CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07811/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata – e contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 7612, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina, il 23.10.2014, e pubblicata il 16.12.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Società e socio - Irpeg, Iva, Irap edIrpef, 2005 - Società di capitali - Con ristretta base partecipativa - Reddito non dichiarato -Oneri probatori. la Corte osserva: Fatti di causa 1. A seguito di attività di verifica conclusa con proprio [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento recante n. RC4030100901-2009 contestando per quanto ancora d’interesse, ai fini Ires, Iva ed Irap, maggiori ricavi non dichiarati nella misura di Euro 488.000,00, in relazione all’anno 2005. L’impresa, pur avendo forma di società di capitali, presentava una ristretta base partecipativa, ed era quindi notificato al socio [OSCURATO:PERSONA], titolare di una quota del 97%, l’avviso di accertamento n. RC4010100913-2009, con riferimento al maggior reddito di partecipazione che l’Amministrazione finanziaria riteneva avesse conseguito. 2. I contribuenti impugnavano gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina, contestando in primo luogo che l’Ente impositore aveva erroneamente sostenuto la fittizietà dei finanziamenti della società corrisposti dai soci. La CTP riuniva i ricorsi e, ritenute fondate le difese proposte dai contribuenti, annullava gli avvisi di accertamento. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina, insistendo nei suoi argomenti ed affermando, per quanto ancora di interesse, che i finanziamenti dei soci risultavano non provati, e le somme iscritte a bilancio per tale causa dovevano piuttosto intendersi quali ricavi non dichiarati. Il giudice dell’appello confermava la decisione assunta dai giudici di primo grado. 4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di impugnazione. I contribuenti hanno ricevuto notificazione del ricorso il 16.6.2015 presso il loro difensore costituito in grado di appello, ma non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dell’art. 54, secondo comma, del Dpr n. 633 del 1972, e dell’art. 39, primo comma, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice del gravame erroneamente valutato la prova presuntiva di evasione assicurata, ed avere in conseguenza errato anche nella ripartizione dell’onere della prova tra le parti. 2. Mediante il suo strumento di impugnazione l’Amministrazione finanziaria censura la decisione impugnata per avere il giudice del gravame trascurato la pluralità di elementi di prova che essa aveva fornito, finendo per concludere che la società non era incorsa in nessuna evasione sul fondamento di un solo e scarno indizio, la affermata restituzione di prestiti ai soci intervenuta in anni precedenti. L’Agenzia delle Entrate ricorda, in proposito, che la società non è stata in grado di produrre la documentazione contabile bancaria dei pretesi finanziamenti ricevuti dai soci, ed anzi negli estratti conto acquisiti non v’è traccia di simili versamenti; inoltre, in nessun verbale assembleare si opera riferimento a simili prestiti; ancora, i versamenti venivano effettuati proprio quando la cassa della società era ormai prossima a raggiungere il rosso; infine, i soci non mostravano disponibilità economiche sufficienti ad assicurare un finanziamento della società prossimo ai cinquecentomila Euro. Nella tesi dell’Amministrazione finanziaria, quindi, doveva concludersi che le ingenti somme contabilizzate quali finanziamenti dei soci altro non costituivano se non ricavi sociali occultati al fisco. 3. La CTR, condividendo le valutazioni espresse dai giudici di primo grado, alla cui “motivazione ampia ed articolata” il giudice dell’appello dichiara espressamente di aderire, procede ad esaminare i diversi punti controversi, e la sua decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai finanziamenti dei soci, che l’Ente impositore insiste a sostenere essere stato provato che si risolvano in operazioni fittizie. 3.1. Il giudice del gravame ha osservato in proposito che il finanziamento della società da parte dei soci “è del tutto normale e compatibile, viste le ampie disponibilità finanziarie, derivanti dalle incontestate restituzioni di oltre 2,5 milioni di euro, avvenute nelle annualità precedenti. Oltretutto è il caso di rimarcare che vi è l’intervento dei soci quando la cassa sta per esaurirsi e quindi urge il fabbisogno finanziario della società, inoltre è del tutto irrilevante l’argomento dell’Ufficio in ordine alla mancata formalizzazione in assemblea del finanziamento dei soci, visto che non si può negare che trattasi di rapporti tra la società ed il singolo socio che non abbisognano di formalizzazioni assembleari. Infine è il caso di rilevare le semplicistiche indicazioni fornite dall’Ufficio e poste alla base delle rettifiche e dei recuperi non hanno avuto a loro fondamento né prove né documentazioni tali da evidenziare l’evasione in capo alla società” (sent. CTR, p. V). 3.2. La ricorrente critica che, a fronte degli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti forniti, il giudice dell’appello non li avrebbe persi in considerazione tutti, ed avrebbe erroneamente ritenuto preponderante l’unico elemento invocato da controparte, la pretesa ma indimostrata disponibilità della provvista finanziaria da parte dei soci, che l’avrebbero conseguita anni addietro proprio dalla società, per effetto della restituzione di cospicue somme relative a pregresse anticipazioni. 3.3. Invero l’analisi proposta dal giudice del gravame risulta incompleta. La CTR non esamina una questione senz’altro meritevole di attenzione. L’Amministrazione finanziaria, già nell’avviso di accertamento, aveva contestato che “la Società non era stata in grado di esibire le contabili di banca, e dagli estratti conto forniti ai verbalizzanti non risultava alcuna movimentazione relativa a versamenti fatti dai soci o rimborsi erogati dalla Società a favore dei soci … l’Ufficio ha considerato quali ricavi occulti la somma dei versamenti ‘in contanti’ fatti dai soci nel corso dell’anno 2005 per un importo complessivo di € 448.000,00” (ric., p. 1 s.). In conseguenza l’affermazione della CTR secondo cui “le semplicistiche indicazioni fornite dall’Ufficio e poste a base delle rettifiche e dei recuperi non hanno avuto a loro fondamento né prove né documentazioni tali da evidenziare l’evasione in capo alla società” (sent. CTR, p. V), nella sua assolutezza, non appare condivisibile, e risulta necessario il completamento dell’analisi del fatto processuale, che compete al giudice del merito. Il giudice dell’appello dovrà rinnovare la propria valutazione in considerazione di tutti gli elementi indiziari acquisiti nel processo. 4. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, sezione staccata di Latina, perché provveda a rinnovare il proprio giudizio. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e cassa la decisione impugnata, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, perché proceda a nuovo giudizio, in diversa composizione e