CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23728/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]\ ENRICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Appignano del Tronto dal gennaio 2015 sino al mese di maggio 2015, alla pena di anni 1 di reclusione e euro 2000 di multa. Secondo quanto riportato nel capo di imputazione, a Saja era stata contestata la cessione di sostanza stupefacente nei confronti di più soggetti, fra cui erano stati identificati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale e la Corte di Appello avevano ritenuto Saja responsabile solo con riferimento alle cessioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il ricorrente lamenta che nella sentenza di primo grado mancava un parte della motivazione, in quanto la pagina 3 terminava con una frase che non era completata nella pagina successiva, in cui figurava solamente il dispositivo. La Corte di Appello, in replica all'analogo motivo formulato in sede di impugnazione, aveva affermato trattarsi di mancanza non rilevante: la parte omessa era relativa, da un lato, alla trattazione degli episodi di cessione per i quali Saja era stato assolto e, dall'altro, alla indicazione delle ragioni a sostegno del trattamento sanzionatorio applicato, ovvero ad una lacuna che poteva essere direttamente colmata dalla sentenza di appello. In realtà - osserva il ricorrente - la mancanza della motivazione relativa alle cessioni per cui era stata pronunciata assoluzione aveva creato un vulnus al corretto esercizio del diritto di difesa, in quanto con i motivi di impugnazione si era censurata anche la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado che aveva assolto Saja da alcuni episodi di cessione i ragione della ritenuta inattendibilità di alcuni testimoni e lo aveva condannato per altri episodi, senza che vi fossero elementi oggettivi sulla cui base distinguere le diverse testimonianze. Con lo stesso motivo si censura anche, sia pure in maniera generica, la valenza attribuita dalla Corte al compendio probatorio ed in particolare alle intercettazioni, al sequestro di eroina operato nei confronti della Filippini dopo che la stessa si era incontrata con Saja, a fronte di una contestazione di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, al rinvenimento nell'abitazione di Saja 2 t? di un bilancino, materiale per confezionamento e di un quantitativo di cocaina, compatibile, secondo il ricorrente, con il consumo personale. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. La Corte d'Appello ha effettivamente rilevato la mancanza di una parte della motivazione, ma ha ritenuto che tale mancanza non valesse ad inficiare la intellegibilità del percorso argomentativo seguito dal primo giudice in ordine alla affermazione della responsabilità, in quanto non figurava solo la parte con cui il Tribunale aveva spiegato le ragioni dell'assoluzione e le ragioni giustificatrici del trattamento sanzionatorio. I giudici hanno, dunque, osservato che la motivazione, per la parte di rilievo per l'imputato, ovvero quella relativa alla fondatezza dell'accusa, era completa e per la parte relativa alle ragioni della determinazione della pena era integrabile dalla stessa Corte. 5.1 La decisione della Corte di Appello è in linea con il consolidato orientamento per cui la mancanza, anche assoluta, di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto che contraddistinguono il giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735; Sez. 6, n. 26075 del 8/6/2011, B., Rv. 250513, in un caso di omessa redazione della motivazione della sentenza e di pronuncia del solo dispositivo). Anzi, al giudice d'appello non è consentito di limitarsi ad annullare con rinvio la sentenza resa dal tribunale che sia afflitta da un errore di motivazione o da una mancanza di motivazione, anche radicale, dovendo sempre decidere nel merito, (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118). La nullità della sentenza che deriva dalla violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc.pen., quando la sentenza è appellabile, può sempre essere superata attraverso l'utilizzo dei poteri riconosciuti al giudice dell'appello di integrare la motivazione, anche in caso di mancanza assoluta di motivazione, né il vizio della sentenza priva di motivazione potrebbe ricondursi alla categoria dogmatica dell'"inesistenza" di un simile provvedimento, poiché il concetto di inesistenza è riservato ai vizi talmente gravi da far perdere all'atto i suoi requisiti "geneticamente" propri (tipici casi sono quelli della sentenza emanata da organo o persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), SÌ da porlo quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso (così Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; in senso conforme, successivamente, ex multis Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini, Rv. 273636; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735; Sez. 6, n. 31965 del 02/07/2013, Sicignano, Rv. 255888). Non coglie nel segno la censura nella parte in cui deduce che la mancanza della parte della motivazione relativa alla assoluzione avrebbe arrecato un danno all'esercizio del diritto di difesa. Invero l'apparato argomentativo adottato dal giudice di merito relativo alla affermazione della responsabilità ha una sua autonomia e non risente in alcun modo della lacuna segnalata, sicché il difensore ben poteva, come, in effetti, accaduto, impugnare la sentenza e formulare i relativi motivi, senza che possa dirsi realizzato alcun pregiudizio di tale diritto. 5.2. Il motivo deve ritenersi inammissibile nella parte in cui censura la contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità. La doglianza si risolve in un motivo in punto di fatto, senza intaccare il percorso argonnentativo adottato nelle due sentenze di merito conformi, nelle quali si è dato atto delle dichiarazioni degli acquirenti, delle risultanze delle intercettazioni, comprese quelle prodromiche all'incontro con Filippini al termine del quale era stata sequestrata alla donna sostanza stupefacente, e del rinvenimento nella disponibilità del Saja del materiale per la preparazione delle singole dosi. Si deve ricordare che la funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata al provvedimento che si realizza, a pena di inammissibilità, attraverso la presentazione di motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Pertanto, il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione è il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta [cfr., in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017 ), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione]. Nel caso di specie la censura, anche per la estrema genericità, non rispetta i principi richiamati. 6.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas