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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07794/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 06/10/2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo pronunziata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ai sensi degli artt. 81,629, comma primo, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale ha evidenziato l'omessa notifica del decreto di citazione in appello sia al difensore di fiducia nominato (che aveva appunto presentato tempestivo atto di appello avverso la decisione di primo grado), sia al Singh elettivamente domiciliato presso lo stesso.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso in presenza di una nullità assoluta ed insanabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il motivo di ricorso proposto.

Dalla documentazione allegata al ricorso risulta effettivamente che il ricorrente, dopo la sentenza di primo grado aveva conferito mandato di fiducia all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso il quale, tra l'altro, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], antecedente alla citazione in appello eleggeva domicilio.

È, inoltre, univocamente emerso che il difensore di fiducia ha regolarmente e tempestivamente presentato atto di appello, depositato in data 17/02/2020, senza tuttavia aver mai ricevuto alcuna notifica per la citazione in appello, sia nella qualità di difensore di fiducia, che in relazione all'elezione di domicilio effettuata dal ricorrente presso il difensore.

L'allegazione della difesa in questa sede ha dimostrato che solo in data 28/09/2021 il difensore veniva a conoscenza dell'intervenuta fissazione della data di giudizio, senza tuttavia aver ricevuto alcuna notifica, atteso che in quella data aveva di fatto ricevuto le conclusioni della Procura generale per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Solo successivamente la difesa poteva riscontrare che la citazione per il giudizio di appello era stata notificata in data 11/08/2021 sia in proprio che in qualità di domiciliatario del ricorrente ad altro difensore, omonimo, nato però a Borno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; inoltre allo stesso errato indirizzo ([OSCURATO:EMAIL] ) veniva notificato in data 07/10/2021 il dispositivo della sentenza.

Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U, n. 42792 deI31/10/2001, Policastro, Rv. 220092- 01), risulta che l'atto di citazione per il giudizio di appello in effetti non fu notificato al difensore di fiducia nominato, ma ad altro difensore omonimo non nominato dal ricorrente quale suo domiciliatario e difensore di fiducia.

2. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., del difensore non avvisato (Sez. 6, n.37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154) e non rilevando il carattere facoltativo della sua partecipazione a tale giudizio (Sez. 5 n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037-01; Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi, Rv. 242850-01).

Il principio richiamato è certamente applicabile anche al caso in esame di citazione in appello ordinaria, tra l'altro caratterizzata, in concreto, da trattazione in forma scritta.

In concreto - in presenza di un difensore di fiducia presso il quale l'imputato risultava regolarmente domiciliato, in mancanza di citazione in appello e, dunque, nell'impossibilità per il ricorrente di essere rappresentato da un difensore a sua scelta - ricorre certamente una nullità direttamente ricollegabile alla lesione del diritto di difesa e al rispetto di un pieno contraddittorio tra le parti.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità, nel suo massimo consesso, ha chiarito che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). (Sez.

U, n. 25630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01; Sez. 3, n.26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199-01).

Il principio sopra richiamato deve chiaramente essere riferito e considerato in relazione al tema introdotto dal ricorrente; difatti, come già detto, il procedimento in questione era caratterizzato da trattazione scritta, in applicazione delle previsioni in materia di emergenza pandemica da Covid-19, con la conseguenza che il difensore non doveva comparire e non ricadeva sullo stesso onere di eccepire in appello la nullità della citazione in giudizio di appello.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 06/10/2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo pronunziata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ai sensi degli artt. 81,629, comma primo, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale ha evidenziato l'omessa notifica del decreto di citazione in appello sia al difensore di fiducia nominato (che aveva appunto presentato tempestivo atto di appello avverso la decisione di primo grado), sia al Singh elettivamente domiciliato presso lo stesso. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso in presenza di una nullità assoluta ed insanabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il motivo di ricorso proposto. Dalla documentazione allegata al ricorso risulta effettivamente che il ricorrente, dopo la sentenza di primo grado aveva conferito mandato di fiducia all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso il quale, tra l'altro, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], antecedente alla citazione in appello eleggeva domicilio. È, inoltre, univocamente emerso che il difensore di fiducia ha regolarmente e tempestivamente presentato atto di appello, depositato in data 17/02/2020, senza tuttavia aver mai ricevuto alcuna notifica per la citazione in appello, sia nella qualità di difensore di fiducia, che in relazione all'elezione di domicilio effettuata dal ricorrente presso il difensore. L'allegazione della difesa in questa sede ha dimostrato che solo in data 28/09/2021 il difensore veniva a conoscenza dell'intervenuta fissazione della data di giudizio, senza tuttavia aver ricevuto alcuna notifica, atteso che in quella data aveva di fatto ricevuto le conclusioni della Procura generale per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Solo successivamente la difesa poteva riscontrare che la citazione per il giudizio di appello era stata notificata in data 11/08/2021 sia in proprio che in qualità di domiciliatario del ricorrente ad altro difensore, omonimo, nato però a Borno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; inoltre allo stesso errato indirizzo ([OSCURATO:EMAIL] ) veniva notificato in data 07/10/2021 il dispositivo della sentenza. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 deI31/10/2001, Policastro, Rv. 220092- 01), risulta che l'atto di citazione per il giudizio di appello in effetti non fu notificato al difensore di fiducia nominato, ma ad altro difensore omonimo non nominato dal ricorrente quale suo domiciliatario e difensore di fiducia. 2. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., del difensore non avvisato (Sez. 6, n.37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154) e non rilevando il carattere facoltativo della sua partecipazione a tale giudizio (Sez. 5 n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037-01; Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi, Rv. 242850-01). Il principio richiamato è certamente applicabile anche al caso in esame di citazione in appello ordinaria, tra l'altro caratterizzata, in concreto, da trattazione in forma scritta. In concreto - in presenza di un difensore di fiducia presso il quale l'imputato risultava regolarmente domiciliato, in mancanza di citazione in appello e, dunque, nell'impossibilità per il ricorrente di essere rappresentato da un difensore a sua scelta - ricorre certamente una nullità direttamente ricollegabile alla lesione del diritto di difesa e al rispetto di un pieno contraddittorio tra le parti. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità, nel suo massimo consesso, ha chiarito che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). (Sez. U, n. 25630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01; Sez. 3, n.26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199-01). Il principio sopra richiamato deve chiaramente essere riferito e considerato in relazione al tema introdotto dal ricorrente; difatti, come già detto, il procedimento in questione era caratterizzato da trattazione scritta, in applicazione delle previsioni in materia di emergenza pandemica da Covid-19, con la conseguenza che il difensore non doveva comparire e non ricadeva sullo stesso onere di eccepire in appello la nullità della citazione in giudizio di appello. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Co
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