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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19829/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 8 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., commesso in data 21/12/2015; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché del relativo vizio di motivazione, è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima.>> (Sez.

U, Sentenza n. 28243, 28/03/2013, Rv. 255528), come nel caso di specie (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, volto a censurare il diniego delle circostanze attenuanti innominate, è generico, non consentito e manifestamente infondato: oltre a replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il mancato riconoscimento in favore dell'imputato del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. alla luce dell'assenza di profili positivamente valutabili e dell'allarme sociale che la tipologia di episodi realizzati generalmente desta), prospetta questione estranea al presente sindacato, trattandosi di un giudizio in fatto, e, comunque, manifestamente infondata, avuto riguardo al tenore della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; conf.

Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440) - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2023 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 8 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., commesso in data 21/12/2015; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché del relativo vizio di motivazione, è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima.>> (Sez. U, Sentenza n. 28243, 28/03/2013, Rv. 255528), come nel caso di specie (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, volto a censurare il diniego delle circostanze attenuanti innominate, è generico, non consentito e manifestamente infondato: oltre a replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il mancato riconoscimento in favore dell'imputato del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. alla luce dell'assenza di profili positivamente valutabili e dell'allarme sociale che la tipologia di episodi realizzati generalmente desta), prospetta questione estranea al presente sindacato, trattandosi di un giudizio in fatto, e, comunque, manifestamente infondata, avuto riguardo al tenore della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; conf. Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440) - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il con
Sentenza Cassazione n. 19829/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris