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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42053/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MATERA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettel‘sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Matera ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto dagli odierni ricorrenti avverso il provvedimento del GIP che rigettava l'istanza di restituzione dei beni affermando che le questioni riguardanti la gestione e tilla conservazione del bene sequestrato esulavano dai motivi proponibili in sede di appello cautelare riguardando invece profili esecutivi.

2. Propongono ricorso per cassazione gli indagati in epigrafe articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione I ricorrenti premettono di avere proposto appello cautelare all'esito di due identici provvedimenti (per cui prende ricorso per cassazione) del GIP che dichiaravano l'inammissibilità del precedente incidente di esecuzione.

2.1.1. Contestano in particolare che, nel caso di specie, la protrazione del vincolo reale reale risulterebbe esorbitante rispetto a mere finalità gestionali o esecutive determinandosi — in conseguenza della precedente nomina dell'amministratore giudiziale e dei conseguenti atti - una modifica del vincolo cautelare incidente sulla consistenza e sopravvivenza del bene.

Infatti, l'immissione in possesso dell'Amministratore giudiziario medesimo all'esito dell'esecuzione del sequestro preventivo risulterebbe connaturata a beni aziendali organizzati a fine di impresa e non beni immobili destinati a civile abitazione ovvero di altro tipo per cui risulterebbe sufficiente la mera iscrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Non sarebbero infatti estensibili al caso di specie le modalità di esecuzione dei sequestri disposti ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto-legge 306/92 stante la diversità dei presupposti rispetto al sequestro per equivalente.

2.1.2. Sul punto, rimarrebbe rilevante il fatto che, in una delle due case, dimorACI tuttora il nucleo familiare dei ricorrenti posto che il provvedimento è caratterizzato da una richiesta di corresponsione di indennità di occupazione incompatibile con la struttura del bene e con le finalità di un sequestro per equivalente a fini di confisca come del resto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di applicabilità dell'articolo 104 bis comma uno quater delle disposizioni di attuazione rispetto ai sequestri in materia tributaria (Sez. 3, sent. 12 dicembre 2019 n. 14738).

2.1.3. Le modalità di immissione in possesso e le richieste di una indennità di occupazione, inoltre, determinerebbero un aumento dei profili di afflittività e dell'entità del sequestro operato a carico dei ricorrenti e quindi risulterebbero esorbitanti rispetto alla determinazione del profitto operato in sede di ordinanza genetica (sezione prima, sentenza 4 novembre 2020 n. 1472).

Per altro verso, tali modalità integrerebbero un usufrutto dei beni staggiti incompatibile con la natura stessa della confisca per equivalente (Sez. 5, 20 ottobre 2020 n. 36069 e Sez. 3, sentenza 28 marzo 2018, n. 46716) [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Deve rilevarsi in primo luogo che i motivi a fondamento dell'appello cautelare poi proposti in sede di ricorso risultano del tutto eccentrici rispetto alla tematica della restituzione dei beni oggetto di sequestro.

Infatti, a tutto voler concedere, risulta indiscusso che la revoca dell'amministratore giudiziale non determinerebbe anche la restituzione dei beni.

Ciò determina la irrilevanza rispetto al petitum — più ancora che la manifesta infondatezza - dei motivi di ricorso.

3. Per altro verso, in difetto della indicazione concreta di alcun atto di gestione, i ricorrenti, allo stato, risultano carenti di un interesse attuale e concreto a promuovere un giudizio "sull'intenzione" (non ancora concretizzatasi) dell'amministratore giudiziario di mettere a frutto i beni immobili sequestrati.

4. Infine, non pare seriamente discutibile che rientri nei poteri del nominato amministratore gestire gli immobili: di conseguenza, ogni controversia che insorga sull'attività di gestione, non può che ricondursi nell'ambito dell'esecuzione come ha correttamente evidenziato il Tribunale del riesame in linea con la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez.

III, n. 35724/2020; Sez.

III, n. 16515/2021, secondo le quali, contro i provvedimenti inerenti l'operato dell'amministratore giudiziario, il rimedio esperibile è quello dell'opposizione davanti il giudice dell'esecuzione.

La questione dedotta in questa sede (messa a frutto degli immobili) rientra sicuramente nell'ambito dell'attività dell'amministratore giudiziario e, quindi, avrebbe dovuto essere dedotta davanti al giudice dell'esecuzione (Sez.

I, n. 56412/2018; Sez.

I, n. 28212/2019; Sez.

I, n. 50975/2019).

5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de o in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MATERA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettel‘sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Matera ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto dagli odierni ricorrenti avverso il provvedimento del GIP che rigettava l'istanza di restituzione dei beni affermando che le questioni riguardanti la gestione e tilla conservazione del bene sequestrato esulavano dai motivi proponibili in sede di appello cautelare riguardando invece profili esecutivi. 2. Propongono ricorso per cassazione gli indagati in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione I ricorrenti premettono di avere proposto appello cautelare all'esito di due identici provvedimenti (per cui prende ricorso per cassazione) del GIP che dichiaravano l'inammissibilità del precedente incidente di esecuzione. 2.1.1. Contestano in particolare che, nel caso di specie, la protrazione del vincolo reale reale risulterebbe esorbitante rispetto a mere finalità gestionali o esecutive determinandosi — in conseguenza della precedente nomina dell'amministratore giudiziale e dei conseguenti atti - una modifica del vincolo cautelare incidente sulla consistenza e sopravvivenza del bene. Infatti, l'immissione in possesso dell'Amministratore giudiziario medesimo all'esito dell'esecuzione del sequestro preventivo risulterebbe connaturata a beni aziendali organizzati a fine di impresa e non beni immobili destinati a civile abitazione ovvero di altro tipo per cui risulterebbe sufficiente la mera iscrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. Non sarebbero infatti estensibili al caso di specie le modalità di esecuzione dei sequestri disposti ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto-legge 306/92 stante la diversità dei presupposti rispetto al sequestro per equivalente. 2.1.2. Sul punto, rimarrebbe rilevante il fatto che, in una delle due case, dimorACI tuttora il nucleo familiare dei ricorrenti posto che il provvedimento è caratterizzato da una richiesta di corresponsione di indennità di occupazione incompatibile con la struttura del bene e con le finalità di un sequestro per equivalente a fini di confisca come del resto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di applicabilità dell'articolo 104 bis comma uno quater delle disposizioni di attuazione rispetto ai sequestri in materia tributaria (Sez. 3, sent. 12 dicembre 2019 n. 14738). 2.1.3. Le modalità di immissione in possesso e le richieste di una indennità di occupazione, inoltre, determinerebbero un aumento dei profili di afflittività e dell'entità del sequestro operato a carico dei ricorrenti e quindi risulterebbero esorbitanti rispetto alla determinazione del profitto operato in sede di ordinanza genetica (sezione prima, sentenza 4 novembre 2020 n. 1472). Per altro verso, tali modalità integrerebbero un usufrutto dei beni staggiti incompatibile con la natura stessa della confisca per equivalente (Sez. 5, 20 ottobre 2020 n. 36069 e Sez. 3, sentenza 28 marzo 2018, n. 46716) [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Deve rilevarsi in primo luogo che i motivi a fondamento dell'appello cautelare poi proposti in sede di ricorso risultano del tutto eccentrici rispetto alla tematica della restituzione dei beni oggetto di sequestro. Infatti, a tutto voler concedere, risulta indiscusso che la revoca dell'amministratore giudiziale non determinerebbe anche la restituzione dei beni. Ciò determina la irrilevanza rispetto al petitum — più ancora che la manifesta infondatezza - dei motivi di ricorso. 3. Per altro verso, in difetto della indicazione concreta di alcun atto di gestione, i ricorrenti, allo stato, risultano carenti di un interesse attuale e concreto a promuovere un giudizio "sull'intenzione" (non ancora concretizzatasi) dell'amministratore giudiziario di mettere a frutto i beni immobili sequestrati. 4. Infine, non pare seriamente discutibile che rientri nei poteri del nominato amministratore gestire gli immobili: di conseguenza, ogni controversia che insorga sull'attività di gestione, non può che ricondursi nell'ambito dell'esecuzione come ha correttamente evidenziato il Tribunale del riesame in linea con la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. III, n. 35724/2020; Sez. III, n. 16515/2021, secondo le quali, contro i provvedimenti inerenti l'operato dell'amministratore giudiziario, il rimedio esperibile è quello dell'opposizione davanti il giudice dell'esecuzione. La questione dedotta in questa sede (messa a frutto degli immobili) rientra sicuramente nell'ambito dell'attività dell'amministratore giudiziario e, quindi, avrebbe dovuto essere dedotta davanti al giudice dell'esecuzione (Sez. I, n. 56412/2018; Sez. I, n. 28212/2019; Sez. I, n. 50975/2019). 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de o in
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