CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 2026
Cassazione n. 25830/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-nonché nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore;-intimata-avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 2201/23/18 depositata il 9 marzo 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 settembre2026 dal [OSCURATO:PERSONA];1. Sulla scorta delle risultanze delle indagini fiscali condotte dalNumero registro generale 20969/2018Numero sezionale 5851/2026Numero di raccolta generale 25830/2026Data pubblicazione 25/09/2026Comando della Guardia di Finanza di Frosinone nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] I di Napoli dell’Agenzia delle Entrateemetteva a carico di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con ilquale rettificava la dichiarazione dei redditi da questo presentata ai finidell’IRPEF per l’anno 2010, contestandogli la percezione di proventi illecitimediante l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e procedendoalle corrispondenti riprese a tassazione e all’irrogazione delle sanzioniamministrative pecuniarie previste dalla legge.2. Con ricorso notificato il 7 dicembre 2016 il contribuente impugnavatale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Napoli, sostenendo di esserne venuto a conoscenzasoltanto in data 27 ottobre 2016 ed eccependo l’inesistenza giuridica dellanotifica dell’atto, nonché l’illegittimità della pretesa erariale sotto diversiprofili.3. Il giudice adìto, pronunciando nel contraddittorio dell’enteimpositore e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva il ricorso,annullando l’atto impositivo.4. La pronuncia di primo grado veniva, però, successivamenteriformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania,che con sentenza n. 2201/23/18 del 9 marzo 2018, in accoglimentodell’appello dell’Agenzia delle Entrate, dichiarava inammissibile pertardività l’originario ricorso della parte privata.4.1 A fondamento della decisione assunta i giudici regionaliosservavano che, essendo «[...] documentale il rilascio in data 28.09.16 alSarnataro dell’estratto di ruolo recante il debito tributario per cui èprocesso, il suo ricorso del 07.12.16 e[ra] decisamente tardivo ex art. 21d.lgs. n. 546/92, non mettendo ovviamente conto riandare alla successivadata di accesso agli atti del 27.10.16, attesa la chiara esaustività diquell’estratto agli effetti considerati, né ovviamente rilevando ogniultronea indagine circa il denunciato vizio di notifica dell’atto impositivo inNumero registro generale 20969/2018Numero sezionale 5851/2026Numero di raccolta generale 25830/2026Data pubblicazione 25/09/2026oggetto».5. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a un unico motivo.6. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentrel’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (ADER), successore ex lege diEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., è rimasta intimata.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In limine litis va dichiarato inammissibile il controricorsodell’Agenzia delle Entrate, il quale è stato notificato il 21 settembre 2018,oltre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 369, primo comma,e 370, primo comma, c.p.c., nella versione, temporalmente applicabile,anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022.Detto termine scadeva, infatti, il 20 settembre 2018, essendo lanotifica del ricorso per cassazione avvenuta l’11 luglio 2018 presso la sedecentrale romana dell’Agenzia delle Entrate (sull’argomento si vedano Cass.Sez. U. n. 3116/2006, Cass. Sez. U. n. 22641/2007, Cass. n.23062/2012) e non potendo assumersi come dies a quo la posteriore datadi perfezionamento dell’ulteriore notifica eseguita presso l’ufficio perifericodella medesima Agenzia.Sovviene, sul punto, il consolidato orientamento di questa Corteregolatrice secondo cui la reiterazione della notifica del ricorso alla stessaparte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già validamenteperfezionato, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per laproposizione del controricorso (cfr. Cass. n. 8704/2016, Cass. n.20543/2017, Cass. Sez. U. n. 7454/2020, Cass. n. 3923/2026).1.1 Tanto premesso, con l’unico motivo di doglianza sono prospettate,Numero registro generale 20969/2018Numero sezionale 5851/2026Numero di raccolta generale 25830/2026Data pubblicazione 25/09/2026ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.1.2 Si contesta l’impugnata sentenza per aver erroneamenteaffermato, in assenza di qualsiasi prova, che in data 28 settembre 2016era stato rilasciato al Sarnataro «[...] l’estratto di ruolo recante il debitotributario per cui è processo».Alla CTR sarebbe, in ogni caso, sfuggito che l’estratto di ruolo è «[...]un atto interno all’Amministrazione consistente in un mero elaboratoinformatico, formato dall’ufficio, riassuntivo degli elementi della cartella edi quelli del ruolo che vi sono trasfusi [...]», e non rientra nell’elencotassativo di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, costituendo attofacoltativamente impugnabile dal contribuente, senza che alcunapreclusione possa farsi discendere a suo carico dal mancato esercizio ditale facoltà.Viene, inoltre, ribadito che il ricorrente era venuto a conoscenzadell’avviso di accertamento oggetto di controversia soltanto in data 27ottobre 2016, dopo essersi recato, a sèguito di convocazione, pressol’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] I di Napoli dell’Agenzia delleEntrate; e ciò in quanto la notifica dell’atto eseguita nei suoi confronti il 12novembre 2015 doveva ritenersi nulla per inosservanza delle formalitàprescritte dall’art. 140 c.p.c. e dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.1.3 Il ricorso è inammissibile.1.4 La formulata denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 19del d.lgs. n. 546 del 1992 si fonda sull’erroneo presupposto che la CTRavrebbe reputato sussistente a carico del Sarnataro l’onere di proporreimpugnazione avverso l’estratto di ruolo asseritamente rilasciatoglidall’Ufficio il 28 settembre 2016, pur non rientrando l’atto in questione fraquelli da impugnare obbligatoriamente in base alla citata disposizionenormativa.1.5 In realtà, la Commissione regionale si è limitata a individuare inNumero registro generale 20969/2018Numero sezionale 5851/2026Numero di raccolta generale 25830/2026Data pubblicazione 25/09/2026tale data il dies a quo del termine di sessanta giorni per l’impugnazionedell’avviso di accertamento oggetto di causa, avendo appurato chel’estratto di ruolo in parola «[...] reca[va] il debito tributario per cui èprocesso [...]».Ha precisato, in proposito, che «[...] non mette[va] ovviamente contoriandare alla successiva data di accesso agli atti del 27.10.16, attesa lachiara esaustività di quell’estratto agli effetti considerati, né ovviamenterileva[va] ogni ultronea indagine circa il denunciato vizio di notificadell’atto impositivo in oggetto».1.6 La statuizione resa dai giudici d’appello si conforma all’indirizzogiurisprudenziale di legittimità secondo cui il termine previsto dall’art. 21,comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 decorre anche dalla conoscenza di fattodell’atto impugnato, posto che il procedimento notificatorio, in tutte le sueforme, mira a garantire la conoscenza legale dell’atto, la quale, rispetto aquella effettiva, rappresenta indubbiamente un minus (cfr. Cass. n.13852/2010, Cass. n. 2203/2018, Cass. n. 17183/2026, Cass. n.24973/2026).1.7 Il motivo in esame, pertanto, così come impostato, difetta dipertinenza con il decisum.1.8 Laddove, poi, è diretto a contestare l’esistenza della provadell’avvenuta consegna dell’estratto di ruolo in data 28 settembre 2016,esso si risolve nel non consentito tentativo di rimettere in discussionel’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dai giudici di secondecure.1.9 Per le ragioni esposte, il ricorso non supera il vaglio diammissibilità.2. Non deve provvedersi in ordine alle spese processuali, considerato,per un verso, che l’ADER è rimasta intimata, per altro verso, che ilcontroricorso dell’Agenzia delle Entrate è inammissibile e che la causa nonè stata discussa in pubblica udienza (cfr. Cass. n. 22269/2010, Cass. n.Numero registro generale 20969/2018Numero sezionale 5851/2026Numero di raccolta generale 25830/2026Data pubblicazione 25/09/202626037/2024, Cass. n. 33781/2025).3. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti delricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 16 settembre 2026.La PresidenteRoberta Crucitti