CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché prospetta questioni di merito ed in fatto. Si critica, inoltre, l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è però estranea al sindacato di legittimità. Né emerge alcuna contraddizione o illogicità manifesta come si confà alla tipologia della impugnazione in esame, a fronte di un argomentare lineare e coerente che esamina i dati disponibili anche confutando, ragionevolmente, gli assunti difensivi cui, si ripete, si contrappone solo una doverosa lettura di fatti. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/0