CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02686/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23895/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] el. dom. presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] N. 67 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “ex lege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella [OSCURATO:PERSONA]-Milano n.1470/2016 depositata i l 14/03/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: In data 10 giugno 2012, VALVECCHIA Stefaniaera attinta da avviso di accertamento n. T9K010400702 del 2012 in rettifica della dichiarazione presentata, ai fini delle ii.dd. ed ii., per l’a.i. 2008. L’avviso si rendeva definitivo per mancata impugnazione. La contribuente, nondimeno, presentava istanza di autotutela, parzialmente accolta dall’Agenzia delle entrate con provvedimento n. T9KX10400144 del 2013, che riduceva i costi originariamente recuperati a tassazione in ragione di quelli ritenuti deducibili. Avverso il provvedimento di autotutela, la contribuente presentava ricorso, rigettato dalla CTP di Como con sentenza n. 365/4/14 dep. il 16 luglio 2014, ritenendo detto provvedimento non impugnabile. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 2785/15 dep. il 23 giugno 2015. Avverso tale sentenza, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, radicando il giudizio n. 28954 del 2015 R.G. La medesima, nondimeno, presentava altresì ricorso per revocazione alla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza in epigrafe, lo respingeva. Talché, avverso quest’ultima sentenza, la contribuente proponeva il ricorso per cassazione che ne occupa, resistito dall’Agenzia con controricorso. Il 26 aprile 2018, il Difensore della contribuente depositava istanza di cessazione della materia del contendere in seguito ad adesione a definizione agevolata nel giudizio n. 28954 del 2015 R.G. Considerato che: Il giudizio n. 28954 del 2015 R.G. s’è estinto a seguito di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 196 del 2013, giusta decreto del Presidente [OSCURATO:PERSONA] n. 16523/18 del 14 giugno 2018. Ne consegue che è cessata la materia del contendere in riferimento al presente giudizio, avente ad oggetto la sentenza di rigetto dell’azione revocatoria spiegata avverso la sentenza oggetto del predetto giudizio, che cristallizzava le pretese erariali. Le ragioni di siffatta cessazione della materia del contendere, legate all’accesso a procedura di definizione agevolata, consentono, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contende