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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 11953/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2943/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ IRRIGUE E FORESTALI (ARIF), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 9 presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 267 presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2472/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 1954/2013; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2943/2017 Cron.

Rep.

Ud.15/03/2023 - [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza del 16 novembre 2016 la Corte d'appello di Lecce accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] ‒ operaio specializzato con inquadramento al IV livello, parametro 116 ‒ avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la sua domanda volta al riconoscimento, nei confronti della datrice di lavoro Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali (in seguito ARIF), del superiore livello V , parametro 123, per le mansioni in concreto espletate, e ciò in applicazione dell’art. 11 c.i.r. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria della Regione Puglia e dell’art. 8 c.c.n.l. di categoria, con le conseguenti statuizioni sulle differenze retributive spettanti;

2. la Corte territoriale, disattesa l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, rilevava che l’appellante era transitato alle dipendenze di ARIF in quanto assunto dalla Regione a tempo determinato per le medesime attività poi trasferite all’Agenzia e osservava altresì cheil relativo trattamento giuridico ed economico era stabilito dalla contrattazione collettiva di natura privatistica, donde l’erroneità della pronunzia di primo grado che aveva applicatoil regime del pubblico impiego;

3. ad avviso del giudice d’appello, era provato che l’appellante avesse effettivamente condotto i mezzi antincendio in dotazione alla sezione di appartenenza (per 21 gg. nel 2010 e per 40 gg. nel 2011) in sostituzione del personale assente, di qui la spettanza delle differenze retributive per le mansioni superiori (tali essendo, ai sensi dell’art. 11 del c.i.r.l., quelle di « autista di mezzi antincendio», rientranti nel livello V, parame tro 123, operaio specializzato super) e, per l’anno 2011, anche del superiore inquadramento, posto che l’art. 8 comma 3 c.c.n.l. prevedeva, appunto, l’acquisizione della superiore qualifica per colui che avesse svolto con carattere continuativo le relativemansioni per «[…] 40 gg. discontinui nell’anno solare, se operaio»;

4. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza ARIF, articolato in quattro motivi di censura assistiti da memoria , cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. c on il primo motivo ARIF deduce violazione dell’art. 414 , nn. 3 - 4,cod. proc. civ. e insufficiente, omessa, contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 nn. 3-5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di dichiarare la nullità del ricorso ed erroneamente ritenuto sufficientemente specificato l’oggetto dell’originaria domanda;

2. i l motivo difetta di necessari requisiti di specificità , dal momento che la parte non trascrive il ricorso introduttivo del giudizio nei suoi passaggi salienti, tanto in violazione dell'onere prescritto dall'articolo 366, comma primo, n. 6, cod.proc. civ. ; l 'adempimento di tale onere si imponevain termini ancor più stringenti dal momento che la Corte territoriale aveva, nella specie, rigettato l' eccezione di nullità del ricorso introduttivo ritenendo « che l’odierno appellante (avesse) esposto in modo chiaro e specifico di fatti di causa», ed escludendo «qualsiasi profilo di indeterminatezza della pretesa azionata»; 2.1 aggiungasi, per completezza, che non risulta che ARIF avesse formulato sul punto appello incidentale condizionato; qualora un’eccezione di rito (i.e., come quella di nullità del ricorso introduttivo della lite) sia stata rigettata dal primo giudice, non è dubbio che la parte soccombente su di essa, ma vittoriosa quanto all'esito finale della lite, può ottenerne bensì il riesam e da parte de l giudice del gravame, investito dell'appello principale sul merito della controparte, ma deve farlo proponendo a sua volta appello incidentale e non ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U, n. 11799/2017; cui addeCass., Sez.

U , 20854/2022; Cass. Sez. 2, n. 26850/2022);

3. con il secondo motivo si deduce (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione del combinato disposto dell’art. 1,comma 2, legge reg.

Puglia n. 3/2010, in relazione all’art. 12 preleggi, con riferimento all’individuazione della disciplina contrattuale applicabile al caso di specie , nonché i nsufficiente, omessa, contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.);secondo la ricorrente, trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico non economico, la disciplina applicabile è quella del pubblico impiego;

4. con il terzo motivo si lamenta insufficiente, omessa, contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360,nn. 3-5, cod. proc. civ.,nonché violazione dell’art. 97 Cost. e /o dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, con riferimento all’omesso espletamento del concorso pubblico per il conseguimento del superiore inquadramento;

5. il secondo e il terzo motivo sono sostanzialmente fondati, per le ragioni già chiarite nella sentenza n. 10811 del 24 aprile 2023 di questa Corte, riguardante fattispecie parzialmente sovrapponibile e a cui si fa in questa sede integrale richiamo,anche ex art. 118att. cod. proc. civ.; 5.1 va intanto premesso come non può esservi alcun dubbio rispetto alla qualificazione di ARIF come ente pubblico non economico; l a l egge r eg . n. 3 del 2010, istitutiva di ARIF , fa riferimento al fatto che si tratta di persona giuridica “di diritto pubblico” (art. 1, co. 2) e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della Regione, operando ARIF come mero “ente tecnico-operativo”, mediante attività e servizi “a connotazione non economica”, finalizzati al sostegno dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo; il tutto in un contesto in cui l’ente è soggetto a un assai forte indirizzo regionale (v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall’art. 4 legge reg.

Puglia , cit.), con nomina parimenti regionale del Direttore Generale; ciò posto, la disciplina normativa, nel periodo oggetto di causa e per la tipologia di dipendenti cui appartiene il Mangia, è chiara: si tratta infatti, come esplicitato dalla Corte di merito, di operaio proveniente dalla platea degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all’Agenzia (art. 12, co. 2, lett. b L. Regione Puglia cit.).

Ad essi, «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria con conseguente trattamento giuridico- economico e assicurativo-previdenziale» (art. 12, co. 3, prima parte L. Regione Puglia cit.), mentre gli altri dipendenti di ARIF sono soggetti in pieno al regime dell’impiego pubblico privatizzato (seconda parte del medesimo art. 12, co. 3); l a previsione è stata poi abrogata dall’art. 32 L. Regione Puglia n. 45/2012, ma ciò qui non rileva, essendo la decisione di merito maturata rispetto ad una fattispecie definitasi al settembre 2011; 5.2ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblici non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l’applicazione del c.c.n.l. di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico; ciò è stato dettofin dalla lontana Cass, S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l’orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione Sardegna (Cass. 7 dicembre2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena dell’art. 36 d. lgs. 165/2001) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d’Aosta (Cass. 26 maggio 2020 n. 9786);si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l’altro coerente con la palese esigenza – a meno d i esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni – di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato; 5.3orbene, d eclinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell’art. 12, co. 3, prima parte , al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo “trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori e alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto; profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno, anche per gli adeguamenti normativi di cui si dirà, sulle caratteristiche centrali dell’assetto del pubblico impiego privatizzato; 5.4viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato e in specie dell’art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori;l’art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (artt. 6, 40 - bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l’assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato; n orme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto ad inquadramenti superiori, a prescindere da concorsi programmati, vacanze di posti etc.; 5.5anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all’assetto comune dell’impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione dell’art. 117, co. 2 lett. l) della Costituzione per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell’ordinamento civile; 5.6con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti – si cita da Corte costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 – «ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019).

Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)”, ed ha altresì ribadito che «“[l]a materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)” (sentenza n. 257 del 2020)» (sentenza n. 25 del 2021); 5.7aggiungendosi altresì che, “con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che «i principi fissati dalla legge statale in materia “costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale […]”» (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso 8 di 10 senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)»; 5.8tutto ciò orienta verso un’interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell’ordinamento generale del d.lgs. 165/2001; l ’assetto , come sopra ricostruito , trova del resto riscontro puntuale sia in dati della stessa legge regionale della cui applicazione qui si discute, sia nell’evolversi della legislazione nazionale, cui si è già fatto cenno; 5.9sul piano regionale, l’art. 12, co., 1 legge n. 3 del 2010 è rigoroso nel prevedere che ARIF «si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi», tra cui appunto il comma che regola ratione temporis la vicenda di questa causa richiamando la contrattazione di diritto privato; 5.10 s ul piano nazi onale, l’art. 7 - bis, del d.l. n. 120/2021 , conv. con mod. in legge n.155/2021, prevede altresì ora che «per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali; 5.11 p er le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni»; previsioni che richiamano i vincoli di spesa e, integrando la compagine datoriale in ambito sindacale di un rappresentante degli enti di riferimento, in qualche misura allineano il modello, pur nella specificità, a quello generale proprio del d.lgs. 165/2001, a conferma delle conclusioni di principio sopra assunte; 5.12 tutto ciò comporta l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso e la cassazione in parte qua della sent enza impugnata;

6. con il quarto, e d ultimo, motivo si deduce insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione (360 nn. 3-5 cod. proc. civ.) e violazione degli artt. 112-115 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 11 c.i.r. della Regione Puglia per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, con riferimento alla mancanza di prova dello svolgimento di mansioni superiori e all’erronea interpretazione della norma contrattuale integrativa relativa al Vlivello (profilo di “operaio specializzato super”);

7. il motivo è inammissibile; si tratta di censura con cui la ricorrente passa in rassegna il compendio documentale di cui assume l’erronea valutazione, sicché, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, essa mira in realtà a un riesame nel meritoprecluso in questa sede; la denuncia, poi, con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo,è parimenti inammissibile; tale disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere meramente integrativo della negoziazione nazionale di comparto; sicché, in relazione a detti contratti integrativi l’interpretazione è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (Cass. nn. 3367/2023, 16954/2018, 10094/2018, 4921/2016, 6748/2010), nella specie non dedotti;

8. conclusivamente, alla stregua delle considerazioni già indicate, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso e rigettati gli altri;

9. la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa conseguentemente rimessa al giudizio di rinvio, il quale si uniformerà al seguente principio di diritto : «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs. n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell’Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali (ARIF) il cui rapporto, ai sensi dell’art. 12, co. 3, Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato d al contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione l’art. 52 d. lgs. 165/2001 e dunque l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica superiore».

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettagli altri, cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2943/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ IRRIGUE E FORESTALI (ARIF), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 9 presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 267 presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2472/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 1954/2013; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2943/2017 Cron. Rep. Ud.15/03/2023 - [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza del 16 novembre 2016 la Corte d'appello di Lecce accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] ‒ operaio specializzato con inquadramento al IV livello, parametro 116 ‒ avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la sua domanda volta al riconoscimento, nei confronti della datrice di lavoro Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali (in seguito ARIF), del superiore livello V , parametro 123, per le mansioni in concreto espletate, e ciò in applicazione dell’art. 11 c.i.r. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria della Regione Puglia e dell’art. 8 c.c.n.l. di categoria, con le conseguenti statuizioni sulle differenze retributive spettanti; 2. la Corte territoriale, disattesa l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, rilevava che l’appellante era transitato alle dipendenze di ARIF in quanto assunto dalla Regione a tempo determinato per le medesime attività poi trasferite all’Agenzia e osservava altresì cheil relativo trattamento giuridico ed economico era stabilito dalla contrattazione collettiva di natura privatistica, donde l’erroneità della pronunzia di primo grado che aveva applicatoil regime del pubblico impiego; 3. ad avviso del giudice d’appello, era provato che l’appellante avesse effettivamente condotto i mezzi antincendio in dotazione alla sezione di appartenenza (per 21 gg. nel 2010 e per 40 gg. nel 2011) in sostituzione del personale assente, di qui la spettanza delle differenze retributive per le mansioni superiori (tali essendo, ai sensi dell’art. 11 del c.i.r.l., quelle di « autista di mezzi antincendio», rientranti nel livello V, parame tro 123, operaio specializzato super) e, per l’anno 2011, anche del superiore inquadramento, posto che l’art. 8 comma 3 c.c.n.l. prevedeva, appunto, l’acquisizione della superiore qualifica per colui che avesse svolto con carattere continuativo le relativemansioni per «[…] 40 gg. discontinui nell’anno solare, se operaio»; 4. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza ARIF, articolato in quattro motivi di censura assistiti da memoria , cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. c on il primo motivo ARIF deduce violazione dell’art. 414 , nn. 3 - 4,cod. proc. civ. e insufficiente, omessa, contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 nn. 3-5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di dichiarare la nullità del ricorso ed erroneamente ritenuto sufficientemente specificato l’oggetto dell’originaria domanda; 2. i l motivo difetta di necessari requisiti di specificità , dal momento che la parte non trascrive il ricorso introduttivo del giudizio nei suoi passaggi salienti, tanto in violazione dell'onere prescritto dall'articolo 366, comma primo, n. 6, cod.proc. civ. ; l 'adempimento di tale onere si imponevain termini ancor più stringenti dal momento che la Corte territoriale aveva, nella specie, rigettato l' eccezione di nullità del ricorso introduttivo ritenendo « che l’odierno appellante (avesse) esposto in modo chiaro e specifico di fatti di causa», ed escludendo «qualsiasi profilo di indeterminatezza della pretesa azionata»; 2.1 aggiungasi, per completezza, che non risulta che ARIF avesse formulato sul punto appello incidentale condizionato; qualora un’eccezione di rito (i.e., come quella di nullità del ricorso introduttivo della lite) sia stata rigettata dal primo giudice, non è dubbio che la parte soccombente su di essa, ma vittoriosa quanto all'esito finale della lite, può ottenerne bensì il riesam e da parte de l giudice del gravame, investito dell'appello principale sul merito della controparte, ma deve farlo proponendo a sua volta appello incidentale e non ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, n. 11799/2017; cui addeCass., Sez. U , 20854/2022; Cass. Sez. 2, n. 26850/2022); 3. con il secondo motivo si deduce (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione del combinato disposto dell’art. 1,comma 2, legge reg. Puglia n. 3/2010, in relazione all’art. 12 preleggi, con riferimento all’individuazione della disciplina contrattuale applicabile al caso di specie , nonché i nsufficiente, omessa, contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.);secondo la ricorrente, trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico non economico, la disciplina applicabile è quella del pubblico impiego; 4. con il terzo motivo si lamenta insufficiente, omessa, contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360,nn. 3-5, cod. proc. civ.,nonché violazione dell’art. 97 Cost. e /o dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, con riferimento all’omesso espletamento del concorso pubblico per il conseguimento del superiore inquadramento; 5. il secondo e il terzo motivo sono sostanzialmente fondati, per le ragioni già chiarite nella sentenza n. 10811 del 24 aprile 2023 di questa Corte, riguardante fattispecie parzialmente sovrapponibile e a cui si fa in questa sede integrale richiamo,anche ex art. 118att. cod. proc. civ.; 5.1 va intanto premesso come non può esservi alcun dubbio rispetto alla qualificazione di ARIF come ente pubblico non economico; l a l egge r eg . n. 3 del 2010, istitutiva di ARIF , fa riferimento al fatto che si tratta di persona giuridica “di diritto pubblico” (art. 1, co. 2) e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della Regione, operando ARIF come mero “ente tecnico-operativo”, mediante attività e servizi “a connotazione non economica”, finalizzati al sostegno dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo; il tutto in un contesto in cui l’ente è soggetto a un assai forte indirizzo regionale (v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall’art. 4 legge reg. Puglia , cit.), con nomina parimenti regionale del Direttore Generale; ciò posto, la disciplina normativa, nel periodo oggetto di causa e per la tipologia di dipendenti cui appartiene il Mangia, è chiara: si tratta infatti, come esplicitato dalla Corte di merito, di operaio proveniente dalla platea degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all’Agenzia (art. 12, co. 2, lett. b L. Regione Puglia cit.). Ad essi, «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria con conseguente trattamento giuridico- economico e assicurativo-previdenziale» (art. 12, co. 3, prima parte L. Regione Puglia cit.), mentre gli altri dipendenti di ARIF sono soggetti in pieno al regime dell’impiego pubblico privatizzato (seconda parte del medesimo art. 12, co. 3); l a previsione è stata poi abrogata dall’art. 32 L. Regione Puglia n. 45/2012, ma ciò qui non rileva, essendo la decisione di merito maturata rispetto ad una fattispecie definitasi al settembre 2011; 5.2ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblici non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l’applicazione del c.c.n.l. di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico; ciò è stato dettofin dalla lontana Cass, S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l’orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione Sardegna (Cass. 7 dicembre2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena dell’art. 36 d. lgs. 165/2001) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d’Aosta (Cass. 26 maggio 2020 n. 9786);si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l’altro coerente con la palese esigenza – a meno d i esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni – di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato; 5.3orbene, d eclinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell’art. 12, co. 3, prima parte , al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo “trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori e alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto; profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno, anche per gli adeguamenti normativi di cui si dirà, sulle caratteristiche centrali dell’assetto del pubblico impiego privatizzato; 5.4viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato e in specie dell’art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori;l’art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (artt. 6, 40 - bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l’assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato; n orme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto ad inquadramenti superiori, a prescindere da concorsi programmati, vacanze di posti etc.; 5.5anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all’assetto comune dell’impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione dell’art. 117, co. 2 lett. l) della Costituzione per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell’ordinamento civile; 5.6con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti – si cita da Corte costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 – «ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)”, ed ha altresì ribadito che «“[l]a materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)” (sentenza n. 257 del 2020)» (sentenza n. 25 del 2021); 5.7aggiungendosi altresì che, “con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che «i principi fissati dalla legge statale in materia “costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale […]”» (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso 8 di 10 senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)»; 5.8tutto ciò orienta verso un’interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell’ordinamento generale del d.lgs. 165/2001; l ’assetto , come sopra ricostruito , trova del resto riscontro puntuale sia in dati della stessa legge regionale della cui applicazione qui si discute, sia nell’evolversi della legislazione nazionale, cui si è già fatto cenno; 5.9sul piano regionale, l’art. 12, co., 1 legge n. 3 del 2010 è rigoroso nel prevedere che ARIF «si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi», tra cui appunto il comma che regola ratione temporis la vicenda di questa causa richiamando la contrattazione di diritto privato; 5.10 s ul piano nazi onale, l’art. 7 - bis, del d.l. n. 120/2021 , conv. con mod. in legge n.155/2021, prevede altresì ora che «per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali; 5.11 p er le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni»; previsioni che richiamano i vincoli di spesa e, integrando la compagine datoriale in ambito sindacale di un rappresentante degli enti di riferimento, in qualche misura allineano il modello, pur nella specificità, a quello generale proprio del d.lgs. 165/2001, a conferma delle conclusioni di principio sopra assunte; 5.12 tutto ciò comporta l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso e la cassazione in parte qua della sent enza impugnata; 6. con il quarto, e d ultimo, motivo si deduce insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione (360 nn. 3-5 cod. proc. civ.) e violazione degli artt. 112-115 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 11 c.i.r. della Regione Puglia per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, con riferimento alla mancanza di prova dello svolgimento di mansioni superiori e all’erronea interpretazione della norma contrattuale integrativa relativa al Vlivello (profilo di “operaio specializzato super”); 7. il motivo è inammissibile; si tratta di censura con cui la ricorrente passa in rassegna il compendio documentale di cui assume l’erronea valutazione, sicché, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, essa mira in realtà a un riesame nel meritoprecluso in questa sede; la denuncia, poi, con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo,è parimenti inammissibile; tale disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere meramente integrativo della negoziazione nazionale di comparto; sicché, in relazione a detti contratti integrativi l’interpretazione è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (Cass. nn. 3367/2023, 16954/2018, 10094/2018, 4921/2016, 6748/2010), nella specie non dedotti; 8. conclusivamente, alla stregua delle considerazioni già indicate, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso e rigettati gli altri; 9. la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa conseguentemente rimessa al giudizio di rinvio, il quale si uniformerà al seguente principio di diritto : «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs. n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell’Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali (ARIF) il cui rapporto, ai sensi dell’art. 12, co. 3, Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato d al contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione l’art. 52 d. lgs. 165/2001 e dunque l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica superiore». P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettagli altri, cass
Sentenza Cassazione n. 11953/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris