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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 36257/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13720-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

V. DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 7158/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 22/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate ncti .F C E Va a 1-lemil S.r.l. un avviso di rettifica e liquidazione con cui provvedeva a rettilicEire il ',calore dichiarato per 140.000 euro di un immobile acquistato da un priva:o a :cerandolo in 259.000 euro sulla base dei valori OMI.

1.1. [OSCURATO:PERSONA], in persona de 1.1., irnpugnava detto atto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] ci R.c,ria sostenendo che la metratura e lo stato di degrado dell'immobile non Ebi -eòte consentito detta rettifica di valore. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provia:›Ele c:oglieva il ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'atto impositivo

1.2. L'[OSCURATO:PERSONA] proponeva appe'1,:) c.i fronte alla Commissione tributaria regionale del Lazio ribadendo la legi:11,-n ta del proprio operato.

I Giudici di secondo grado, con sentenza n. .71.5E/2 /15, accoglievano parzialmente il gravame rideterminando il valore di tr irnento in 181.300 euro.

1.3. Avverso questa ultima ce.Ci5:k)i-le, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

1.4. L'Agenzia delle entrate hEi -23eni:ato difese. [OSCURATO:PERSONA]:

2. [OSCURATO:PERSONA], con il prim: moti /o, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma lett (1)rd.P.R. n. 600 del 1973, 54, comma 3 d.PR. n. 633 del 1972 e 24

1. n. !38 dei:).COD in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., assumendd ci- e la nocifica del corrispettivo dichiarato nella compravendita non possa a pie.

SIYI per il rilevato scostamento dai valori OMI, ma necessiti di ulteriori ,Ele. ne i :i che ne confermino il maggior valore (cita anche la Circ. n. 18/E Agenzia delle entrate del 14 aprile 2010) e, nel caso di specie, questi non sarebbero stail ird cati, né tantomeno sarebbero state valutate le caratteristiche intrinseche cell'in-l-nobile (seminterrato) che viene definito come "popolare".

3. Con il secondo motivo, s derun ,:ia ie.. violazione e falsa applicazione degli artt. 51, commi 2 e 3, 52, corrimi .2 e 2-bis d.P.R. n. 131 del 1986,

71. 212 del 2000 e 3

I. 241 del 1990 in relEpic ne 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo la sussistenza di un or iene p -cbatorio a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe dovuto integrare la presunz,cr e di maggior valore ricavata dal confronto con i valori medi OMI attraverso :esame delle caratteristiche proprie dell'immobile oggetto dell'accertamento,

4. Con il terzo motivo, si lammta n ic lazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. proc. civ. e l'illogicità e con :»adcittorietà della motivazione della pronuncia impugnata, nonché l'oriess•o esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'a -1.. 3:20 comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ., poiché la parte contribuente afferma :i-e i Dilidid di secondo grado avrebbero accolto parzialmente l'appello dell',12n3212:•3 senza che questa avesse soddisfatto l'onere probatorio che le incombeva, azi , senza considerare le produzioni documentali della Società contriblian effettuati dal II Municipio del Comune di Roma secondo cui la st,i;Derrcie calRestabile dell'immobile oggetto di accertamento risulta essere di 54,;'.nq ee uille lorda di 66,2 mq, la diminuzione del valore immobiliare in quecil ami (Jecumentato da articoli di stampa "qualificata", nonché la consulen;A t ..,2cnica in atti) e pur rilevando l'omessa indicazione di ulteriori elementi la parte dell'[OSCURATO:PERSONA], ne confermava (parzialmente) l'aumento di valore.

5. I motivi di ricorso sono fon:iali e s3ciio essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessc ,r e.

5.1. L'aumento di valore de tini] rettifica, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non può :)3sarsi esclusivamente sui valori OMI come affermato dall'[OSCURATO:PERSONA], infatti re,atv3rrierite al primo motivo deve essere ribadito che "in tema di imposte i idiNtte, l'accertamento di maggior valore di un immobile oggetto di atto di trasfarirrentD, zli fini della determinazione della base imponibile, ancorché fondato s1.1 1 na presunzjone semplice di cui all'art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54, . n. 633 del 1972, non impedisce al giudice di basare il proprio convinci mei ito su un unico elemento, il quale non può però essere dato unicamente dai vi lor ()MI, siccome privi dei requisiti di precisione e gravità, í quali devcno percie :..omIDinarsi con ulteriori indizi se allegati" (Cass. Sez. 5, n. 2455C d€1 :2:2D:i ovvero "In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione n31 ess(re fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dicniar ato 11E11 atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OM E pli)Ldic.zite sul sito web dell'Agenzia delle entrate, atteso che queste non costin sconc fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variar2 'unzione di molteplici parametri (quali l'ubicazione, la superficie, la (::: ,11cca2iDne nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di ma ;53-ra e dovendo, invece, l'accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti" (Cass. Sez. 5, n. 21813 del 2018).

5.2. Nel caso in esame, invece, /3 o i 0191Isono l'unico elemento sul quale si è fondata la rettifica impugnata, SE nla alcun riferimento alle caratteristiche dell'immobile compravenduto.

Va, ciui riblito, rispetto al secondo motivo, che "in tema di imposta di registro, 1,3 »1/50 ii rettifica del valore degli immobili, emesso dall'Amministrazione ai seri 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, soddisfa l'obbligo formale di moli va cri da detta norma previsto quando contenga l'enunciazione, anche ;olia as7ratta, degli elementi di cui al precedente art. 51 in base ai qual 1! tat: ado .:tato, elementi che ben possono essere costituiti da specifiche caratleristich e degli immobili medesimi che valgano a renderli particolarment,E ape: b Il sul mercato immobiliare.

Fermo restando però che la legittimità ':) -malE Jeil'atto è cosa diversa dalla sua fondatezza nel merito, dipen(iien te. dall'assolvimento da parte dell'Amministrazione creditrice dell cr ere probatorio che su di essa grava in ordine alle circostanze che, poste n3I ' or ci3rriento dell'avviso di rettifica, siano contestate dal contribuente" (Cass.

SE z. 5 n. 12162 del 2005).

5.3. Relativamente al terzo rrict:) nfine„ la sentenza impugnata, nel ricalcolare il valore dell'immobile ogge1:t3 di rettifica annullata in primo grado, ritiene "considerabile" solamente la SU di mq. 74 senza indicare le ragioni per le quali non ha ritenuto di poter va Ltere le diverse, inferiori, indicazioni sulla metratura, come rilevate dal kr.:a e MLnicipio, depositate dalla Società contribuente.

6. Da quanto esposto consegue l'accoglirnento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, cn es.sendo necessari accertamenti di fatto, con la condanna alla rifu 3iDn dei:e :spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositi carico dell'Agenzia delle entrate.

P. Q.11 La Corte accoglie il ricorso e, nor essseldc necessari accertamenti di fatto, cassa senza rinvio la sentenza irn:tig "I a Ca ec::ogliendo l'originario ricorso della Società e condanna l'Agenzia delle mtrate al pElgarnento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquijan ) in 13C0 euro per compensi, 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettary: d alle spese generali e gli altri accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13720-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 7158/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 22/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate ncti .F C E Va a 1-lemil S.r.l. un avviso di rettifica e liquidazione con cui provvedeva a rettilicEire il ',calore dichiarato per 140.000 euro di un immobile acquistato da un priva:o a :cerandolo in 259.000 euro sulla base dei valori OMI. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], in persona de 1.1., irnpugnava detto atto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] ci R.c,ria sostenendo che la metratura e lo stato di degrado dell'immobile non Ebi -eòte consentito detta rettifica di valore. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provia:›Ele c:oglieva il ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'atto impositivo 1.2. L'[OSCURATO:PERSONA] proponeva appe'1,:) c.i fronte alla Commissione tributaria regionale del Lazio ribadendo la legi:11,-n ta del proprio operato. I Giudici di secondo grado, con sentenza n. .71.5E/2 /15, accoglievano parzialmente il gravame rideterminando il valore di tr irnento in 181.300 euro. 1.3. Avverso questa ultima ce.Ci5:k)i-le, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 1.4. L'Agenzia delle entrate hEi -23eni:ato difese. [OSCURATO:PERSONA]: 2. [OSCURATO:PERSONA], con il prim: moti /o, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma lett (1)rd.P.R. n. 600 del 1973, 54, comma 3 d.PR. n. 633 del 1972 e 24 1. n. !38 dei:).COD in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., assumendd ci- e la nocifica del corrispettivo dichiarato nella compravendita non possa a pie. SIYI per il rilevato scostamento dai valori OMI, ma necessiti di ulteriori ,Ele. ne i :i che ne confermino il maggior valore (cita anche la Circ. n. 18/E Agenzia delle entrate del 14 aprile 2010) e, nel caso di specie, questi non sarebbero stail ird cati, né tantomeno sarebbero state valutate le caratteristiche intrinseche cell'in-l-nobile (seminterrato) che viene definito come "popolare". 3. Con il secondo motivo, s derun ,:ia ie.. violazione e falsa applicazione degli artt. 51, commi 2 e 3, 52, corrimi .2 e 2-bis d.P.R. n. 131 del 1986, 71. 212 del 2000 e 3 I. 241 del 1990 in relEpic ne 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo la sussistenza di un or iene p -cbatorio a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe dovuto integrare la presunz,cr e di maggior valore ricavata dal confronto con i valori medi OMI attraverso :esame delle caratteristiche proprie dell'immobile oggetto dell'accertamento, 4. Con il terzo motivo, si lammta n ic lazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. proc. civ. e l'illogicità e con :»adcittorietà della motivazione della pronuncia impugnata, nonché l'oriess•o esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'a -1.. 3:20 comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ., poiché la parte contribuente afferma :i-e i Dilidid di secondo grado avrebbero accolto parzialmente l'appello dell',12n3212:•3 senza che questa avesse soddisfatto l'onere probatorio che le incombeva, azi , senza considerare le produzioni documentali della Società contriblian effettuati dal II Municipio del Comune di Roma secondo cui la st,i;Derrcie calRestabile dell'immobile oggetto di accertamento risulta essere di 54,;'.nq ee uille lorda di 66,2 mq, la diminuzione del valore immobiliare in quecil ami (Jecumentato da articoli di stampa "qualificata", nonché la consulen;A t ..,2cnica in atti) e pur rilevando l'omessa indicazione di ulteriori elementi la parte dell'[OSCURATO:PERSONA], ne confermava (parzialmente) l'aumento di valore. 5. I motivi di ricorso sono fon:iali e s3ciio essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessc ,r e. 5.1. L'aumento di valore de tini] rettifica, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non può :)3sarsi esclusivamente sui valori OMI come affermato dall'[OSCURATO:PERSONA], infatti re,atv3rrierite al primo motivo deve essere ribadito che "in tema di imposte i idiNtte, l'accertamento di maggior valore di un immobile oggetto di atto di trasfarirrentD, zli fini della determinazione della base imponibile, ancorché fondato s1.1 1 na presunzjone semplice di cui all'art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54, . n. 633 del 1972, non impedisce al giudice di basare il proprio convinci mei ito su un unico elemento, il quale non può però essere dato unicamente dai vi lor ()MI, siccome privi dei requisiti di precisione e gravità, í quali devcno percie :..omIDinarsi con ulteriori indizi se allegati" (Cass. Sez. 5, n. 2455C d€1 :2:2D:i ovvero "In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione n31 ess(re fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dicniar ato 11E11 atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OM E pli)Ldic.zite sul sito web dell'Agenzia delle entrate, atteso che queste non costin sconc fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variar2 'unzione di molteplici parametri (quali l'ubicazione, la superficie, la (::: ,11cca2iDne nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di ma ;53-ra e dovendo, invece, l'accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti" (Cass. Sez. 5, n. 21813 del 2018). 5.2. Nel caso in esame, invece, /3 o i 0191Isono l'unico elemento sul quale si è fondata la rettifica impugnata, SE nla alcun riferimento alle caratteristiche dell'immobile compravenduto. Va, ciui riblito, rispetto al secondo motivo, che "in tema di imposta di registro, 1,3 »1/50 ii rettifica del valore degli immobili, emesso dall'Amministrazione ai seri 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, soddisfa l'obbligo formale di moli va cri da detta norma previsto quando contenga l'enunciazione, anche ;olia as7ratta, degli elementi di cui al precedente art. 51 in base ai qual 1! tat: ado .:tato, elementi che ben possono essere costituiti da specifiche caratleristich e degli immobili medesimi che valgano a renderli particolarment,E ape: b Il sul mercato immobiliare. Fermo restando però che la legittimità ':) -malE Jeil'atto è cosa diversa dalla sua fondatezza nel merito, dipen(iien te. dall'assolvimento da parte dell'Amministrazione creditrice dell cr ere probatorio che su di essa grava in ordine alle circostanze che, poste n3I ' or ci3rriento dell'avviso di rettifica, siano contestate dal contribuente" (Cass. SE z. 5 n. 12162 del 2005). 5.3. Relativamente al terzo rrict:) nfine„ la sentenza impugnata, nel ricalcolare il valore dell'immobile ogge1:t3 di rettifica annullata in primo grado, ritiene "considerabile" solamente la SU di mq. 74 senza indicare le ragioni per le quali non ha ritenuto di poter va Ltere le diverse, inferiori, indicazioni sulla metratura, come rilevate dal kr.:a e MLnicipio, depositate dalla Società contribuente. 6. Da quanto esposto consegue l'accoglirnento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, cn es.sendo necessari accertamenti di fatto, con la condanna alla rifu 3iDn dei:e :spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositi carico dell'Agenzia delle entrate. P. Q.11 La Corte accoglie il ricorso e, nor essseldc necessari accertamenti di fatto, cassa senza rinvio la sentenza irn:tig "I a Ca ec::ogliendo l'originario ricorso della Società e condanna l'Agenzia delle mtrate al pElgarnento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquijan ) in 13C0 euro per compensi, 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettary: d alle spese generali e gli altri accessori di legge.
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