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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03461/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Locri avverso la sentenza in data 04/04/2024 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 23264 del 04/04/2024, con cui la Corte di cassazione, Seconda Sezione, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Collerà avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 13/04/2023, che aveva confermato la condanna del predetto per il delitto di rapina aggravata.

Deduce che con i primi due motivi di ricorso erano stati prospettati vizi di motivazione in relazione alla mancata acquisizione dei video riferiti alle fasi della vicenda, dapprima all'interno della sala scommesse, poi durante il tragitto del ritorno a casa della vittima e poi nel corso dell'esecuzione materiale del delitto: la Corte territoriale aveva segnalato l'inconferenza del video riguardante la fase finale, quando in realtà proprio tale video era l'unico risultato presente nel fascicolo.

A fronte di ciò la Corte di cassazione aveva replicato che i motivi erano manifestamente infondati in relazione a quanto esposto nella sentenza impugnata, in cui si era dato conto dell'esame del video relativo alla fase del ritorno a casa della vittima, quando tale video non risultava essere stato acquisito.

Ed ancora era stata stigmatizzata la mancanza di valutazione in ordine al primo video, riguardante la presenza del ricorrente nella sala scommesse.

Infine, si era censurata la circostanza che nel separato procedimento a carico di uno dei pretesi concorrenti, quest'ultimo era stato assolto, senza che di ciò si fosse tenuto conto ai fini della ricostruzione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità, in quanto manifestamente infondato.

3. Va infatti rimarcato che nella sentenza impugnata si cita uno specifico passaggio della sentenza della Corte di appello in cui si assume che era stato visionato un video relativo al ritorno a casa della vittima e si segnala comunque l'irrilevanza della distanza del ricorrente, ritenuto concorrente quale basista, essendo incontestata la pregressa presenza del ricorrente nella sala scommesse, nella fase in cui la vittima aveva conseguito una vincita, alla luce dei colloqui telefonici con Ricciardi, uno degli esecutori materiali.

Sta di fatto che tale passaggio non è viziato da alcun dirimente errore di fatto ascrivibile alla Corte di cassazione, che ha esaminato la coerenza della motivazione sulla base di quanto accertato: va rimarcato che non è stato in alcun modo indicato il contenuto del video che secondo il ricorrente sarebbe stato acquisito e non può correlativamente formularsi alcun rilievo in ordine alla concludenza di quanto prospettato dalla Corte di appello e recepito dalla Corte di cassazione in merito all'irrilevanza della distanza di Collerà dalla vittima, nel quadro di una vicenda che, con riguardo al ricorrente, assumeva rilievo in ragione della sua attiva presenza nella sala scommesse e dei suoi contatti con chi certamente era stato poi esecutore materiale.

In tale prospettiva i dei tutto inconferente si appalesa anche il riferimento all'assoluzione di uno degli imputati, essendosi valorizzati i contatti del ricorrente con l'altro soggetto riconosciuto colpevole, a prescindere dall'identificazione del terzo autore del reato.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Locri avverso la sentenza in data 04/04/2024 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 23264 del 04/04/2024, con cui la Corte di cassazione, Seconda Sezione, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Collerà avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 13/04/2023, che aveva confermato la condanna del predetto per il delitto di rapina aggravata. Deduce che con i primi due motivi di ricorso erano stati prospettati vizi di motivazione in relazione alla mancata acquisizione dei video riferiti alle fasi della vicenda, dapprima all'interno della sala scommesse, poi durante il tragitto del ritorno a casa della vittima e poi nel corso dell'esecuzione materiale del delitto: la Corte territoriale aveva segnalato l'inconferenza del video riguardante la fase finale, quando in realtà proprio tale video era l'unico risultato presente nel fascicolo. A fronte di ciò la Corte di cassazione aveva replicato che i motivi erano manifestamente infondati in relazione a quanto esposto nella sentenza impugnata, in cui si era dato conto dell'esame del video relativo alla fase del ritorno a casa della vittima, quando tale video non risultava essere stato acquisito. Ed ancora era stata stigmatizzata la mancanza di valutazione in ordine al primo video, riguardante la presenza del ricorrente nella sala scommesse. Infine, si era censurata la circostanza che nel separato procedimento a carico di uno dei pretesi concorrenti, quest'ultimo era stato assolto, senza che di ciò si fosse tenuto conto ai fini della ricostruzione. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità, in quanto manifestamente infondato. 3. Va infatti rimarcato che nella sentenza impugnata si cita uno specifico passaggio della sentenza della Corte di appello in cui si assume che era stato visionato un video relativo al ritorno a casa della vittima e si segnala comunque l'irrilevanza della distanza del ricorrente, ritenuto concorrente quale basista, essendo incontestata la pregressa presenza del ricorrente nella sala scommesse, nella fase in cui la vittima aveva conseguito una vincita, alla luce dei colloqui telefonici con Ricciardi, uno degli esecutori materiali. Sta di fatto che tale passaggio non è viziato da alcun dirimente errore di fatto ascrivibile alla Corte di cassazione, che ha esaminato la coerenza della motivazione sulla base di quanto accertato: va rimarcato che non è stato in alcun modo indicato il contenuto del video che secondo il ricorrente sarebbe stato acquisito e non può correlativamente formularsi alcun rilievo in ordine alla concludenza di quanto prospettato dalla Corte di appello e recepito dalla Corte di cassazione in merito all'irrilevanza della distanza di Collerà dalla vittima, nel quadro di una vicenda che, con riguardo al ricorrente, assumeva rilievo in ragione della sua attiva presenza nella sala scommesse e dei suoi contatti con chi certamente era stato poi esecutore materiale. In tale prospettiva i dei tutto inconferente si appalesa anche il riferimento all'assoluzione di uno degli imputati, essendosi valorizzati i contatti del ricorrente con l'altro soggetto riconosciuto colpevole, a prescindere dall'identificazione del terzo autore del reato. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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