presuppone una specifica preparazione, che abbraccia la conoscenza dei criteri (tanto legali, quanto tecnici) vigenti per la sua redazione.

Il redattore di tale documento, a sua volta, non può non operare valutazioni, si tratta peraltro di valutazioni "guidate" dai suddetti criteri.

Tutta la normativa civilistica presuppone e/o prescrive il momento valutativo nella redazione del bilancio, anzi ne detta (in gran parte) i criteri, delineando un vero e proprio metodo convenzionale di valutazione.

Basti riflettere sulla esistenza di voci quali "ammortamenti", "svalutazioni", "crediti", "partecipazioni", "costi di sviluppo" ecc.

D'altra parte, l'art. 2423 cod. civ., al terzo comma, cita esplicitamente, accanto alla «rilevazione», la «valutazione» dei dati da riportare in bilancio.

Il medesimo articolo, poi, nell'imporre al redattore del bilancio l’elaborazione di un documento che rappresenti «in modo veritiero e corretto» tanto la situazione patrimoniale e quella finanziaria della società, quanto il risultato economico dell'esercizio, consente, inoltre, da un lato (terzo comma), di trascurare «i dati irrilevanti» ai fini della predetta rappresentazione, dall'altro (quarto comma), di discostarsi, «in casi eccezionali», dai criteri valutativi fissati per legge (negli articoli seguenti), se ciò possa essere di ostacolo proprio a quella esposizione veritiera e corretta dell'assetto societario.

Ma tale deroga non solo deve essere giustificata dalla situazione contingente, ma deve trovare esauriente spiegazione nella nota integrativa (art. 2427 cod. civ.), la quale ha la funzione di «motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico».

"Sterilizzare" il bilancio con riferimento al suo contenuto valutativo, significherebbe negarne la funzione e stravolgerne la natura.

La giurisprudenza successiva di questa Corte si è costantemente uniformata al superiore principio affermando che il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente abbia disatteso criteri di valutazione normativamente fissati o criteri tecnici generalmente accettati, indiscussi e indiscutibili già all’atto della redazione del bilancio, dovendo il giudice valutare ex ante le norme tecniche e legali esistenti in tale momento e se l’agente se ne sia discostato consapevolmente, senza fornire adeguata informazione giustificativa (Sez.5, n. 21865 del 20/02/2025, Rv.288271 – 01).

1.1.3. Ciò premesso, deve rilevarsi che l e sentenze di merito , muovendosi nel solco segnato dalle Sezioni Unite Passarelli, hanno ritenuto sussistenti le condotte contestate nell’editto accusatorio restituendo una motivazione incentrata sull'utilizzo strumentale delle annotazioni nei bilanci societari al fine di una dissimulazione dell'effettiva situazione economico patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.in quanto tesa a fare apparire una solida realtà imprenditoriale in modo da indurre i terzi a fare affidamento sulla solvibilità della società, a dispetto di una crisi finanziaria che aveva da tempo prodotto l'erosione del capitale.La condotta degli imputati [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], è stata ricondotta nell’alveo della bancarotta impropria da reato societario in quanto si è tradotta nell’esposizione in bilancio di dati non veritieri per occultare perdite, così da consentire la prosecuzione dell'attività di impresa senza interventi di ricapitalizzazione o messa in liquidazione con conseguente accumulo di debiti ulteriori, in violazione dell'articolo 2447 cod.civ. che impone l'obbligo di riduzione del capitale al di sotto del limite legale o addirittura di azzeramento dello stesso conoscimento della società.

Quanto alla ulteriore doglianza concernente la mancanza di una condotta di falso concretamente idonea alla causazione del dissesto, in quanto prospettato come conseguenza di una inappropriata gestione industriale che generava debiti e non utili, la Corte di appello, in totale adesione al percorso logico motivazionale seguito dal Tribunale, ha messo in evidenza che , dalle dichiarazioni del Commissario straordinario, è emersauna situazione di grave e risalente dissesto finanziario della società sicuramente aggravato per effetto delle condotte di falso realizzate dagli imputati.

In tal senso è stato efficacemente evidenziato che,a fronte di un attivo di 36 milioni di euro, risultante dall’ultimo bilancio approvato, è emerso «un buco di 67 milioni di euro» (pag.7).Tale incongruenza è stata ricollegata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero a vari artifici contabili- variamente individuati nello spostamento di saldi contabili da un esercizio finanziario ad un altro con modifica della data di scadenza dei debiti, o nell’annotazione di maggiori ricavi o minori costi, nell’iscrizione di singole poste con accredito e successivo addebito delle stesse ( pag.9), oltre che nell’annotazione di minori debiti verso l’erario e l’INPS nonché nell’annotazione di crediti originati da sopravvalutazione di riserve per lavori ulteriori rispetto a quanto previsto nei contratti di appalto(pag.7 della sentenza impugnata).

Tale ingravescente situazione finanziaria è stata connessa , in modo logico, ad una «attività di prolungata protrazione delle falsità contabili poste in essere dai germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di dissimulare il grave stato di decozione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.»( pag 13) finalizzata anche al conseguimento di ulteriori profitti personali.

L’effetto della condotta è stato correttamente individuato in un aggravamento dello stato di dissesto della società con grave danno per il ceto creditorio che ha condotto ad accumulare debiti di importo superiore a 200 milioni di euro, a fronte di un attivo accertato di soli 40 milioni di euro a seguito di azioni di recupero di crediti» (pag.13).

Sul punto è dunque esaustiva e priva di illogicità la motivazione resa dalla Corte d’appello,e ancor più dalla sentenza di primo grado che ha evidenziato una condotta degli imputati tesa a frodare le ragioni dei creditori attraverso un occultamento del dissesto societario .

In tale contesto, attraverso una lettura coordinata degli elementi contabili acquisiti, è stato ritenuto irrilevan te l'accertamento delle cause del dissesto ed evidenziato al tempo stesso che« l’avere celato per lungo lasso temporale il deficit finanziario, aggravato nei vari esercizi da incomprensibili scelte gestionali che avevano provocato da molto tempo il dissolvimento del patrimonio societario è condotta che integra ex se gli estremi del reato punito dall'art.223, comma 2, n . 1 L egge Fall . indipendentemente dai motivi che abbiano determinato il mendacio» ( pag. 4 della sentenza di primo grado).

Sotto tale profilo le sentenze risultano avere fatto congrua applicazione dei principi enunciati da questa Corte in tema di incidenza della condott a di false comunicazioni sociali sull'evento tipico del reato, in quanto comprendente non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto; condotte rilevanti sono quelle che abbiano anche "concorso a cagionare" il dissesto, in considerazione della naturale progressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un'impresa (Sez. 5, n.16259 del 04/03/2010, Chini, Rv. 247254; Sez. 5, n. 17021 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Garuti, Rv. 255090;Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575) ; l’aggravamento si verifica non solo allorché le falsità in bilancio incidano direttamente sulla consistenza del patrimonio della società, ma anchequando, come nel caso di specie, le stesse, occultando l'esistenza di perdite, consentano la prosecuzione dell'attività dell'impresa, in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, ed il conseguente accumulo di perdite ulteriori (Sez. 5, n.28508 del 12/04/2013, cit.).

Non è ravvisabile , d’altra parte, alcuna contraddittorietà fra la finalizzazione delle falsità alla prosecuzione dell'attività della società e l'intento di cagionare il fallimento della stessa, per il semplice fatto che il dolo del reato di bancarotta impropria da reato societario non richiede tale intento, ma unicamente la consapevolezza del probabile squilibrio economico quale effetto della condotta (Sez.5, n. 42811 del 18/06/2014 , Rv. 261759 – 01; Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804), compatibile con la volontà di prolungare l'esercizio dell'impresa.

A tale proposito la sentenza di primo grado con motivazione pertinente ha considerato che«laddove non si fosse fatto ricorso alle false comunicazioni sociali e, sin dal 2006,fosse stata palesata l'erosione del patrimonio, causa di scioglimento della società, non si sarebbe prodotta quella voragine di debiti alimentata dalla gestione dissennata e tenuta ben celata in modo da consentire il protrarsi dell'attività imprenditoriale»(pag.43).

Le medesime considerazioni sono state fatte valere anche rispetto alla impossibilità di riqualificare la condotta ai sensi degli articoli 217,224 legge fallimentare.

La doglianza difensiva concernente la mancata dimostrazione di un nesso causale tra le condotte realizzate ed il dissesto societario omette di confrontarsi con la ricostruzione effettuata dalla sentenza impugnata secondo cui «a partire dal 2003,la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva occultato nel bilanci la pesante situazione finanziaria con accumulo di debiti conseguenti all'assunzione di commessa per l'esecuzione di lavori che generavano costi superiori ai ricavi» (pag. 7); la stessa sentenza ha evidenziato che, dal decreto di esecutorietà dello s tato passivo della procedura concorsuale , risultano insinuazioni per crediti superiori a 211 milioni di euro, vantati da fornitori della società, a fronte della contabilizzazione di debiti per soli euro 42,6 milioni, nonché di 8,3 milioni di crediti vantati dagli enti previdenziali ed assistenziali a fronte di una minore annotazione pari ad euro 5,2 milioni.

Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che, poco dopo l'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2010 in cui era indicato un attivo di 36 milioni di euro, il commissario straordinario, resosi conto del dissolvimento del capitale per perdite aveva chiesto informazioni al direttore amministrativo il quale gli aveva parlato dell'esistenza di annotazioni contabili non ufficiali contenute in un file che veniva messo a disposizione; successive consulenze hanno consentito di accertare l'annotazione nelle scritture contabili di poste fittizie, essenzialmente consistite nella registrazione di costi minori e di crediti inesistenti; la ricostruzione contabile così effettuata ha evidenziato un patrimonio netto negativo, al 30 dicembre 2012 , di centinaia di milioni di euro (pag. 7 della sentenza impugnata).

Il direttore amministrativo della società (teste [OSCURATO:PERSONA])ha ammesso di avere operato la correzion e dei dati contabili al fine di celare gli istituti di credito la situazione di dissesto finanziarioe tale affermazione ha trovato riscontro nella ricostruzione effettuata dal consulente tecnico del pubblico ministero.

Manifestamente infondate appaiono anche le censura espresse in ordine alla valutazione delle fatture “posticce” (punto

3.3. del ricorso) in quanto generiche e slegate rispetto alla puntuale ricostruzione fornita dalle sentenze di merito che hanno evidenziato l’utilizzo strumentale di fattura per operazioni inesistenti per giustificare il ricorso al credito bancario, desunto dalle dichiarazioni convergenti rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno riferito in ordine ad una reiterata presentazione, per lo sconto,di fatture sprovviste di una propria causale al fine di ottenere liquidità.

1.1.5. Sono,altresì, infondati gli ulteriori rilievi espressi dalla difesa in ordine alla dedotta erroneità deimetodi di contabilizzazione delle riserve tecniche (cd. claims) in quanto effettuatain base al principio contabile OIC 23, modificato nell'agosto 2014.

Sostiene,in particolare, la difesa che i giudici di merito avrebbero fatto riferimento alla nuova versione del suindicato principio contabile e alla espressa previsione che la ragionevole certezza debba farsi coincidere con l'accettazione del committentedelle riserve.

Con l’atto di appello la difesaaveva contestato l’affermazione del Tribunale secondo cui l'adozione di criteri contabili prudenziali ai sensi dell'art. 2423-bis c.c. avrebbe dovuto imporre ai redattori del bilancio di effettuare tale appostazione «solo nell'esercizio in cui i claims attivi fossero stati definiti con il riconoscimento del committente, non potendo fondarsi la voce di bilancio sulla prognosi astratta di reale corresponsione del maggior prezzo».

Aveva, altresì, sostenuto la validitàdei criteri di valutazione indicati dalla società nella nota integrativa di bilancio che aveva definito i claims attivi come «richieste presentate ai committenti, non ancora accettate» e quantificate in base alle «esperienze passate».

La sentenza di primo grado aveva, in proposito, evidenziato che i criteri di valutazione adottati dalla società erano «dettati da considerazioni probabilistiche disancorate dal dato reale» (pag.46) e che una parte consistente delle medesime riserve «pari a euro 3.074.723 non erano riferibili ad uno specifico contratto di appalto”»; inoltre,aveva considerato che « l addove gli amministratori avessero inteso discostarsi dal criterio di carattere generale(oic 23) adottato dall'organismo italiano di contabilità iscrivendo le rimanenze per clams in base a criteri diversi da quelle alternativi dettati dall'articolo 2426 cod.civ. avrebbero dovuto adeguatamente motivare tale scelta contabile in sede di nota integrativa»(pag. 46).

L 'annotazione in scritture contabili e nel bilancio dei claims, non preceduta dal riconoscimento da parte del committente, non era risultata, pertanto,« ancorata a prospettiva estratta di realizzo» (pag.46) né, soprattutto, accompagnata da alcuna indicazione dei maggiori oneri sostenuti (pag. 47) .

Si è pertanto ritenuto che gli imputati abbiano operato in violazione dei principi di prudenza stabiliti dall'articolo 2423 bis cod. civ . secondo cui la valutazione delle voci deve essere formulata secondo prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo preso in considerazione, indipendentemente dai criteri di carattere generale adottati dall'organismo italiano di contabilità (PAG.47).

A fronte di tale specifica motivazione,ancorata ad una puntuale ricostruzione della cornice normativa di riferimento,la censura difensiva , introdotta con l’appello, incentrata su una generica critica ai criteri di valutazione dei costi per lavori aggiuntivi seguiti dal consulente tecnico e non aveva indicato le ragioni che avevano sostenuto la diversa valutazione effettuata dalla società.

Sul punto, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata è da ritenere esaustiva in quanto focalizzata sugli elementi decisivi: la Corte di appello - oltre a richiamare le conclusioni espresse dal consulente del Pubblico Ministero in ordine alla sopravvalutazione ed esposizione in bilancio dei cosiddetti claims in violazione dei criteri di valutazione fissati dall'organismo italiano di contabilità (OIC23)- ha ribadito che dalla stessa consulenza tecnica dal pubblico ministero risulta l'avvenuta annotazione di riserve attive inesistenti per oltre tre milioni di euro (pag.9 della sentenza di appello) in quanto non riferibili ad alcuno specifico contratto (come sottolineato anche dalla sentenza di primo grado, pag. 46).

La Corte d'appello ha debitamente evidenziato il superiore dato rilevando, inoltre, che tale annotazione non aveva costituito oggetto di specifica contestazione da parte degli imputati.

In definitiva, la doglianza relativa alla individuazione di un metodo erroneo in riferimento al principio contabile OIC23 23 è generica e manifestamente infondata.

Anche attraverso i motivi di appello era stata formulata in termini generici,senza un confronto con l’esaustiva e compiuta motivazione resa sul punto dalla sentenza di primo grado (palesata nelle pag. 13-18) cheaveva evidenziato come « l 'annotazione di tali crediti era fondata solo su istanza inoltrate ai committenti via mail senza alcuna emissione di fattura» (pag.15), ovvero in mancanza di idonea documentazione a supporto, dando contezza della violazione di qualsiasi principio contabile e dell’omessa indicazione del criterio di valutazione adottato diverso da quello legale.

La censura risulta fuori fuoco in quanto la difesasi è limitata genericamente ad affermare «l’opinabilità» dei criteri del «costo sostenuto» ex art. 2426 n.9) c.c. all'epoca in vigore, o quello del «corrispettivo contrattuale maturato, superiore al costo» senza indicare su quale criterio legale l’indicazione dei claims sia stata effettuata e soprattutto senza confrontarsi con la motivazione espressa sul punto dalle sentenze di merito, con particolare riferimento alla ritenuta falsità delle riserve formulate senza alcuna base contrattuale di riferimento.

D’altra parte, appare privo di capacità argomentativa contraria il richiamo alla precedente sentenza di questa Corte (Sez.5, n. 46689 del 30/06/2016 , Rv. 268672 – 01 ) che, nell’affrontare il tema della individuazione dei criteri di ragionevole certezza richiamati dall’OIC 23 nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, ha annullato con rinvio la sentenza di appello che, nel valutare la legittimità dell'iscrizione a bilancio di una "riserva tecnica" aveva applicato il relativo principio contabile (OIC 23) nella versione introdotta in epoca successiva alla redazione del bilancio, versione contenente criteri più rigorosi per l'iscrizione della riserva rispetto a quelli vigenti al momento della predetta redazione).

La sentenza suddetta, invero, ha riguardato un caso diverso in cui il giudizio di falsità delle voci di bilancio era stato esclusivamente fondato sul fatto che le riserve tecniche iscritte a bilancio (i cl aims ) non risultavano corredate dalla accettazione del committente, per come richiesto dal principio contabile OIC 23, a seguito della sua riformulazione avvenuta nell’agosto 2014, non essendo tale requisito richiesto dall’OIC 23 precedente.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, le sentenze di merito hanno reso ampia e persuasiva motivazione rispetto alla sussistenza di una condizione di diffusa inattendibilità delle annotazioni relative ai claims in quanto prive di documentazione contabile relative ai maggiori costi sostenuti e addirittura prive di una base contrattuale di riferimento ( per un’annotazione superiore a tre milioni di euro), evidenziando che rispetto a tali rilievi non era stata neppure allegata alcuna circostanza contraria.

Ne consegue l’infondatezza della doglianza.

1.1.6. Sonomanifestamente infondate le ulteriori censure relative alla valutazione espressa dai giudici di merito in ordine ai compensi percepiti dagli amministratori.

La sentenza di primo grado ha evidenziato, come aspetto ulteriore della condotta, non riconducibile tuttavia al fuoco dell’editto accusatorio di falso, che l’imputato ha “drenato denaro dalla società sotto forma di compensi del tutto ingiustificati” oltre che attraverso la distrazione «di somme derivanti da risarcimenti dei danni a questa spettanti», queste ultime oggetto di contestazione(pag.33).

La Corte territoriale ha, inoltre, sottolineato che- a seguito dell’assemblea dei soci del 18 Marzo 2010, nel corso della quale erano emersi i contrasti tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la presa di distanza da parte della prima delle sceltegestionali del fratello e l’accusa di false ricostruzioni contabili - l 'unico risultato conseguito era stato quello di deliberare, con voto unanime, l'aumento del compenso spettante agli amministratori in 15.000 euro mensili « n onostante il grave stato di dissesto societario segnalato in quella occasione dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] entrata in contrasto con il fratello [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 11-12 della sentenza impugnata).

Rispetto a tale emergenza la difesa non risulta avere formulato alcuna specifica contestazione .

La doglianza è, altresì,irrilevante in quanto il riferimento alla percezione di compensi non giustificati, ritenuti eccessivi non ha costituito oggetto di uno specifico addebito non risultando essere stata tale condotta inclusa nel novero delle condotte distrattive. 1.2.È infondato il secondo motivo con cui la difesa si duole della violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio per l'impossibilità di ricondurre alla fattispecie incriminatrice di truffa l'operazione di leverage bayout , ricostruita nei dettagli nelle pagg. 13-15 della sentenza impugnata, contestata al capo C), per cui risulta dichiarata prescrizione.

La sentenza impugnata ha bene operato nel rispetto del principio di diritto recentemente espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite Calpitano secondo cui«nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito»(Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880).

In particolare, i giudici di merito hanno ricostruito con precisione la sequenza degli eventi che hanno indotto a ritenere configurabile la fattispecie del reato contestata all’imputato per avere- a seguito di un dissidio insorto con lasorella, [OSCURATO:PERSONA], e della decisione di quest’ultima di uscire dalla compagine socialeattraverso la vendita delle sue azioni ( e del marito ) al ricorrente al prezzo di 9,1 milioni di euro-ottenuto un finanziamento dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso un’operazione di leverage buyout , sulla base di artificiose rappresentazioni contabili che hanno indotto l’’istituto a fare affidamento sulla solidità economica della società L’operazione prevedeva la creazione di nuova società, la [OSCURATO:SOCIETA]. ( in capo al ricorrente e al figlio ) che ha ottenuto il finanziamento per acquistare le partecipazioni della società [OSCURATO:PERSONA], perun importo di euro 8,2 milioni; tale finanziamento è stato ottenuto sulla base di un bilancio societario falso,in cui erano state occultate « perdite che avrebbero determinato un patrimonio netto negativo di oltre 73 milioni di euro» (pag. 15).

Le deduzioni difensive -relative ad una consapevole partecipazione alla condotta da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto diretta beneficiaria del ricavo del finanziamento ottenuto dall'Istituto bancario, e tuttavia assolta, nonché volte a spostare il centro della valutazione sull'operato della banca finanziatrice, individuata quale unica responsabile dell'operazione per essersi prestata al di là di ogni regola prudenziale e imposta dal T.U.B. e dare esecuzione all'operazione negoziale - sono generic he e prescindonodal reale spessore della motivazione delle sentenze di merito.

L'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al reato in esame, risulta fondata , invero, su un ragionamento privo di illogicità essendosi considerato che l’operazione di levereged buyout è stata ideata a seguito dell’ assemblea del 18 Marzo 2010 , e dell'accordo di vendita delle azioni concluso tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e che non sussistono elementi da cui ritenere che il precedente ruolo svolto dall'imputata nella gestione dell'impresa sia stato funzionale e preordinato rispetto alla consumazione della truffa in danno dell'istituto che ha finanziato l'acquirente (pag. 36 della sentenza di primo grado).

Appare evidente, inoltre, che l'eventuale consapevolezza della falsificazione da parte dei funzionari di banca non avrebbe potuto elidere l'antigiuridicità della condotta dell'imputato. 1.3.È infondato il terzo motivo con cui si contesta violazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla decisione del Tribunale, condivisa dalla Corte territoriale, di respingere, in quanto tardiva, la richiesta di esclusione della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ricordare che la richiesta di esclusione della parte civile, già costituitasi nel processo penale, è disciplinata dall'art. 80 cod. proc. pen. che prevede, a pena di decadenza, che la questione debba essere proposta non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

L'articolo 80,comma 2, cod. proc. pen. prevede che, nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare o nel dibattimento.

Le due fasi, della costituzione delle parti e degli atti preliminari al dibattimento, devonoessere mantenute distinte, rispondendo la chiara previsione di cui all’art. 80, comma 2, cod. proc.pen. alla ratio secondo cui anche le parti civili devono potere interloquire sulle questioni preliminari, definite dall’art. 491 cod.proc.pen.

La fase della costituzione si estende fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 dello stesso codice, che ne segna l'esaurimento ( S ez.

U, n. 3512 del28/10/2021, dep. 2022 , Rv. 282473 – 01) .

Nel caso in esame dalla lettura dei verbali di udienza risulta che la [OSCURATO:SOCIETA] si e’ costituta all’udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che alla successiva udienza del 15 marzo 2017 vi e’ stata la costituzi o ne delle parti; le successive udienze del 14 giugno e del22 giugno 2017 sono state di rinvio ; all’udienza del 21 settembre 2017 sono stati depositati gli atti di opposizione alla costituzione della parte civile dalle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente ad altri profili; da parte della difesa dell’imputatoGhizzoni M atteo non è stata proposta alcuna opposizione; il procedimento è stato rinviato per impedimento dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] al l’ udienza dell’ 8 novembre 2017 ; dopo successivi altri rinvii ( dall’udienza del 8 novembre 2017 all’udienza del 16 novembre 2017e al 10 gennaio 2018) all’udienza del 14 marzo 2018 il T ribunale annunciava che , all’udienza successiva,avrebbero sciolto le riserve sulle questioni preliminari ; infine all’udienza del 22 marzo 2018 il Tribunale s i è pronuncia to sulle opposizioni presentate dalle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; soltanto in data 21 marzo 2018 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un atto di opposizione ( allegata al verbale ) con cui eccepiva il fatto che l’atto di costituzione era stato depositato da un sostituto, privo di procura, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale esclusivamente la parte aveva conferito procura speciale.

Sulla base di tale progressione processuale, appare, pertanto, corretta la decisione delTribunale che ha ritenuto tardiva la questione posta dalla difesa con memoria del 21 Marzo 2018 quando già lo stesso Collegio si era riservato di decidere sulleopposizioni proposte dalle altre difese sulle costituzioni di parte civile in quanto l’opposizione andava fatta immediatamente dopo la costituzione delle parti, non dopo la chiusura degli atti preliminari.

Nella fattispecie in esame è irrilevante che dopo la costituzione delle parti, il procedimento abbia subito diversi rinvii, in quanto, tenuto conto dell’evolversi procedimentale, il termine per la richiesta di esclusione della parte civile si era esaurito all’udienza del 21 settembre 2017, quando sono state proposte le opposizioni delle altre difese, e risulta, pertanto,corretta la declaratoria di tardività della stessa richiesta pronunciata dal Tribunale. 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1.Con il primo motivo la difesa si duole della mancata motivazione dell'iter ragionativo su cui è stato fondata l’attribuzione di un ruolo amministrativo di fatto alla ricorrente.

Si deduce che l’ assetto dirigenziale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. face va capo, in realtà, ai poteri esercitati da [OSCURATO:PERSONA]; che l'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] era soggetta ai poteri dell’amministratore unico, in persona di [OSCURATO:PERSONA]; che la denuncia sollevata dalla ricorrente nel corso dell’assemblea dei soci del 18 marzo 2010, quando si era slatentizzato il contrasto e la ricorrente aveva preso le distanze dalla gestione societaria condotta dal fratello, conferm erebbe che le decisioni, reali e strategiche, della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. risiedevano nella mani e nella volontà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA]; tale conclusione sarebbe confermata dal fatto che, anche dopo la denuncia, l’attività sociale è proseguita, con i medesimi criteri, sotto la guida dello stesso amministratore e con l’ausilio determinante del [OSCURATO:PERSONA].

Attraverso l'appello la difesa non aveva contestato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Davide S erri , n è quelle d i altri testi e non aveva dedotto travisamentodi prova rispetto al contenuto delle loro dichiarazioni.

La motivazione resa dalla Corte di appello sul punto è esaustiva,rispetto alle doglianze veicolate con l’appello, e priva di illogicità avendo richiamato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla creazione di un filein cui erano annotate le rettifiche operate alle scritture contabili,su indicazione della ricorrente.

Il medesimo teste ha aggiunto che «mentre [OSCURATO:PERSONA] tracciava le linee generali del bilancio ed indicava il risultato di esercizio da raggiungere», la ricorrente a sua volta «indicava le modifiche da operare sulle singole poste del bilancio avvalendosi della consulenza di [OSCURATO:PERSONA], sindaco e revisore dei conti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.» ( pag. 8), evidenziando,pertanto, un diretto ruolo collaborativo rispetto all'attuazione delle linee strategiche di falsificazione individuate dal fratello.

Atale proposito, sono state valorizzate anche le dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA]-la quale ha riferito che in base alle direttive fornite dalla ricorrente venivano emesse « f atture non annotate nelle scritture contabili senza che vi fosse una causale sottostante al solo fine di presentarle per lo sconto agli istituti di credito ed ottenere liquidità» (pag.9).

L’individuazione di un ruolo gestionale effettivo svolto dall'imputata, fino al 18 Marzo 2010 , è stato effettuato anche sulla base delle dichiarazioni di altri testi i quali hanno riferito di essersi raccordati con la ricorrente per tutte le questioni che riguardavano la parte amministrativa,compresa la gestione dei cantieri e la predisposizione degli s tati di avanzamento, a conferma d ell’effettivo svolgimento di un’ attività direttiva dell’imputata accanto al fratello.

Quanto alla ulteriore deduzione concernente atteggiamento di rottura assunto dalla ricorrente nel corso nell'assemblea del 18 Marzo 2010 deve rilevarsi che la responsabilità dell'imputata è stata limitata appunto sino a tale data

2.2. Il secondo motivo con cui la difesa si duole della mancata limitazione della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile banca [OSCURATO:SOCIETA]. è manifestamente infondato.

Vanno richiamate le considerazioni espresse relativamente all’imputato [OSCURATO:PERSONA], al par.

1.3. che precede, relativamente alla ritenuta tardività della richiesta di esclusione della parte civilede qua, formulata dalla difesa nel giudizio di primo grado.

Deve, altresì, considerarsi che, dalla lettura delle sentenz e di merito risulta che la condanna dell'imputata per il reato di bancarotta impropria societaria è stata temporalmente delimitata al 18 Marzo 2010, data in cui la medesima risulta essersi dissociata, nel corso dell'assemblea dei soci, dalla gestione portata avanti fino a quel momento insieme al fratello.

La pronuncia di condanna al risarcimento del danno deve,pertanto, intendersi limitata a tale periodo temporale.Da tale premessa non può discendere, tuttavia, la non riferibilità della pretesa risarcitoria anche all’imputata in quanto dalla lettura dell’atto di costituzione di parte civile dell’[OSCURATO:SOCIETA]. emerge che la parte ha radicato la causa petendi della sua azione risarcitoria nelle condotte di falso contestatead entrambi i [OSCURATO:PERSONA], per i periodi indicati in imputazione , che hanno ingenerato un incolpevole affidamento nella solidità economica della società, inducendola a stipulare un contratto di factoring nell’aprile 2012.Risulta, pertanto, irrilevante che la stipula del contratto sia avvenuta in epoca successiva al marzo 2010 essendo stata la pretesa risarcitoria fondata sulla condotta di artata rappresentazione contabile realizzata anche dall’imputata ricorrente in epoca antecedente al suo esplicito dissenso espresso nella suindicata assemblea, a seguito di contrasti familiari.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Al ricorrente risulta contestata una condotta che presenta duplici profili , commissivi ed omissivi, attraverso il richiamo ad una condotta partecipativa , rilevante ai sensi dell’art. 110 cod. pen. , consistita, secondo la prospettazione accusatoria, nell’avere l’imputato , quale componente del collegio sindacale della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concorso quale suggeritore e consigliere tecnico dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] nella consumazione delle falsificazioni contabili , in violazione , al tempo stesso,dei doveri di vigilanza e controllo propri delle funzioni sindacali di revisione legale dei conti rivestite.

Come noto, non è esclusoche il revisore possa fornire il proprio apporto all'autore qualificato nella commissione del reato di falso in bilancio (ad esempio assicurando allo stesso una relazione positiva) e, conseguentemente, di quello di bancarotta societaria(Sez. 5, n. 7723 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285982 - 01) ; tuttavia si tratta di concorso che deve passare attraverso le ordinarie forme di cui all'art. 110 cod. pen.e relativi oneri probatori.

In particolare, nel caso di concorrente morale, il contributo causale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (di istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente,o altro) che impongono al giudice di merito un obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).

Nella fattispecie in esame le sentenze di merito hanno r itenuto credibili le dichiarazioni rese dal direttore amministrativo della società Davide S erri che ha indicato il [OSCURATO:PERSONA] come il referente di [OSCURATO:PERSONA], pervenendo alla conclusione che solo la sua “consapevole complicità” p o trebbe rendere ragione della protezione nel tempodelle artificiose operazioni contabili rilevate , mai oggetto di segnalazione dal collegio sindacale.

Tuttavia- al di là della manifesta infondatezza delle deduzioni difensive concernenti l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA],ritenuto portatore di un interesse personale, in quantocontraddette dal riscontro oggettivo costituito dall’esistenza del file “[OSCURATO:PERSONA]”, rispetto al quale le sentenze di merito hanno argomentato in modo esaustivo - deve rilevarsi che colgono nel segno le ulteriori deduzioni difensive espresse in ordine allamancanza di prova di un ’ adesione dolosa da parte dell'imputato alle irregolarità contabili poste in es ser e e volute dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] oltre che sulla effettiva incidenza causale della condotta omissiva rispetto all'evento di dissesto.

A tale propositoè bene ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria per operazione dolose, la condotta contestata costituisce contributo causalmente rilevante rispetto alla condotta tipica di bancarotta solo nel caso in cui sia risultato decisivo per l'assunzione della condotta da parte dell'intraneus(Sez. 5 n. 37101 del 15/06/2022, Rv. 283597);inoltre, il concorso dell' extraneus - istigatore e beneficiario delle operazioni -è configurabile quando questi è consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo, invece, necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi (Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Rv. 260932); e, ancora, la condotta realizzata in concorso col fallito deve risultare efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente deve avere operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa(Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rv. 250409).

Dalla motivazione resa dalla sentenza impugnata non emergono chiari e concreti elementi a sostegno di un reale contributo partecipativo de ll’imputato nel reato proprio degli amministratori , se non come cenni meramente assertivi a una "consapevole complicità” desunta da un ruolo non meglio identificato assunto dal ricorrente come “referente” di [OSCURATO:PERSONA] senza riferimento, tuttavia, ad alcun elemento specifico attraverso cui contestualizzarlo.

A fronte delle ampie e puntuali deduzioni confutative dell'appellante, il giudice a quo avrebbe dovuto, ancorché sinteticamente, farsi nuovamente carico delle doglianze difensive e svolgere un suo proprio ragionamento sul perché le stesse fossero da ritenere inidonee ad infirmare la tenuta motivazionale della decisione appellata, senza rifugiarsi in proclamazioni assertive.

Un serio confronto del secondo giudice con le argomentazioni difensive al riguardo è viceversa mancato.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizioalla Corte di appello di Salerno. 4.In conclusione, pertanto, la senten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Uditil'avv. V incenzo C omi , quale sostituto processuale dell'avv . F rancesco L o M assaro, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], l'avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e l'avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di G hizzoni M illa, iquali si sono riportati ai motivi dei ricorsi , insiste ndo per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del21 febbraio 2025, la Corte di appello di Potenza , in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Matera, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di truffa di cui al capo c) e rideterminato la pena inflitta dal Tribunale agli imputati per i rimanenti reati, previa concessione in favore dei medesimi delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestateex art. 219 Legge fall . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati p er i reati di cui all’art. 223, commi 1 e 2, nn. 1 e 2, Legge fall.in rel. agli artt. 2621,2622 e 2634 cod.civ., rispettivamente in qualità di amministratore unico , socia ed amministratrice di fatto e componente del collegio sindacale, oltre che concorrente nelle condotte dei primi, relativamente alla società [OSCURATO:PERSONA] s .p .a., ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e dichiarata in stato di insolvenza con sentenza del 6 luglio 2012.In particolare, è stato ritenuto che gli imputati abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, falsificando i bilanci, a partire dall'esercizio 2003 e sino al 2011 ( con limitazione temporale per [OSCURATO:PERSONA] al 18 Marzo 2010) per nascondere il disavanzo patrimoniale della stessa, stimato nel 2012 in 192 milioni, consentendo in tal modo il protrarsi dell'attività sociale anziché adottare le misure prescritte dalla legge per ricapitalizzare, ovvero per evitare l'aggravamento del dissesto (capo A1) ; nonché compiuto operazioni dolose che ne cagionavano il dissesto, attraverso un sistema di abusivo ricorso al servizio bancario mediante anticipo ottenuto sulla base di fatture false o irregolari (capo A2) . Il solo [OSCURATO:PERSONA], inoltre , è stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla somma di euro 195.000(capo A3). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore, articolato in più motivi. 2.1.Con primo motivo denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione in quanto mancante e, comunque, contraddittoria e manifestamente illogica. [OSCURATO:SOCIETA]: chela sentenza impugnata avrebbe operato un pedissequo rimando alla motivazione della sentenza di primo grado omettendo di prendere in considerazione le censure specifichesollevate dalla difesa con atto di appello concernenti, in particolare, il tema della configurabilità del reato di falso in bilancio in presenza di falsi valutativi nonché l’erronea valutazione della contabilizzazione dell e ”riserve tecniche ” ( cd. claims attivi)in quanto effettuata senza considerare che il principio contabile OIC 23 , in vigore al momento della redazione del bilancio, era diverso da quello successivo, tenuto in considerazione dal consulente del Pubblico Ministero. [OSCURATO:SOCIETA], inoltre,che il Tribunale avrebbe ricondotto il dissesto della società non già ai pluriennal i artifici contabili di bilancio bensì ad una gestioneindustriale che provocava sostanzialmente debiti, con costi superiori ai ricavi; sarebbe, altresì , erronea la motivazione della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ricollegato la condotta contestata al l'intento degli amministratori di continuare a beneficiare dei compensi loro dovuti in tale veste in quanto,non essendo stata effettuata alcuna verifica sulla congruità del compenso percepito dall'amministratore, avrebbe al più potuto essere contestata una bancarotta preferenziale; la sentenza impugnata aveva omesso di motivare in ordine alla censura relativa all’utilizzazione di “fatture posticce”, che si era ritenuta effettuata per alimentare abusivamente il ricorso a finanziamento bancario di primo grado. 2.2.Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 640 cod . pen . , di cui al capo C ), stante l'erronea sussunzione del la condotta nella fattispecie astratta contestata . De duce che sussisterebbe ro i presupposti per un'assoluzione nel merito dell'imputato,in applicazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per l'impossibilità di ricondurre nella fattispecie astratta contestata l'operazione di leveraged buyout posta in essere dall’imputato; sarebbe illogica l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente e la contestuale esclusione di ogni responsabilità relativamente alla coimputata [OSCURATO:PERSONA] che,per anni, aveva concorso con il fratello nella falsificazione dei dati di bilancio della societàGhizzoni spa. 2.3.Con terzo motivo denuncia violazione di legge anche processuale e vizio di motivazione relativamente alla condanna al risarcimento dei danni in favore della banca [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la carenza di motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado che avevano rigettato l'opposizione proposta rispetto alla costituzione di parte civile del suddetto istituto bancario, sul presupposto della tardività della medesima, in quanto ritenuta sollevata al di fuori del perimetro temporale previsto dall'art. 491 cod . proc . pen . nonché per difetto di procura generale rilasciata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] h a proposto ricorso , con atto a firma del suo difensore articolato in più motivi. 3.1. Co n primo motivo denuncia violazione di norma processuale e vizio di motivazione in quanto mancante, oltre che contraddittoria ed i l logica. [OSCURATO:SOCIETA] che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi,oltre che dal commissario straordinario e dal consulente tecnico del Pubblico ministero, sostanzialmente eludendo il contenuto delle doglianze poste a fondamento dell'appello relative alla effettività della condotta dell'imputata ed alla mancata individuazione del ruolo concreto, ed ancillare, svolto dalla medesima nell'ambito della società. In particolare , si duole dell ’omessa motivazione sulla valenza delle dichiarazioni rese dalla medesima imputata , nel corso della seduta del C . d . a . del 18 Marzo 2010, con le quali aveva espresso il proprio dissenso sulla gestione societaria condotta dal fratello [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di amministratore unico, e su lla circostanza che, anche dopo il 18 Marzo 2010, sarebbe stata riscontrata la medesima metodologia operativa da parte del suddetto; s ull ’ estraneità della ricorrente alla formazione dei cosiddetti claims, ritenuti, peraltro, erroneamente non contestati; sulla richiesta di derubricare la condotta di ricorso abusivo al creditoai sensi dell’art . 218 Legge fall. oltre che sull ’ addebito distrattivo relativo ai rimborsi Axa . [OSCURATO:SOCIETA] , inoltre,che non sarebbe configurabile una motivazione implicita in quanto le critiche specifiche, enunciat e nell'atto di appello , sarebbe ro rimast e inesplorat e nella sentenza impugnatae sarebbe mancata una motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non suscettibile di essere ritenuto sussistente in re ipsa. 3.2.Con secondo motivo denuncia violazione di legge anche processuale e vizio di motivazione relativamente alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile,[OSCURATO:SOCIETA] s .p .a. [OSCURATO:SOCIETA] che , essendo stata la condanna per l'imputata limitata ai fatti commessi prima del 18 Marzo 2010,la condanna al risarcimento dei danni in favore della suddetta banca avrebbe dovuto essere esclusa, essendo insorto il credito fatto valere nel 2012. [OSCURATO:SOCIETA], inoltre , l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha confermato la tardività dell'eccezione proposta in merito alla costituzione di parte civile IFISbanca. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato ricorso con atto a firma del suo difensore articolato in più motivi. 4.1. Con prim o motivo denuncia vizio di motivazione su elementi decisivi in relazione ai rilievi espressi sulledichiarazioni rese dal teste Davide S erri . [OSCURATO:SOCIETA] che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che: il [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse diretto nell'accusare altri membri dell'azienda per scaricare su di loro la responsabilità del dissesto,riconducibile al medesimo dichiarante in quanto direttore amministrativo della società per ben tredici anni; le dichiarazioni del suddetto erano prive di riscontri investigativi necessari in quanto precedentemente indagato nell'ambito del medesimo procedimento, anche se la sua posizione era stata archiviata; il dichiarante aveva sempre cercato di attribuirsi un basso profilo pur essendo emerso, dall'istruttoria dibattimentale, un suo ruolo apicale nella gestione aziendale della società;[OSCURATO:PERSONA] era priva di qualsiasi competenza contabile e per questo motivo le era stato affiancato il [OSCURATO:PERSONA] il quale si era reso conto delle falle nella contabilità aziendale tanto da ritenere necessario creare un file nel quale annotare tutte le falsità contabili rilevate, di cui era pertanto consapevole; le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], inoltre , s arebbero contraddittorie e priv e di riscontri , non rispondendo al vero che gli aggiustamenti contabili potessero essere effettuati soltanto in sede di chiusura di bilancio annuale in quanto gli istituti di credito non avrebbero eroga to liquidità senza chiedere situazioni contabili provvisorie di infrannuali; il file del S erri era stato prodotto solo al momento dell'avvio della procedura fallimentare,non era stato verificato da altri membri della direzione o dai sindaci, e dal suo contenuto non sarebbe ricavabile alcun coinvolgimento dell'imputato, dovendosene desumere anzi l ’e straneità rispetto alla condotta contestata;non sarebbero state considerate le dichiarazioni rese dalla test e C avalli e comunque la mancanza di riscontri alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erronea qualificazione giuridica del fatto come bancarotta fraudolenta impropria piuttosto che come bancarotta semplice ex art . 224 legge Fall. Deduc e che,in assenza di precisi riscontri circa l'adesione dolosa da parte dell'imputato alle irregolarità contabili della società, non potrebbe ritenersi integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria; sarebbe stata omessa, inoltre , ogni valutazione sulla qualifica professionale dell'imputato oltre che sulla effettiva incidenza causale della condotta omissiva rispetto all'evento di dissesto. 4.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio dolendosi della mancata considerazione di aspetti ritenuti fondamentali,ricollegabili all'assenza di vantaggi personali,all'incensuratezza dell'imputato,alla sua condotta riparatoria, alla ridotta incidenza della sua condotta omissivasul dissesto nonché all'assenza di abuso di potere o di strumentalizzazione della carica. 5. IlSostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi I difensoridegli imputati hanno insistito nell 'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1.1.Il primo motivo, con cui la difesa si duole della mancanza di motivazione,è infondato. Secondo l’insegnamento di questa Corte, sussiste il vizio per "mancanza" della motivazione, non sanzionata come violazione di norma processuale a pena di nullità, poiché specificamente prevista, insieme alla "contraddittorietà o manifesta illogicità", dallo stesso art. 606, lett. e) quando la motivazione sia incompleta per omesso esame degli elementi addotti dalla difesa il cui contenuto, pur radicalmente critico del ragionamento decisorio, non ne evidenzi tuttavia la mera apparenza o palese oscurità. Non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati (Sez.5, n.3751del 23/3/2000, Rv. 215722; Sez. 5, n.3980 del 15/10/2003, Rv.226230; Sez. 5, n. 7572 del 11/6/ 1999, Rv. 213643). L’incompletezza della motivazione, anche sotto il profilo della mancata esplicitazione di determinate valutazioni, pur effettuate, ed intuibili dal contenuto complessivo della stessa, non può condurre all’annullamento quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, sempre che questi ultimi non presentino contenuto decisivo e, di per sé, idoneo a confutare la logicità del ragionamento effettuato e a ribaltare gli esiti della valutazione delle prove. Nell’ipotesi di doppia conforme, inoltre, sussiste la possibilità d'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado con la conseguenza che se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione. Nella fattispecie in esame, in cuiricorre appunto un’ipotesi di doppia conforme, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Inoltre, la motivazione resa risulta congrua e priva di aporie logiche rispetto alle doglianze difensive, ripropositive di tematiche e argomentazioni esaminate, in modo dettagliato, dalla sentenza di primo grado. 1.1.2. Sono, altresì,infondate l e ulterior i censur e legat e alla non configurabilità del reato societario di false comunicazioni sociali, in presenza di enunciati valutativi, oltre che concernenti l’insussistenza, nel caso in esame, di enunciati valutativi “concretamente idonei ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”. La difesa si duole, in particolare, che i giudici di merito avrebbero scientemente omesso tanto di accertare quali siano stati in concreto gli atti causativi della grave ed irreversibile crisi strutturale, che ha contaminato la situazione economico patrimoniale della società, a far data dall'esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA], quanto di indagare l’esistenza effettiva di un imprescindibile nesso di derivazione causale tra gli stessi atti e l'insolvenza della società medesima, nonché di precisare gli indicatori del dolo in termini di previsione del dissesto come effetto della condotta antidoverosa. 1.1.3. A tale proposito, occorre ricordare che secondo l’insegnamento di questa Corte, integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare l’esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto (tra le altre Sez. 5 n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, Bevilacqua, Rv. 282537; Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Merlo, Rv. 270877;Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Ferrante, Rv. 261759; Sez. 5, n, 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi, Rv. 263803). Con la previsione del codice civile del 1942, la condotta di false comunicazioni di cui all’art. 2621 cod. civ. risultava integrata dall’esposizione fraudolenta da parte dei promotori, soci fondatori, amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, «di fatti non rispondenti al vero» sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società, ovvero dal nascondimento, in tutto o in parte, di fatti concernenti le condizioni medesime. Con il d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, furono introdotte - in luogo dell’unica ipotesi delittuosa -un’ipotesi contravvenzionale al medesimo art. 2621 (“false comunicazioni sociali”) e due ipotesi delittuose all’art. 2622 cod. civ. (“false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori”). La distinzione era fondata sul fatto che il reato contravvenzionale di cui all’art. 2621 cod. civ. era un reato di pericolo, mentre le ipotesi delittuose di cui al successivo art. 2622 cod. civ. prevedevano, altresì, il determinarsi dell’ulteriore elemento del danno patrimoniale a carico dei soci o dei creditori. La condotta risultava integrata con l’esposizione di « fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni», ovvero con «l’omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione». Successivamente la legge n. 69 del 27 maggio 2015, con gli artt. 9, 10 e 11, ha modificato la disciplina penale delle false comunicazioni sociali, effettua ndo una inversione di tendenza rispetto alla riforma del 2002, recuperando per alcuni aspetti la conformazione del reato del codice del ‘42. Dopo la riforma del 2015, la disposizione incriminatrice punisce, invero, il fatto dei medesimi soggetti che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongano «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero», ovvero omettano «fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore». Le modifiche di più evidente rilievo hanno riguardato la diversa qualificazione dell'illecito, che da contravvenzione è diventato delitto;l'eliminazione dell'intenzione di ingannare i soci o il pubblico dalla definizione del dolo specifico della condotta; l’eliminazionedell'inciso «ancorché oggetto di valutazione» che, nel testo previgente, accompagnava la descrizione dell'oggetto del mendacio;la differente definizione del falso per omissione, che ora consiste nella mancata rappresentazione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene; l'inserimento dell'avverbio «concretamente» per definire la necessaria idoneità decettiva della condotta;l'eliminazione di tutte le ipotesi di esclusione della punibilità. L’eliminazione del riferimento esplicito alle “valutazioni” nell’attuale formulazione della norma ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale rispetto al rispetto al tema della perdurante rilevanza penale dei “falsi valutativi” essendo stato prospettato, a livello interpretativo, che, con la tipizzazione del mendacio ai (soli) “fatti materiali”,fosse stato eretto un argine all’attribuzione di rilevanza penale a qualsivoglia procedimento valutativo. Il contrasto è stato risolto con la sentenza delle Sezioni Unite Passarelli ( Sez.U., n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altri, Rv. 266803 - 01) attraverso l’enunciazione del principio, secondo cui il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. La sentenza Passarelli dichiara nella premessa del suo percorso argomentativo, di rifiutare l’eccessiva enfatizzazione della soppressione dell'inciso «ancorché oggetto di valutazioni», nonché della sostituzione, con riferimento alla condotta omissiva, del termine «informazioni», atteso che l'interpretazione letterale altro non è che un (indispensabile) "passaggio" funzionale verso la completa ed esaustiva intelligenza del comando legislativo. Le Sezioni Unite hanno, in sintesi, così ritenuto di risolvere il contrasto sottoposto alla decisione: a) il problema del falso valutativo - anziché partire dalla esegesi testuale (e comparativa) degli articolati normativi che si sono succeduti nel tempo - va affrontato sotto l'aspetto sistematico, vale a dire in una visione organica e tendenzialmente unitaria e coerente dell'intera materia societaria in tema di bilancio e del sottosistema delle norme penali poste a tutela della corretta redazione del predetto documento, partendo dal presupposto - non contestabile - che l'oggetto della tutela penale è da individuarsi nella "trasparenza societaria". All’uopo il legislatore con gli articoli da 2423 a 2427 cod. civ., non solo si fa carico di indicare la struttura e il contenuto del bilancio, ma detta i criteri di redazione dello stesso e - per quel che in questa sede maggiormente interessa -impone canoni di valutazione ed indica quale debba essere il contenuto della nota integrativa. Di talché non può che sottoscriversi, alla luce del descritto impianto normativo, l'affermazione in base alla quale il bilancio, in tutte le sue componenti (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa), è un documento dal contenuto essenzialmente valutativo; un documento in cui confluiscono dati certi (es. il costo di acquisto di un bene), dati stimati (es. il prezzo di mercato di una merce) e dati congetturali (es. le quote di ammortamento). Il bilancio è dunque un documento composito e complesso, la cui lettura e intelligenza presuppone una specifica preparazione, che abbraccia la conoscenza dei criteri (tanto legali, quanto tecnici) vigenti per la sua redazione. Il redattore di tale documento, a sua volta, non può non operare valutazioni, si tratta peraltro di valutazioni "guidate" dai suddetti criteri. Tutta la normativa civilistica presuppone e/o prescrive il momento valutativo nella redazione del bilancio, anzi ne detta (in gran parte) i criteri, delineando un vero e proprio metodo convenzionale di valutazione. Basti riflettere sulla esistenza di voci quali "ammortamenti", "svalutazioni", "crediti", "partecipazioni", "costi di sviluppo" ecc. D'altra parte, l'art. 2423 cod. civ., al terzo comma, cita esplicitamente, accanto alla «rilevazione», la «valutazione» dei dati da riportare in bilancio. Il medesimo articolo, poi, nell'imporre al redattore del bilancio l’elaborazione di un documento che rappresenti «in modo veritiero e corretto» tanto la situazione patrimoniale e quella finanziaria della società, quanto il risultato economico dell'esercizio, consente, inoltre, da un lato (terzo comma), di trascurare «i dati irrilevanti» ai fini della predetta rappresentazione, dall'altro (quarto comma), di discostarsi, «in casi eccezionali», dai criteri valutativi fissati per legge (negli articoli seguenti), se ciò possa essere di ostacolo proprio a quella esposizione veritiera e corretta dell'assetto societario. Ma tale deroga non solo deve essere giustificata dalla situazione contingente, ma deve trovare esauriente spiegazione nella nota integrativa (art. 2427 cod. civ.), la quale ha la funzione di «motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico». "Sterilizzare" il bilancio con riferimento al suo contenuto valutativo, significherebbe negarne la funzione e stravolgerne la natura. La giurisprudenza successiva di questa Corte si è costantemente uniformata al superiore principio affermando che il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente abbia disatteso criteri di valutazione normativamente fissati o criteri tecnici generalmente accettati, indiscussi e indiscutibili già all’atto della redazione del bilancio, dovendo il giudice valutare ex ante le norme tecniche e legali esistenti in tale momento e se l’agente se ne sia discostato consapevolmente, senza fornire adeguata informazione giustificativa (Sez.5, n. 21865 del 20/02/2025, Rv.288271 – 01). 1.1.3. Ciò premesso, deve rilevarsi che l e sentenze di merito , muovendosi nel solco segnato dalle Sezioni Unite Passarelli, hanno ritenuto sussistenti le condotte contestate nell’editto accusatorio restituendo una motivazione incentrata sull'utilizzo strumentale delle annotazioni nei bilanci societari al fine di una dissimulazione dell'effettiva situazione economico patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.in quanto tesa a fare apparire una solida realtà imprenditoriale in modo da indurre i terzi a fare affidamento sulla solvibilità della società, a dispetto di una crisi finanziaria che aveva da tempo prodotto l'erosione del capitale.La condotta degli imputati [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], è stata ricondotta nell’alveo della bancarotta impropria da reato societario in quanto si è tradotta nell’esposizione in bilancio di dati non veritieri per occultare perdite, così da consentire la prosecuzione dell'attività di impresa senza interventi di ricapitalizzazione o messa in liquidazione con conseguente accumulo di debiti ulteriori, in violazione dell'articolo 2447 cod.civ. che impone l'obbligo di riduzione del capitale al di sotto del limite legale o addirittura di azzeramento dello stesso conoscimento della società. Quanto alla ulteriore doglianza concernente la mancanza di una condotta di falso concretamente idonea alla causazione del dissesto, in quanto prospettato come conseguenza di una inappropriata gestione industriale che generava debiti e non utili, la Corte di appello, in totale adesione al percorso logico motivazionale seguito dal Tribunale, ha messo in evidenza che , dalle dichiarazioni del Commissario straordinario, è emersauna situazione di grave e risalente dissesto finanziario della società sicuramente aggravato per effetto delle condotte di falso realizzate dagli imputati. In tal senso è stato efficacemente evidenziato che,a fronte di un attivo di 36 milioni di euro, risultante dall’ultimo bilancio approvato, è emerso «un buco di 67 milioni di euro» (pag.7).Tale incongruenza è stata ricollegata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero a vari artifici contabili- variamente individuati nello spostamento di saldi contabili da un esercizio finanziario ad un altro con modifica della data di scadenza dei debiti, o nell’annotazione di maggiori ricavi o minori costi, nell’iscrizione di singole poste con accredito e successivo addebito delle stesse ( pag.9), oltre che nell’annotazione di minori debiti verso l’erario e l’INPS nonché nell’annotazione di crediti originati da sopravvalutazione di riserve per lavori ulteriori rispetto a quanto previsto nei contratti di appalto(pag.7 della sentenza impugnata). Tale ingravescente situazione finanziaria è stata connessa , in modo logico, ad una «attività di prolungata protrazione delle falsità contabili poste in essere dai germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di dissimulare il grave stato di decozione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.»( pag 13) finalizzata anche al conseguimento di ulteriori profitti personali. L’effetto della condotta è stato correttamente individuato in un aggravamento dello stato di dissesto della società con grave danno per il ceto creditorio che ha condotto ad accumulare debiti di importo superiore a 200 milioni di euro, a fronte di un attivo accertato di soli 40 milioni di euro a seguito di azioni di recupero di crediti» (pag.13). Sul punto è dunque esaustiva e priva di illogicità la motivazione resa dalla Corte d’appello,e ancor più dalla sentenza di primo grado che ha evidenziato una condotta degli imputati tesa a frodare le ragioni dei creditori attraverso un occultamento del dissesto societario . In tale contesto, attraverso una lettura coordinata degli elementi contabili acquisiti, è stato ritenuto irrilevan te l'accertamento delle cause del dissesto ed evidenziato al tempo stesso che« l’avere celato per lungo lasso temporale il deficit finanziario, aggravato nei vari esercizi da incomprensibili scelte gestionali che avevano provocato da molto tempo il dissolvimento del patrimonio societario è condotta che integra ex se gli estremi del reato punito dall'art.223, comma 2, n . 1 L egge Fall . indipendentemente dai motivi che abbiano determinato il mendacio» ( pag. 4 della sentenza di primo grado). Sotto tale profilo le sentenze risultano avere fatto congrua applicazione dei principi enunciati da questa Corte in tema di incidenza della condott a di false comunicazioni sociali sull'evento tipico del reato, in quanto comprendente non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto; condotte rilevanti sono quelle che abbiano anche "concorso a cagionare" il dissesto, in considerazione della naturale progressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un'impresa (Sez. 5, n.16259 del 04/03/2010, Chini, Rv. 247254; Sez. 5, n. 17021 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Garuti, Rv. 255090;Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575) ; l’aggravamento si verifica non solo allorché le falsità in bilancio incidano direttamente sulla consistenza del patrimonio della società, ma anchequando, come nel caso di specie, le stesse, occultando l'esistenza di perdite, consentano la prosecuzione dell'attività dell'impresa, in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, ed il conseguente accumulo di perdite ulteriori (Sez. 5, n.28508 del 12/04/2013, cit.). Non è ravvisabile , d’altra parte, alcuna contraddittorietà fra la finalizzazione delle falsità alla prosecuzione dell'attività della società e l'intento di cagionare il fallimento della stessa, per il semplice fatto che il dolo del reato di bancarotta impropria da reato societario non richiede tale intento, ma unicamente la consapevolezza del probabile squilibrio economico quale effetto della condotta (Sez.5, n. 42811 del 18/06/2014 , Rv. 261759 – 01; Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804), compatibile con la volontà di prolungare l'esercizio dell'impresa. A tale proposito la sentenza di primo grado con motivazione pertinente ha considerato che«laddove non si fosse fatto ricorso alle false comunicazioni sociali e, sin dal 2006,fosse stata palesata l'erosione del patrimonio, causa di scioglimento della società, non si sarebbe prodotta quella voragine di debiti alimentata dalla gestione dissennata e tenuta ben celata in modo da consentire il protrarsi dell'attività imprenditoriale»(pag.43). Le medesime considerazioni sono state fatte valere anche rispetto alla impossibilità di riqualificare la condotta ai sensi degli articoli 217,224 legge fallimentare. La doglianza difensiva concernente la mancata dimostrazione di un nesso causale tra le condotte realizzate ed il dissesto societario omette di confrontarsi con la ricostruzione effettuata dalla sentenza impugnata secondo cui «a partire dal 2003,la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva occultato nel bilanci la pesante situazione finanziaria con accumulo di debiti conseguenti all'assunzione di commessa per l'esecuzione di lavori che generavano costi superiori ai ricavi» (pag. 7); la stessa sentenza ha evidenziato che, dal decreto di esecutorietà dello s tato passivo della procedura concorsuale , risultano insinuazioni per crediti superiori a 211 milioni di euro, vantati da fornitori della società, a fronte della contabilizzazione di debiti per soli euro 42,6 milioni, nonché di 8,3 milioni di crediti vantati dagli enti previdenziali ed assistenziali a fronte di una minore annotazione pari ad euro 5,2 milioni. Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che, poco dopo l'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2010 in cui era indicato un attivo di 36 milioni di euro, il commissario straordinario, resosi conto del dissolvimento del capitale per perdite aveva chiesto informazioni al direttore amministrativo il quale gli aveva parlato dell'esistenza di annotazioni contabili non ufficiali contenute in un file che veniva messo a disposizione; successive consulenze hanno consentito di accertare l'annotazione nelle scritture contabili di poste fittizie, essenzialmente consistite nella registrazione di costi minori e di crediti inesistenti; la ricostruzione contabile così effettuata ha evidenziato un patrimonio netto negativo, al 30 dicembre 2012 , di centinaia di milioni di euro (pag. 7 della sentenza impugnata). Il direttore amministrativo della società (teste [OSCURATO:PERSONA])ha ammesso di avere operato la correzion e dei dati contabili al fine di celare gli istituti di credito la situazione di dissesto finanziarioe tale affermazione ha trovato riscontro nella ricostruzione effettuata dal consulente tecnico del pubblico ministero. Manifestamente infondate appaiono anche le censura espresse in ordine alla valutazione delle fatture “posticce” (punto 3.3. del ricorso) in quanto generiche e slegate rispetto alla puntuale ricostruzione fornita dalle sentenze di merito che hanno evidenziato l’utilizzo strumentale di fattura per operazioni inesistenti per giustificare il ricorso al credito bancario, desunto dalle dichiarazioni convergenti rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno riferito in ordine ad una reiterata presentazione, per lo sconto,di fatture sprovviste di una propria causale al fine di ottenere liquidità. 1.1.5. Sono,altresì, infondati gli ulteriori rilievi espressi dalla difesa in ordine alla dedotta erroneità deimetodi di contabilizzazione delle riserve tecniche (cd. claims) in quanto effettuatain base al principio contabile OIC 23, modificato nell'agosto 2014. Sostiene,in particolare, la difesa che i giudici di merito avrebbero fatto riferimento alla nuova versione del suindicato principio contabile e alla espressa previsione che la ragionevole certezza debba farsi coincidere con l'accettazione del committentedelle riserve. Con l’atto di appello la difesaaveva contestato l’affermazione del Tribunale secondo cui l'adozione di criteri contabili prudenziali ai sensi dell'art. 2423-bis c.c. avrebbe dovuto imporre ai redattori del bilancio di effettuare tale appostazione «solo nell'esercizio in cui i claims attivi fossero stati definiti con il riconoscimento del committente, non potendo fondarsi la voce di bilancio sulla prognosi astratta di reale corresponsione del maggior prezzo». Aveva, altresì, sostenuto la validitàdei criteri di valutazione indicati dalla società nella nota integrativa di bilancio che aveva definito i claims attivi come «richieste presentate ai committenti, non ancora accettate» e quantificate in base alle «esperienze passate». La sentenza di primo grado aveva, in proposito, evidenziato che i criteri di valutazione adottati dalla società erano «dettati da considerazioni probabilistiche disancorate dal dato reale» (pag.46) e che una parte consistente delle medesime riserve «pari a euro 3.074.723 non erano riferibili ad uno specifico contratto di appalto”»; inoltre,aveva considerato che « l addove gli amministratori avessero inteso discostarsi dal criterio di carattere generale(oic 23) adottato dall'organismo italiano di contabilità iscrivendo le rimanenze per clams in base a criteri diversi da quelle alternativi dettati dall'articolo 2426 cod.civ. avrebbero dovuto adeguatamente motivare tale scelta contabile in sede di nota integrativa»(pag. 46). L 'annotazione in scritture contabili e nel bilancio dei claims, non preceduta dal riconoscimento da parte del committente, non era risultata, pertanto,« ancorata a prospettiva estratta di realizzo» (pag.46) né, soprattutto, accompagnata da alcuna indicazione dei maggiori oneri sostenuti (pag. 47) . Si è pertanto ritenuto che gli imputati abbiano operato in violazione dei principi di prudenza stabiliti dall'articolo 2423 bis cod. civ . secondo cui la valutazione delle voci deve essere formulata secondo prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo preso in considerazione, indipendentemente dai criteri di carattere generale adottati dall'organismo italiano di contabilità (PAG.47). A fronte di tale specifica motivazione,ancorata ad una puntuale ricostruzione della cornice normativa di riferimento,la censura difensiva , introdotta con l’appello, incentrata su una generica critica ai criteri di valutazione dei costi per lavori aggiuntivi seguiti dal consulente tecnico e non aveva indicato le ragioni che avevano sostenuto la diversa valutazione effettuata dalla società. Sul punto, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata è da ritenere esaustiva in quanto focalizzata sugli elementi decisivi: la Corte di appello - oltre a richiamare le conclusioni espresse dal consulente del Pubblico Ministero in ordine alla sopravvalutazione ed esposizione in bilancio dei cosiddetti claims in violazione dei criteri di valutazione fissati dall'organismo italiano di contabilità (OIC23)- ha ribadito che dalla stessa consulenza tecnica dal pubblico ministero risulta l'avvenuta annotazione di riserve attive inesistenti per oltre tre milioni di euro (pag.9 della sentenza di appello) in quanto non riferibili ad alcuno specifico contratto (come sottolineato anche dalla sentenza di primo grado, pag. 46). La Corte d'appello ha debitamente evidenziato il superiore dato rilevando, inoltre, che tale annotazione non aveva costituito oggetto di specifica contestazione da parte degli imputati. In definitiva, la doglianza relativa alla individuazione di un metodo erroneo in riferimento al principio contabile OIC23 23 è generica e manifestamente infondata. Anche attraverso i motivi di appello era stata formulata in termini generici,senza un confronto con l’esaustiva e compiuta motivazione resa sul punto dalla sentenza di primo grado (palesata nelle pag. 13-18) cheaveva evidenziato come « l 'annotazione di tali crediti era fondata solo su istanza inoltrate ai committenti via mail senza alcuna emissione di fattura» (pag.15), ovvero in mancanza di idonea documentazione a supporto, dando contezza della violazione di qualsiasi principio contabile e dell’omessa indicazione del criterio di valutazione adottato diverso da quello legale. La censura risulta fuori fuoco in quanto la difesasi è limitata genericamente ad affermare «l’opinabilità» dei criteri del «costo sostenuto» ex art. 2426 n.9) c.c. all'epoca in vigore, o quello del «corrispettivo contrattuale maturato, superiore al costo» senza indicare su quale criterio legale l’indicazione dei claims sia stata effettuata e soprattutto senza confrontarsi con la motivazione espressa sul punto dalle sentenze di merito, con particolare riferimento alla ritenuta falsità delle riserve formulate senza alcuna base contrattuale di riferimento. D’altra parte, appare privo di capacità argomentativa contraria il richiamo alla precedente sentenza di questa Corte (Sez.5, n. 46689 del 30/06/2016 , Rv. 268672 – 01 ) che, nell’affrontare il tema della individuazione dei criteri di ragionevole certezza richiamati dall’OIC 23 nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, ha annullato con rinvio la sentenza di appello che, nel valutare la legittimità dell'iscrizione a bilancio di una "riserva tecnica" aveva applicato il relativo principio contabile (OIC 23) nella versione introdotta in epoca successiva alla redazione del bilancio, versione contenente criteri più rigorosi per l'iscrizione della riserva rispetto a quelli vigenti al momento della predetta redazione). La sentenza suddetta, invero, ha riguardato un caso diverso in cui il giudizio di falsità delle voci di bilancio era stato esclusivamente fondato sul fatto che le riserve tecniche iscritte a bilancio (i cl aims ) non risultavano corredate dalla accettazione del committente, per come richiesto dal principio contabile OIC 23, a seguito della sua riformulazione avvenuta nell’agosto 2014, non essendo tale requisito richiesto dall’OIC 23 precedente. Nella fattispecie in esame, tuttavia, le sentenze di merito hanno reso ampia e persuasiva motivazione rispetto alla sussistenza di una condizione di diffusa inattendibilità delle annotazioni relative ai claims in quanto prive di documentazione contabile relative ai maggiori costi sostenuti e addirittura prive di una base contrattuale di riferimento ( per un’annotazione superiore a tre milioni di euro), evidenziando che rispetto a tali rilievi non era stata neppure allegata alcuna circostanza contraria. Ne consegue l’infondatezza della doglianza. 1.1.6. Sonomanifestamente infondate le ulteriori censure relative alla valutazione espressa dai giudici di merito in ordine ai compensi percepiti dagli amministratori. La sentenza di primo grado ha evidenziato, come aspetto ulteriore della condotta, non riconducibile tuttavia al fuoco dell’editto accusatorio di falso, che l’imputato ha “drenato denaro dalla società sotto forma di compensi del tutto ingiustificati” oltre che attraverso la distrazione «di somme derivanti da risarcimenti dei danni a questa spettanti», queste ultime oggetto di contestazione(pag.33). La Corte territoriale ha, inoltre, sottolineato che- a seguito dell’assemblea dei soci del 18 Marzo 2010, nel corso della quale erano emersi i contrasti tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la presa di distanza da parte della prima delle sceltegestionali del fratello e l’accusa di false ricostruzioni contabili - l 'unico risultato conseguito era stato quello di deliberare, con voto unanime, l'aumento del compenso spettante agli amministratori in 15.000 euro mensili « n onostante il grave stato di dissesto societario segnalato in quella occasione dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] entrata in contrasto con il fratello [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 11-12 della sentenza impugnata). Rispetto a tale emergenza la difesa non risulta avere formulato alcuna specifica contestazione . La doglianza è, altresì,irrilevante in quanto il riferimento alla percezione di compensi non giustificati, ritenuti eccessivi non ha costituito oggetto di uno specifico addebito non risultando essere stata tale condotta inclusa nel novero delle condotte distrattive. 1.2.È infondato il secondo motivo con cui la difesa si duole della violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio per l'impossibilità di ricondurre alla fattispecie incriminatrice di truffa l'operazione di leverage bayout , ricostruita nei dettagli nelle pagg. 13-15 della sentenza impugnata, contestata al capo C), per cui risulta dichiarata prescrizione. La sentenza impugnata ha bene operato nel rispetto del principio di diritto recentemente espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite Calpitano secondo cui«nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito»(Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880). In particolare, i giudici di merito hanno ricostruito con precisione la sequenza degli eventi che hanno indotto a ritenere configurabile la fattispecie del reato contestata all’imputato per avere- a seguito di un dissidio insorto con lasorella, [OSCURATO:PERSONA], e della decisione di quest’ultima di uscire dalla compagine socialeattraverso la vendita delle sue azioni ( e del marito ) al ricorrente al prezzo di 9,1 milioni di euro-ottenuto un finanziamento dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso un’operazione di leverage buyout , sulla base di artificiose rappresentazioni contabili che hanno indotto l’’istituto a fare affidamento sulla solidità economica della società L’operazione prevedeva la creazione di nuova società, la [OSCURATO:SOCIETA]. ( in capo al ricorrente e al figlio ) che ha ottenuto il finanziamento per acquistare le partecipazioni della società [OSCURATO:PERSONA], perun importo di euro 8,2 milioni; tale finanziamento è stato ottenuto sulla base di un bilancio societario falso,in cui erano state occultate « perdite che avrebbero determinato un patrimonio netto negativo di oltre 73 milioni di euro» (pag. 15). Le deduzioni difensive -relative ad una consapevole partecipazione alla condotta da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto diretta beneficiaria del ricavo del finanziamento ottenuto dall'Istituto bancario, e tuttavia assolta, nonché volte a spostare il centro della valutazione sull'operato della banca finanziatrice, individuata quale unica responsabile dell'operazione per essersi prestata al di là di ogni regola prudenziale e imposta dal T.U.B. e dare esecuzione all'operazione negoziale - sono generic he e prescindonodal reale spessore della motivazione delle sentenze di merito. L'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al reato in esame, risulta fondata , invero, su un ragionamento privo di illogicità essendosi considerato che l’operazione di levereged buyout è stata ideata a seguito dell’ assemblea del 18 Marzo 2010 , e dell'accordo di vendita delle azioni concluso tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e che non sussistono elementi da cui ritenere che il precedente ruolo svolto dall'imputata nella gestione dell'impresa sia stato funzionale e preordinato rispetto alla consumazione della truffa in danno dell'istituto che ha finanziato l'acquirente (pag. 36 della sentenza di primo grado). Appare evidente, inoltre, che l'eventuale consapevolezza della falsificazione da parte dei funzionari di banca non avrebbe potuto elidere l'antigiuridicità della condotta dell'imputato. 1.3.È infondato il terzo motivo con cui si contesta violazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla decisione del Tribunale, condivisa dalla Corte territoriale, di respingere, in quanto tardiva, la richiesta di esclusione della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ricordare che la richiesta di esclusione della parte civile, già costituitasi nel processo penale, è disciplinata dall'art. 80 cod. proc. pen. che prevede, a pena di decadenza, che la questione debba essere proposta non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. L'articolo 80,comma 2, cod. proc. pen. prevede che, nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare o nel dibattimento. Le due fasi, della costituzione delle parti e degli atti preliminari al dibattimento, devonoessere mantenute distinte, rispondendo la chiara previsione di cui all’art. 80, comma 2, cod. proc.pen. alla ratio secondo cui anche le parti civili devono potere interloquire sulle questioni preliminari, definite dall’art. 491 cod.proc.pen. La fase della costituzione si estende fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 dello stesso codice, che ne segna l'esaurimento ( S ez. U, n. 3512 del28/10/2021, dep. 2022 , Rv. 282473 – 01) . Nel caso in esame dalla lettura dei verbali di udienza risulta che la [OSCURATO:SOCIETA] si e’ costituta all’udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che alla successiva udienza del 15 marzo 2017 vi e’ stata la costituzi o ne delle parti; le successive udienze del 14 giugno e del22 giugno 2017 sono state di rinvio ; all’udienza del 21 settembre 2017 sono stati depositati gli atti di opposizione alla costituzione della parte civile dalle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente ad altri profili; da parte della difesa dell’imputatoGhizzoni M atteo non è stata proposta alcuna opposizione; il procedimento è stato rinviato per impedimento dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] al l’ udienza dell’ 8 novembre 2017 ; dopo successivi altri rinvii ( dall’udienza del 8 novembre 2017 all’udienza del 16 novembre 2017e al 10 gennaio 2018) all’udienza del 14 marzo 2018 il T ribunale annunciava che , all’udienza successiva,avrebbero sciolto le riserve sulle questioni preliminari ; infine all’udienza del 22 marzo 2018 il Tribunale s i è pronuncia to sulle opposizioni presentate dalle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; soltanto in data 21 marzo 2018 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un atto di opposizione ( allegata al verbale ) con cui eccepiva il fatto che l’atto di costituzione era stato depositato da un sostituto, privo di procura, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale esclusivamente la parte aveva conferito procura speciale. Sulla base di tale progressione processuale, appare, pertanto, corretta la decisione delTribunale che ha ritenuto tardiva la questione posta dalla difesa con memoria del 21 Marzo 2018 quando già lo stesso Collegio si era riservato di decidere sulleopposizioni proposte dalle altre difese sulle costituzioni di parte civile in quanto l’opposizione andava fatta immediatamente dopo la costituzione delle parti, non dopo la chiusura degli atti preliminari. Nella fattispecie in esame è irrilevante che dopo la costituzione delle parti, il procedimento abbia subito diversi rinvii, in quanto, tenuto conto dell’evolversi procedimentale, il termine per la richiesta di esclusione della parte civile si era esaurito all’udienza del 21 settembre 2017, quando sono state proposte le opposizioni delle altre difese, e risulta, pertanto,corretta la declaratoria di tardività della stessa richiesta pronunciata dal Tribunale. 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1.Con il primo motivo la difesa si duole della mancata motivazione dell'iter ragionativo su cui è stato fondata l’attribuzione di un ruolo amministrativo di fatto alla ricorrente. Si deduce che l’ assetto dirigenziale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. face va capo, in realtà, ai poteri esercitati da [OSCURATO:PERSONA]; che l'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] era soggetta ai poteri dell’amministratore unico, in persona di [OSCURATO:PERSONA]; che la denuncia sollevata dalla ricorrente nel corso dell’assemblea dei soci del 18 marzo 2010, quando si era slatentizzato il contrasto e la ricorrente aveva preso le distanze dalla gestione societaria condotta dal fratello, conferm erebbe che le decisioni, reali e strategiche, della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. risiedevano nella mani e nella volontà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA]; tale conclusione sarebbe confermata dal fatto che, anche dopo la denuncia, l’attività sociale è proseguita, con i medesimi criteri, sotto la guida dello stesso amministratore e con l’ausilio determinante del [OSCURATO:PERSONA]. Attraverso l'appello la difesa non aveva contestato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Davide S erri , n è quelle d i altri testi e non aveva dedotto travisamentodi prova rispetto al contenuto delle loro dichiarazioni. La motivazione resa dalla Corte di appello sul punto è esaustiva,rispetto alle doglianze veicolate con l’appello, e priva di illogicità avendo richiamato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla creazione di un filein cui erano annotate le rettifiche operate alle scritture contabili,su indicazione della ricorrente. Il medesimo teste ha aggiunto che «mentre [OSCURATO:PERSONA] tracciava le linee generali del bilancio ed indicava il risultato di esercizio da raggiungere», la ricorrente a sua volta «indicava le modifiche da operare sulle singole poste del bilancio avvalendosi della consulenza di [OSCURATO:PERSONA], sindaco e revisore dei conti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.» ( pag. 8), evidenziando,pertanto, un diretto ruolo collaborativo rispetto all'attuazione delle linee strategiche di falsificazione individuate dal fratello. Atale proposito, sono state valorizzate anche le dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA]-la quale ha riferito che in base alle direttive fornite dalla ricorrente venivano emesse « f atture non annotate nelle scritture contabili senza che vi fosse una causale sottostante al solo fine di presentarle per lo sconto agli istituti di credito ed ottenere liquidità» (pag.9). L’individuazione di un ruolo gestionale effettivo svolto dall'imputata, fino al 18 Marzo 2010 , è stato effettuato anche sulla base delle dichiarazioni di altri testi i quali hanno riferito di essersi raccordati con la ricorrente per tutte le questioni che riguardavano la parte amministrativa,compresa la gestione dei cantieri e la predisposizione degli s tati di avanzamento, a conferma d ell’effettivo svolgimento di un’ attività direttiva dell’imputata accanto al fratello. Quanto alla ulteriore deduzione concernente atteggiamento di rottura assunto dalla ricorrente nel corso nell'assemblea del 18 Marzo 2010 deve rilevarsi che la responsabilità dell'imputata è stata limitata appunto sino a tale data 2.2. Il secondo motivo con cui la difesa si duole della mancata limitazione della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile banca [OSCURATO:SOCIETA]. è manifestamente infondato. Vanno richiamate le considerazioni espresse relativamente all’imputato [OSCURATO:PERSONA], al par. 1.3. che precede, relativamente alla ritenuta tardività della richiesta di esclusione della parte civilede qua, formulata dalla difesa nel giudizio di primo grado. Deve, altresì, considerarsi che, dalla lettura delle sentenz e di merito risulta che la condanna dell'imputata per il reato di bancarotta impropria societaria è stata temporalmente delimitata al 18 Marzo 2010, data in cui la medesima risulta essersi dissociata, nel corso dell'assemblea dei soci, dalla gestione portata avanti fino a quel momento insieme al fratello. La pronuncia di condanna al risarcimento del danno deve,pertanto, intendersi limitata a tale periodo temporale.Da tale premessa non può discendere, tuttavia, la non riferibilità della pretesa risarcitoria anche all’imputata in quanto dalla lettura dell’atto di costituzione di parte civile dell’[OSCURATO:SOCIETA]. emerge che la parte ha radicato la causa petendi della sua azione risarcitoria nelle condotte di falso contestatead entrambi i [OSCURATO:PERSONA], per i periodi indicati in imputazione , che hanno ingenerato un incolpevole affidamento nella solidità economica della società, inducendola a stipulare un contratto di factoring nell’aprile 2012.Risulta, pertanto, irrilevante che la stipula del contratto sia avvenuta in epoca successiva al marzo 2010 essendo stata la pretesa risarcitoria fondata sulla condotta di artata rappresentazione contabile realizzata anche dall’imputata ricorrente in epoca antecedente al suo esplicito dissenso espresso nella suindicata assemblea, a seguito di contrasti familiari. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Al ricorrente risulta contestata una condotta che presenta duplici profili , commissivi ed omissivi, attraverso il richiamo ad una condotta partecipativa , rilevante ai sensi dell’art. 110 cod. pen. , consistita, secondo la prospettazione accusatoria, nell’avere l’imputato , quale componente del collegio sindacale della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concorso quale suggeritore e consigliere tecnico dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] nella consumazione delle falsificazioni contabili , in violazione , al tempo stesso,dei doveri di vigilanza e controllo propri delle funzioni sindacali di revisione legale dei conti rivestite. Come noto, non è esclusoche il revisore possa fornire il proprio apporto all'autore qualificato nella commissione del reato di falso in bilancio (ad esempio assicurando allo stesso una relazione positiva) e, conseguentemente, di quello di bancarotta societaria(Sez. 5, n. 7723 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285982 - 01) ; tuttavia si tratta di concorso che deve passare attraverso le ordinarie forme di cui all'art. 110 cod. pen.e relativi oneri probatori. In particolare, nel caso di concorrente morale, il contributo causale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (di istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente,o altro) che impongono al giudice di merito un obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). Nella fattispecie in esame le sentenze di merito hanno r itenuto credibili le dichiarazioni rese dal direttore amministrativo della società Davide S erri che ha indicato il [OSCURATO:PERSONA] come il referente di [OSCURATO:PERSONA], pervenendo alla conclusione che solo la sua “consapevole complicità” p o trebbe rendere ragione della protezione nel tempodelle artificiose operazioni contabili rilevate , mai oggetto di segnalazione dal collegio sindacale. Tuttavia- al di là della manifesta infondatezza delle deduzioni difensive concernenti l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA],ritenuto portatore di un interesse personale, in quantocontraddette dal riscontro oggettivo costituito dall’esistenza del file “[OSCURATO:PERSONA]”, rispetto al quale le sentenze di merito hanno argomentato in modo esaustivo - deve rilevarsi che colgono nel segno le ulteriori deduzioni difensive espresse in ordine allamancanza di prova di un ’ adesione dolosa da parte dell'imputato alle irregolarità contabili poste in es ser e e volute dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] oltre che sulla effettiva incidenza causale della condotta omissiva rispetto all'evento di dissesto. A tale propositoè bene ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria per operazione dolose, la condotta contestata costituisce contributo causalmente rilevante rispetto alla condotta tipica di bancarotta solo nel caso in cui sia risultato decisivo per l'assunzione della condotta da parte dell'intraneus(Sez. 5 n. 37101 del 15/06/2022, Rv. 283597);inoltre, il concorso dell' extraneus - istigatore e beneficiario delle operazioni -è configurabile quando questi è consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo, invece, necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi (Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Rv. 260932); e, ancora, la condotta realizzata in concorso col fallito deve risultare efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente deve avere operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa(Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rv. 250409). Dalla motivazione resa dalla sentenza impugnata non emergono chiari e concreti elementi a sostegno di un reale contributo partecipativo de ll’imputato nel reato proprio degli amministratori , se non come cenni meramente assertivi a una "consapevole complicità” desunta da un ruolo non meglio identificato assunto dal ricorrente come “referente” di [OSCURATO:PERSONA] senza riferimento, tuttavia, ad alcun elemento specifico attraverso cui contestualizzarlo. A fronte delle ampie e puntuali deduzioni confutative dell'appellante, il giudice a quo avrebbe dovuto, ancorché sinteticamente, farsi nuovamente carico delle doglianze difensive e svolgere un suo proprio ragionamento sul perché le stesse fossero da ritenere inidonee ad infirmare la tenuta motivazionale della decisione appellata, senza rifugiarsi in proclamazioni assertive. Un serio confronto del secondo giudice con le argomentazioni difensive al riguardo è viceversa mancato.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizioalla Corte di appello di Salerno. 4.In conclusione, pertanto, la senten
Sentenza Cassazione n. 09127/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris