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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03934/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~4te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Ragusa, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta del Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del medesimo Tribunale, Sezione distaccata di Vittoria, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], esecutiva in data 17/09/2012, a [OSCURATO:PERSONA], subordinato all'integrale risarcimento del danno subito dalla parte civile.

Detto Tribunale, nel verificare la sussistenza dei presupposti della revoca richiesta, ha osservato che: - il condannato, notiziato del procedimento e dell'udienza camerale fissata, è rimasto assente, senza fornire alcuna giustificazione della propria perdurante inadempienza; - pertanto, le statuizioni civili della richiamata sentenza sono rimaste totalmente inadempiute.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 157, 178 e 179 cod. proc. pen.

Rileva il difensore che: - la notifica dell'udienza camerale fissata davanti al Giudice dell'esecuzione è stata fatta a persona qualificata come "addetta alla casa", non rientrante nelle categorie previste dall'art. 157 cod. proc. pen. e non è stata seguita da lettera raccomandata, ai sensi del comma 3 di detto articolo; - l'ordinanza è, pertanto, illegittima in quanto emessa in violazione del contraddittorio.

2.2. Col secondo motivo di ricorso il difensore lamenta violazione degli artt. 163, 165 e 168 cod. pen.

Osserva che il Giudice dell'esecuzione ha errato nel revocare la sospensione condizionale della pena, non risultando il beneficio - come da dispositivo della sentenza di condanna - subordinato ad alcuna condizione specifica, ma in maniera assolutamente generica al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civilistica.

Rileva la difesa che neppure vi è prova dell'avvenuta quantificazione del danno da parte del Giudice civile.

Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero, la persona "addetta alla casa", diversamente da quanto dedotto dalla difesa, rientra nella categoria dei soggetti legittimati ex art.157 cod. proc. pen.

Ciò lo si evince dall'art. 7

I. 20 novembre 1982, n. 890, che, al comma 2, prevede la "addetta alla casa" tra coloro ai quali va fatta la consegna nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, ove non può essere fatta personalmente al destinatario; consegna, che, in mancanza di dette persone, andrà fatta al portiere dello stabile (con necessità solo in questo caso, ai sensi dell'art. 157, comma 3, cod. proc. pen., della lettera raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario dell'atto).

La notifica, quindi, nel caso in esame risulta essere stata fatta ritualmente a soggetto che, seppure diverso dal destinatario, è legittimato ex lege alla ricezione.

2. Fondato è, invece, il secondo motivo di impugnazione.

Sul tema oggetto di attenzione è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, che ha stabilito che la subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno in favore della parte lesa richiede che il giudice abbia determinato con precisione il quantum dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine la pronuncia di condanna in forma solo generica (Rv. 283577-02: conf. n.11637 del 1991, Rv. 189526).

Le Sezioni Unite a tale riguardo si sono poste sulla scia di un consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività - che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall'art.165 cod. pen. - la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del predetto danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale (si vedano, oltre al precedente in termini citato dalla pronuncia delle Sezioni Unite, Sez. 5, n. 48517 del 06/10/2011, Cuoghi, Rv. 251708 e, in senso conforme, Sez. 6, n. 29163 del 9/06/2016, Tondi, Rv.267526).

Invero, a fronte dello specifico rilievo difensivo - facente leva sul dispositivo della sentenza di condanna - sulla genericità della condanna ad un risarcimento da quantificarsi ad opera del Giudice civile, deve osservarsi che dal provvedimento impugnato - e dagli atti con esso trasmessi - nulla emerge sulla esatta quantificazione del danno, che è presupposto indispensabile per la legittima subordinazione del beneficio revocato.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusa.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~4te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Ragusa, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta del Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del medesimo Tribunale, Sezione distaccata di Vittoria, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], esecutiva in data 17/09/2012, a [OSCURATO:PERSONA], subordinato all'integrale risarcimento del danno subito dalla parte civile. Detto Tribunale, nel verificare la sussistenza dei presupposti della revoca richiesta, ha osservato che: - il condannato, notiziato del procedimento e dell'udienza camerale fissata, è rimasto assente, senza fornire alcuna giustificazione della propria perdurante inadempienza; - pertanto, le statuizioni civili della richiamata sentenza sono rimaste totalmente inadempiute. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 157, 178 e 179 cod. proc. pen. Rileva il difensore che: - la notifica dell'udienza camerale fissata davanti al Giudice dell'esecuzione è stata fatta a persona qualificata come "addetta alla casa", non rientrante nelle categorie previste dall'art. 157 cod. proc. pen. e non è stata seguita da lettera raccomandata, ai sensi del comma 3 di detto articolo; - l'ordinanza è, pertanto, illegittima in quanto emessa in violazione del contraddittorio. 2.2. Col secondo motivo di ricorso il difensore lamenta violazione degli artt. 163, 165 e 168 cod. pen. Osserva che il Giudice dell'esecuzione ha errato nel revocare la sospensione condizionale della pena, non risultando il beneficio - come da dispositivo della sentenza di condanna - subordinato ad alcuna condizione specifica, ma in maniera assolutamente generica al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civilistica. Rileva la difesa che neppure vi è prova dell'avvenuta quantificazione del danno da parte del Giudice civile. Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero, la persona "addetta alla casa", diversamente da quanto dedotto dalla difesa, rientra nella categoria dei soggetti legittimati ex art.157 cod. proc. pen. Ciò lo si evince dall'art. 7 I. 20 novembre 1982, n. 890, che, al comma 2, prevede la "addetta alla casa" tra coloro ai quali va fatta la consegna nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, ove non può essere fatta personalmente al destinatario; consegna, che, in mancanza di dette persone, andrà fatta al portiere dello stabile (con necessità solo in questo caso, ai sensi dell'art. 157, comma 3, cod. proc. pen., della lettera raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario dell'atto). La notifica, quindi, nel caso in esame risulta essere stata fatta ritualmente a soggetto che, seppure diverso dal destinatario, è legittimato ex lege alla ricezione. 2. Fondato è, invece, il secondo motivo di impugnazione. Sul tema oggetto di attenzione è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, che ha stabilito che la subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno in favore della parte lesa richiede che il giudice abbia determinato con precisione il quantum dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine la pronuncia di condanna in forma solo generica (Rv. 283577-02: conf. n.11637 del 1991, Rv. 189526). Le Sezioni Unite a tale riguardo si sono poste sulla scia di un consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività - che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall'art.165 cod. pen. - la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del predetto danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale (si vedano, oltre al precedente in termini citato dalla pronuncia delle Sezioni Unite, Sez. 5, n. 48517 del 06/10/2011, Cuoghi, Rv. 251708 e, in senso conforme, Sez. 6, n. 29163 del 9/06/2016, Tondi, Rv.267526). Invero, a fronte dello specifico rilievo difensivo - facente leva sul dispositivo della sentenza di condanna - sulla genericità della condanna ad un risarcimento da quantificarsi ad opera del Giudice civile, deve osservarsi che dal provvedimento impugnato - e dagli atti con esso trasmessi - nulla emerge sulla esatta quantificazione del danno, che è presupposto indispensabile per la legittima subordinazione del beneficio revocato. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusa. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribun
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