CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00591/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2062/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, Piazza di Priscilla n. 4, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el Veneton. 998/07/ 20 1 5, depositata il 10 . 0 6 .201 5. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], esercente attività di commercio all’ingrosso di cuoio e pelli grezze lavorate, proponeva distinti ricors i avverso altrettanti Oggetto: Tributi, Avvisidi accertamento, IVAe altro, operazioni soggettivamente inesistenti avvisidi accertamento per IRES, IRAP e IVA , dovute , rispettivamente, per gli ann i d’imposta dal 200 5 al 2008 , a seguito di recupe ro a tassazione di costi ritenuti indeducibili e dell’IVA considerata indebitamente detratta, in relazione a fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti; - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Vicenza accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti confermando gli avvisi impugnati solo per il recupero ai fini dell’IVA con le relative sanzioni e interessi; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dal contribuente , annullando integralmente gli avvisi impugnati, e rigettava l’impugnazionedell’Agenzia delle Entrate, rilevando che : - i costi erano deducibili, in quanto erano certi nel loro ammontare, avendo il Verlato provato l’oggettiva esistenza della merce da lui acquistata presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non avendo l’Ufficio contestato la correttezza delle fatture di vendita della stessa merce, emesse, a sua volta,dal contribuente; - anche l’IVA poteva essere detratta, non potendosi desumere dalla mera circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse una cartiera, in mancanza di ulteriori elementi,la consapevolezza da parte de l Verlato della sua partecipazione al sistema fraudolento di evasione dell’imposta; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -il Verlato resiste con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o , la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 19, 21, 54, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato le regole sul riparto dell’onere probatorio, posto che, una volta provata, anche in via presuntiva, la natura di cartiera del soggetto apparentemente cedente, spettava alla contribuente provare l’esistenza soggettiva dell’operazione o il proprio incolpevole affidamento; -il motivo è fondato; - preliminarmente va disattesa l'eccezione della controricorrente di inammissibilità del motiv o , in quanto volt o ad ottenere un ulteriore esame delle emerge istruttorie, dato che la parte ricorrente lamenta, in realtà, la non corretta sussunzione della fattispecie nell'ambito del paradigma astratto delle citate disposizioni, laddove la CTR ha ritenuto che l’Ufficio non avesse assolto all'onere di prova su di esso gravante per contestare la inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate e la conoscenza o la conoscibilità della frode; - la censura investe , in primo luogo, la questione della detraibilità dell’IVA nel caso di fatturazione per operazioni inesistenti e riguarda sia l’oggetto della prova dell’inesistenza soggettiva di dette operazioni sia il riparto dell’onere probatorio tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente; - nel caso di operazione soggettivamente inesistente l'IVA non è, in linea di principio, detraibile, perché è stata versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, in quanto la fattura è emessa da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti" (Cass. 30.10.2013, n. 24426); - poiché il diniego del diritto di detrazione costituisce un'eccezione al principio di neutralità dell'IVA che tale diritto costituisce, incombe sull'Amministrazione finanziaria provare, anche sulla base di presunzioni, che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione (e segnatamente: che il soggetto emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta), mentre spetterà al contribuente, una volta raggiunta questa prova, fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente (Cass. 20.04.2018, n. 9851); - per quanto riguarda la consapevolezza del cessionario, invece, occorre rilevare che, se a quest’ultimo non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali dell'operazione commerciale, tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione (Cass. 2.12.2015, n . 24490); - nei casi di operazione soggettivamente inesistente tipo triangolare, poi, strutturalmen te poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, può essere soddisfatto già con la dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire laprova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Cass. 21.04.2017, n. 10120), dimostrando di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass.20.07.2020, n. 15369); - il giudice del gravame non ha seguito i principi sopra indicati, non avendo considerato il valore sintomatico degli elementi indicati dall’Amministrazione finanziaria nell’atto impositivo (e richiamati, in ossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso), quali, a titolo meramente esemplificativo, la circostanza che la sede dichiarata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia nelle fatture che all’Amministrazione finanziaria, era fittizia, attesoche preso l’indirizzo di via dell’Industria n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] (RN) vi era la sede di un’altra società; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era evasore totale, non avendo presentato dal 2001 le dichiarazioni fiscali obbligatorie; la contribuente aveva rapporti continuativi con dettasocietà cartiera; - al contrario, nel valorizzare erroneamente la tenuta formalmente regolare delle scritture contabili della società contribuente e le evidenze dei pagamenti ivi annotati , la CTR ha alterato le regole di ripartizione dell’onere probatorio gravanti sulle parti , in quanto si tratta di circostanze prive di rilievoe compatibili con la frode, vista la facile falsificazione di detta documentazione (Cass. 24.09.2014, n. 20059); - il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto , in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo esame; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Trib