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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 1996

Cassazione n. 40555/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/04/1996 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo. n. 2, cod. pen..

2. È fondato il primo motivo di ricorso, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 del 2022.

Invero: - per effetto del d.

Igs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; - la persona offesa non presentò, all'epoca, querela; - dalle verifiche effettuate, richiedendo informazioni alla Procura della Repubblica di Vercelli, non risulta pervenuta (cfr. nota Procura della Repubblica di Vercelli del 27 aprile 2023) una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199.

3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/04/1996 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo. n. 2, cod. pen.. 2. È fondato il primo motivo di ricorso, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022. Invero: - per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; - la persona offesa non presentò, all'epoca, querela; - dalle verifiche effettuate, richiedendo informazioni alla Procura della Repubblica di Vercelli, non risulta pervenuta (cfr. nota Procura della Repubblica di Vercelli del 27 aprile 2023) una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199. 3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela. Così deciso
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