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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10985/2022

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SENTENZA C.0 í2 sul sul ricorso n. 3748/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procure speciali estese in calce al ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.128-130, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso; controricorrente avverso la sentenza n. 1005/2016 della Corte di appello di Ancona, pubblicata il 19 agosto 2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 settembre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; uditi: per i ricorrenti, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; per la controricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e, dichiaratosi antistatario, la distrazione in suo favore delle spese in misura pari al contenuto della nota spese che deposita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Decidendo su domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con citazione notificata nel mese di settembre 1998 alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito indicata come "[OSCURATO:PERSONA]"), il Tribunale di Macerata, con sentenza emessa il 10 agosto 2009: accertò che la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di [OSCURATO:PERSONA] relativo all'esercizio 1997 era nulla per illiceità del relativo oggetto (essendo fondate le undici censure dagli impugnanti mosse a tale bilancio); condannò la società convenuta a rimborsare agli attori le spese processuali da costoro anticipate nella misura in tale sentenza liquidate.

2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa il 19 agosto 2016: accertò la formazione del giudicato quanto all'accertamento di nullità di tale bilancio "con riferimento alla censura trattata al punto n. 6 della consulenza tecnica svolta in primo grado"; rigettò la domanda di accertamento di nullità del bilancio in riferimento alle censure rispettivamente trattate ai punti nn. 1, 4, 7, 8 e 9 di tale consulenza; confermò l'accertamento di nullità del bilancio in riferimento alle censure rispettivamente trattate ai punti nn. 2, 3, 5, 10 e 11 della consulenza; compensò integralmente fra le parti le spese processuali da costoro rispettivamente anticipate nei due gradi del giudizio. 2.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione della decisione relativa alle spese processuali contenuta in tale sentenza è nel senso che la parziale fondatezza dell'appello e le accertate corresponsabilità degli attori (fino al mese di ottobre 1997 Rommozzi era stata amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato la propria opera di consulenza contabile in favore della stessa società) "nella eziogenesi delle irregolarità del bilancio" giustificano la compensazione integrale fra le parti delle spese relative ai due gradi di giudizio.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la cassazione di tale sentenza, nella sola parte relativa alla riforma del capo della sentenza di primo grado recante condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali dagli attori anticipate nel giudizio di primo grado, con ricorso contenente un motivo di impugnazione; assistito da memoria.

4. La società [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti deducono che la sentenza impugnata, nella sola parte in cui riforma la statuizione della sentenza di primo grado dispositiva della condanna della società al pagamento delle spese processuali da essi ricorrenti anticipate in tale giudizio, è caratterizzata da violazione ovvero errata applicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., in quanto: la decisione di accertamento di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio della società convenuta relativo all'esercizio 1997, contenuta nella sentenza di primo grado, venne dal giudice di appello confermata, ancorché per motivi parzialmente diversi; essi ricorrenti furono dunque vittoriosi tanto nel giudizio di primo grado che in quello di appello; la società convenuta non ebbe a proporre specifico motivo di appello quanto al capo di sentenza di primo grado di sua condanna al rimborso delle spese processuali da essi ricorrenti anticipate; il giudice di appello non poteva dunque officiosamente modificare tale capo della sentenza di primo grado, da considerarsi passato in cosa giudicata.

2. La società controricorrente sostiene invece che: la sentenza impugnata accolse parzialmente l'appello per la riforma di quella pronunciata dal Tribunal di Macerata; tale parziale riforma determinò caducazione ex lege della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado (art. 336, primo comma, cod. proc. civ.); il giudice di appello aveva dunque il potere di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese; la sentenza impugnata indica specificamente i motivi giustificanti l'integrale compensazione tanto delle spese del giudizio di primo grado che di quello di appello, in applicazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado.

3. La censura dai ricorrenti rivolta alla sentenza impugnata coglie nel segno.

E' incontroverso fra le parti che: né la società [OSCURATO:PERSONA] né gli odierni ricorrenti appellarono il capo della sentenza di primo grado dispositivo della regolamentazione delle spese da tali parti rispettivamente anticipate nel giudizio con tale sentenza definito; la società [OSCURATO:PERSONA] non chiese alla Corte di appello di Ancona di riformare la pronuncia del Tribunale di Macerata dispositiva del regolamento delle spese processuali anche nel caso di conferma dell'accoglimento della domanda di merito degli odierni ricorrenti.

La sentenza impugnata contiene conferma, sulla base di motivazione parzialmente diversa, della decisione del Tribunale di Macerata di accoglimento della domanda, a suo tempo proposta dagli odierni ricorrenti, di accertamento della nullità della deliberazione dell'assemblea della società [OSCURATO:PERSONA] dispositiva dell'approvazione del bilancio di tale società relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1997.

Invero, mentre la pronuncia di accertamento venne dal Tribunale di Macerata emessa in accoglimento di tutte le censure dagli odierni ricorrenti a suo tempo rivolte a detto bilancio con la citazionè introduttiva del processo da tale giudice definito, la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società, accertò che solo alcuni vizi di bilancio dagli attori denunciati (nella sentenza impugnata partitamente indicati) erano sussistente; mentre altrettanto non poteva affermarsi quanto agli altri vizi di bilancio, dalla sentenza stessa specificamente indicati, accertati dalla sentenza di primo grado in accoglimento della domanda.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità è affatto costante nell'affermare il principio secondo cui: il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma, anche solo parziale, della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite: invece, nel caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice di appello modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 27606 del 2019; Cass. n. 9064 del 2018; Cass. n. 11423 del 2016; Cass. n. 23226 del 2013; Cass. n. 15483 del 2008; Cass. n. 974 del 2007; Cass. n. 15557 del 2006).

Nel ribadire tale principio si è anche precisato che, anche in considerazione dell'operare del cosiddetto effetto espansivo interno dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ. in ordine ai capi della sentenza non espressamente impugnati solo in quanto dipendenti da quelli riformati o cassati, l'accoglimento parziale dell'impugnazione della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado ha emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della suddetta condanna; con l'ulteriore conseguenza che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (per tale precisazione, cfr.: Cass. n. 27606 del 2019, cit.; Cass. n. 58 del 2004).

Specularmente, l'accoglimento parziale dell'appello della parte soccombente nel giudizio di primo grado, come tale destinatario della condanna al rimborso delle spese di lite anticipate dalla parte vittoriosa, che non comporti, come nella specie, rigetto, anche solo parziale, della domanda di tale ultima parte, non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della condanna alle spese; sì che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte soccombente in primo grado.

La sentenza impugnata, nella parte in cui rimette in discussione, modificandola, la pronuncia di condanna alle spese emessa dal giudice di primo grado, non impugnata da alcuno, è caratterizzata da vizio di extrapetizione; con la conseguenza che la sentenza stessa, nella sola parte relativa alla pronuncia sulle t spese del giudizio di primo grado, deve essere cassata senza rinvio (art. 382 cod. proc. civ.), risolvendosi tale vizio in un eccesso del potere giurisdizionale (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 22558 del 2014; Cass. n. 1919 del 1975; Cass. n. 3415 del 1973).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione sul merito della statuizione sulle spese relative al giudizio di primo grado può essere assunta in questa sede (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.): la compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado, disposta dalla sentenza impugnata, è dunque da eliminare; essendosi formata preclusione da giudicato sulla pronuncia di condanna alle spese contenuta nella sentenza fra le parti emessa dal Tribunale di Macerata il 10 agosto 2009.

La parte in questa sede soccombente deve essere condannata a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità da costoro anticipate nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, elimina la compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado disposta dalla sentenza impugnata; condanna la controricorrente a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità da costoro anticipate in via solidale, liquidate in euro 100 per esborsi e in euro 2.935 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA C.0 í2 sul sul ricorso n. 3748/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procure speciali estese in calce al ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.128-130, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso; controricorrente avverso la sentenza n. 1005/2016 della Corte di appello di Ancona, pubblicata il 19 agosto 2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 settembre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; uditi: per i ricorrenti, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; per la controricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e, dichiaratosi antistatario, la distrazione in suo favore delle spese in misura pari al contenuto della nota spese che deposita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo su domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con citazione notificata nel mese di settembre 1998 alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito indicata come "[OSCURATO:PERSONA]"), il Tribunale di Macerata, con sentenza emessa il 10 agosto 2009: accertò che la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di [OSCURATO:PERSONA] relativo all'esercizio 1997 era nulla per illiceità del relativo oggetto (essendo fondate le undici censure dagli impugnanti mosse a tale bilancio); condannò la società convenuta a rimborsare agli attori le spese processuali da costoro anticipate nella misura in tale sentenza liquidate. 2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa il 19 agosto 2016: accertò la formazione del giudicato quanto all'accertamento di nullità di tale bilancio "con riferimento alla censura trattata al punto n. 6 della consulenza tecnica svolta in primo grado"; rigettò la domanda di accertamento di nullità del bilancio in riferimento alle censure rispettivamente trattate ai punti nn. 1, 4, 7, 8 e 9 di tale consulenza; confermò l'accertamento di nullità del bilancio in riferimento alle censure rispettivamente trattate ai punti nn. 2, 3, 5, 10 e 11 della consulenza; compensò integralmente fra le parti le spese processuali da costoro rispettivamente anticipate nei due gradi del giudizio. 2.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione della decisione relativa alle spese processuali contenuta in tale sentenza è nel senso che la parziale fondatezza dell'appello e le accertate corresponsabilità degli attori (fino al mese di ottobre 1997 Rommozzi era stata amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato la propria opera di consulenza contabile in favore della stessa società) "nella eziogenesi delle irregolarità del bilancio" giustificano la compensazione integrale fra le parti delle spese relative ai due gradi di giudizio. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la cassazione di tale sentenza, nella sola parte relativa alla riforma del capo della sentenza di primo grado recante condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali dagli attori anticipate nel giudizio di primo grado, con ricorso contenente un motivo di impugnazione; assistito da memoria. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti deducono che la sentenza impugnata, nella sola parte in cui riforma la statuizione della sentenza di primo grado dispositiva della condanna della società al pagamento delle spese processuali da essi ricorrenti anticipate in tale giudizio, è caratterizzata da violazione ovvero errata applicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., in quanto: la decisione di accertamento di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio della società convenuta relativo all'esercizio 1997, contenuta nella sentenza di primo grado, venne dal giudice di appello confermata, ancorché per motivi parzialmente diversi; essi ricorrenti furono dunque vittoriosi tanto nel giudizio di primo grado che in quello di appello; la società convenuta non ebbe a proporre specifico motivo di appello quanto al capo di sentenza di primo grado di sua condanna al rimborso delle spese processuali da essi ricorrenti anticipate; il giudice di appello non poteva dunque officiosamente modificare tale capo della sentenza di primo grado, da considerarsi passato in cosa giudicata. 2. La società controricorrente sostiene invece che: la sentenza impugnata accolse parzialmente l'appello per la riforma di quella pronunciata dal Tribunal di Macerata; tale parziale riforma determinò caducazione ex lege della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado (art. 336, primo comma, cod. proc. civ.); il giudice di appello aveva dunque il potere di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese; la sentenza impugnata indica specificamente i motivi giustificanti l'integrale compensazione tanto delle spese del giudizio di primo grado che di quello di appello, in applicazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado. 3. La censura dai ricorrenti rivolta alla sentenza impugnata coglie nel segno. E' incontroverso fra le parti che: né la società [OSCURATO:PERSONA] né gli odierni ricorrenti appellarono il capo della sentenza di primo grado dispositivo della regolamentazione delle spese da tali parti rispettivamente anticipate nel giudizio con tale sentenza definito; la società [OSCURATO:PERSONA] non chiese alla Corte di appello di Ancona di riformare la pronuncia del Tribunale di Macerata dispositiva del regolamento delle spese processuali anche nel caso di conferma dell'accoglimento della domanda di merito degli odierni ricorrenti. La sentenza impugnata contiene conferma, sulla base di motivazione parzialmente diversa, della decisione del Tribunale di Macerata di accoglimento della domanda, a suo tempo proposta dagli odierni ricorrenti, di accertamento della nullità della deliberazione dell'assemblea della società [OSCURATO:PERSONA] dispositiva dell'approvazione del bilancio di tale società relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1997. Invero, mentre la pronuncia di accertamento venne dal Tribunale di Macerata emessa in accoglimento di tutte le censure dagli odierni ricorrenti a suo tempo rivolte a detto bilancio con la citazionè introduttiva del processo da tale giudice definito, la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società, accertò che solo alcuni vizi di bilancio dagli attori denunciati (nella sentenza impugnata partitamente indicati) erano sussistente; mentre altrettanto non poteva affermarsi quanto agli altri vizi di bilancio, dalla sentenza stessa specificamente indicati, accertati dalla sentenza di primo grado in accoglimento della domanda. Orbene, la giurisprudenza di legittimità è affatto costante nell'affermare il principio secondo cui: il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma, anche solo parziale, della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite: invece, nel caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice di appello modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 27606 del 2019; Cass. n. 9064 del 2018; Cass. n. 11423 del 2016; Cass. n. 23226 del 2013; Cass. n. 15483 del 2008; Cass. n. 974 del 2007; Cass. n. 15557 del 2006). Nel ribadire tale principio si è anche precisato che, anche in considerazione dell'operare del cosiddetto effetto espansivo interno dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ. in ordine ai capi della sentenza non espressamente impugnati solo in quanto dipendenti da quelli riformati o cassati, l'accoglimento parziale dell'impugnazione della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado ha emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della suddetta condanna; con l'ulteriore conseguenza che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (per tale precisazione, cfr.: Cass. n. 27606 del 2019, cit.; Cass. n. 58 del 2004). Specularmente, l'accoglimento parziale dell'appello della parte soccombente nel giudizio di primo grado, come tale destinatario della condanna al rimborso delle spese di lite anticipate dalla parte vittoriosa, che non comporti, come nella specie, rigetto, anche solo parziale, della domanda di tale ultima parte, non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della condanna alle spese; sì che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte soccombente in primo grado. La sentenza impugnata, nella parte in cui rimette in discussione, modificandola, la pronuncia di condanna alle spese emessa dal giudice di primo grado, non impugnata da alcuno, è caratterizzata da vizio di extrapetizione; con la conseguenza che la sentenza stessa, nella sola parte relativa alla pronuncia sulle t spese del giudizio di primo grado, deve essere cassata senza rinvio (art. 382 cod. proc. civ.), risolvendosi tale vizio in un eccesso del potere giurisdizionale (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 22558 del 2014; Cass. n. 1919 del 1975; Cass. n. 3415 del 1973). Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione sul merito della statuizione sulle spese relative al giudizio di primo grado può essere assunta in questa sede (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.): la compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado, disposta dalla sentenza impugnata, è dunque da eliminare; essendosi formata preclusione da giudicato sulla pronuncia di condanna alle spese contenuta nella sentenza fra le parti emessa dal Tribunale di Macerata il 10 agosto 2009. La parte in questa sede soccombente deve essere condannata a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità da costoro anticipate nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, elimina la compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado disposta dalla sentenza impugnata; condanna la controricorrente a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità da costoro anticipate in via solidale, liquidate in euro 100 per esborsi e in euro 2.935 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A, come per legge. Così deciso in Roma, nella camer
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