CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17224/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fiore, che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 02/12/2025 il Tribunale di Milano, in funzione diriesame, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco del 05/09/225, cheaveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicandogli la misura cautelare degliarresti domiciliari presso il Centro di Accoglienza “[OSCURATO:PERSONA]”, conl’applicazione degli strumenti di controllo elettronico di cui all’art. 275 bis cod.proc. pen.2. L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 274, lett. c), cod. proc.pen. Evidenzia che il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenzecautelari di reiterazione del reato, fondandole unicamente su un’analisiretrospettiva delle condotte criminose poste in essere dall’indagato, senza avervalutato la condizione attuale del medesimo; che, invero, attualmente il Rguigsvolge all’interno della comunità, dove era già ristretto per altra causa, lavorettidi volontariato, senza che vi siano state segnalazioni da parte delle Forzedell’Ordine; che, dunque, mancano le condizioni di concretezza e di attualitàdelle esigenze cautelari2.2. Con il secondo motivo eccepisce vizio di motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’adeguatezza dellamisura scelta, rappresentando come il Tribunale non abbia motivato sulle ragioniper le quali è stata ritenuta inadeguata qualsiasi altra misura meno afflittiva eche non abbia tenuto conto del fatto che da cinque mesi l’indagato ha dato provadi autocontrollo dei propri impulsi criminali, rispettando la misura applicata inaltro procedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità è ormaiconsolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso pervizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza e – per quel che qui interessa –all’esistenza ed al grado dei pericula libertatis, consente al giudice di legittimità,in relazione alla peculiare natura del giudizio cautelare ed ai limiti che ad essoineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioniaddotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che,pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione diuna diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all’intensitàdelle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducononella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità dellamotivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con laconseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione deifatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e larilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie divizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, DiIasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 –01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948 – 01; Sez. F, n.47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01).Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilirese la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si devecondividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questagiustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibileopinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o unadiversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità ilcontrollo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez.U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01; Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01).1.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che le circostanze di fattoprospettate dal ricorrente in entrambi i motivi di ricorso – che possono esseretrattati congiuntamente, attenendo entrambi al tema delle esigenze cautelari –siano state adeguatamente valutate dal Tribunale con motivazione congrua eimmune da vizi logici.1.2.1. In particolare, il provvedimento impugnato, in punto di periculalibertatis, ha valorizzato lo svolgimento per un considerevole arco temporale deitraffici illeciti, le modalità professionali della condotta criminosa, anche inconsiderazione dell’utilizzo di una utenza telefonica dedicata ai contatti con gliacquirenti, “il ruolo di leader e coordinatore nella gestione della rete di spacciodel gruppo criminale” e l’assenza di redditi alternativi a quelli provenienti daicommerci degli stupefacenti; ha, dunque, ritenuto concreto ed attuale il percolodi commissione di reati della stessa indole, anche in considerazione del fatto chenon è dedito ad alcuna attività lavorativa. Con tali circostanze, il motivo non siconfronta, condannandosi all’inammissibilità.1.2.2. In punto di adeguatezza della misura, il Tribunale ha ritenuto che lapersonalità fortemente trasgressiva del ricorrente non desse garanzie in ordine alrispetto di una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, tenuto conto cheha già violato di recente in altro procedimento la misura non custodiale deldivieto di dimora, proprio al fine di proseguire l’attività di spaccio. Dunque,anche sotto questo profilo, l’ordinanza del Tribunale del riesame risultacongruamente motivata.In conclusione, la trama motivazionale del provvedimento impugnato nonpresenta vizi riconducibili alla manifesta illogicità ed è coerente con i principi didiritto che governano la materia. Le censure, dunque, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito, di talchè non sono consentite in questa sede, in quanto nonriconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dallalegge.2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod.proc. pen.Così deciso in Roma, il giorno 23 aprile 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]