CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 43962/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 23 novembre 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce come la Corte di appello aveva errato nell'inquadramento della vicenda, in quanto non aveva tenuto conto della condotta di [OSCURATO:PERSONA], volta a restituire il borsello al legittimo proprietario, come riferito dalla moglie di quest'ultimo; la totale assenza di qualsiasi esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza di condanna rendeva censurabile il provvedimento. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello aveva omesso di motivare congruamente in merito al chiesto riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, premesso che il motivo di ricorso consiste in generiche affermazioni, l'unica censura specifica non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta nelle pagina 3 e 4 della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia come il fatto che la moglie della persona offesa Capasso abbia riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva offerto in visione alla vittima il proprio borsello per far constatare come non si fosse impossessato del suo portafogli era irrilevante, visto che Capasso aveva precisato che il malvivente nel fuggire si era disfatto del portafogli, gettandolo per terra, fatto al quale la moglie di Capasso non aveva assistito. 1.2 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, a fronte della motivazione della Corte di appello che ha rilevato la gravità della condotta, i precedenti penali del ricorrente e la mancanza di elementi positivi di giudizio, il motivo di ricorso è assolutamente privo di specificità, e, come tale, inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e