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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 32181/2022

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rg) il 18 marzo 1976; avverso il decreto n. 39/2021MPP della Corte di appello di Catania del 4 novembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]., Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] SERRAO d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento reso in data 4 novembre 2021, la Corte di appello di Catania - decidendo sul gravame presentato, per quanto ora interessa, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto 26 aprile 2021 con il quale il Tribunale di Catania aveva disposto, essendo stato ritenuto il predetto soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4, lettera b), del dlgs n. 159 del 2011, in danno del medesimo la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di taluni beni patrimoniali - ha parzialmente riformato il citato provvedimento priMigenio.

Ha precisah? la Corte di appello che l'Occhipinti, nell'impugnare il provvedimento emesso dal Tribunale, aveva segnalato il fatto che non vi sarebbero stati in atti gli elementi per ritenere che l'appellante facesse partfdi un'associazione costituita per le finalità di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990; che neppure i precedenti penali dell'imputato avrebbero giustificato l'adozione della misura di prevenzione, non essendo emersi collegamenti fra l'Occhipinti ed organizzazioni dedite al traffico degli stupefacenti ma solamente con un singolo soggetto; che neppure era emerso che lo stesso avesse conseguito proventi illeciti derivanti dal commercio degli stupefacenti; che lo stesso, avendo iniziato a lavorare da giovane ed abitando con i propri genitori, aveva potuto accumulare danaro senza spenderne, investendolo poi, pur ricorrendo anche al credito bancario, nell'acquisto dei beni immobili oggetto di confisca; che aveva svolto, unitamente a tale [OSCURATO:PERSONA], attività nel settore del commercio di abbigliamento, costituendo, nel tempo, due redditizie società commerciali, i cui proventi gli avevano consentito l'acquisto di altri immobili, anche essi attinti dalla misura di prevenzione; che, in particolare un immobile, ubicato in Comiso, via [OSCURATO:PERSONA], era stato acquistato, fin dal 2010, in comproprietà con il Vitali, versando, in pari misura, un acconto di 50.000,00 euro ed accollandosi, sempre in pari quota con il socio, un preesistente mutuo bancario, i cui ratei, tuttavia, sono rimasti insoluti a causa della crisi del settore commerciale di sua appartenenza; che l'immobile di Conniso, contrada Mastrella, acquistato al termine del 2014, è stato pagato con danaro proveniente dalle lecite attività da lui svolte; che lo stesso ha comunque potuto godere di scoperture bancarie; che il tenore di vita della famiglia dell'Occhipinti ed i suoi costi, non sono stati parannetrati all'effettiva gestione familiare ma vi è stata la mera applicazione di tabelle statistiche; che i redditi da lui conseguiti nel tempo indicati dal Tribunale sono errati; che l'acquisto da lui operato di una autovettura, peraltro successivamente oggetto di furto regolarmente dal medesimo denunziato all'autorità di Polizia, è stato possibile previo accesso ad un finanziamento; che, infine, le sue quote della società [OSCURATO:PERSONA] sono state da lui cedute al Vitali, che ne è, pertanto, rimasto unico socio.

A fonte di tali doglianze la Corte etnea ha osservato che, quanto alla pericolosità sociale dell'Occhipinti, la stessa era desumibile dalla circostanza che il predetto era acquirente abituale di un sodalizio criminoso dedito al traffico degli stupefacenti - del quale faceva parte, come l'Occhipinti ben sapeva, il suo fornitore - provvedendo quindi, anche presso l'esercizio commerciale di cui era titolare, alla rivendita al minuto dello stupefacente, giovandosi dei rapporti privilegiati che lo stesso aveva con la propria facoltosa clientela.

Ha, altresì, aggiunto la Corte territoriale che, sebbene non vi fossero elementi per escludere una sua dilatazione, il lasso temporale di perimetrazione della pericolosità dell'Occhipinti andava individuato nel periodo intercorrente fra l'aprile del 2013 ed il gennaio del 2014.

Ciò premesso, la Corte ha proseguito evidenziando la suscettibilità ad essere confiscati dei beni riconducibili all'Occhipinti acquistati nel predetto lasso temporale, ovvero successivamente ove fossero emersi elementi dimostrativi del fatto che gli stessi sono il frutto del reimpiego della provvista formatasi nel corso del periodo in questione.

Sulla base di tale presupposto la Corte ha rilevato, quanto all'immobile ubicato in Comiso, via [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso era stato acquistato dal ricorrente in epoca sensibilmente anteriore al periodo in cui lo stesso avrebbe manifestato la sua pericolosità sociale, pertanto, in assenza delle condizioni legittimanti, non potendosi ritenere tale la sola sproporzione fra l'acquisto e le lecite entrate documentate dall'acquirente, la confisca del medesimo andava annullata.

Con riferimento al secondo immobile oggetto della misura patrimoniale nonché con riferimento all'acquisto di un'autovettura, la Corte, rilevata la ascrivibilità temporale degli acquisti da parte dell'Occhipinti al "periodo sospetto", ha osservato la genericità della indicazione dell'origine della provvista necessaria per il pagamento dei relativi prezzi, non avendo il ricorrente indicato né dove fosse questa custodita prima di essere versata al predetto scopo né indicato quali fossero stati gli istituti bancari che gli avevano garantito idonee scoperture bancarie.Infine, riguardo alla confisca delle quote societarie riferite alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha osservato, quanto alla prima società, costituita nel gennaio 2015 - quindi in epoca successiva al "periodo sospetto", quando vi era una significativa sproporzione fra i redditi leciti prodotti e gli acquisti - che il ricorrente non ha indicato da quale fonte egli abbia prelevato le somme necessarie per la sottoscrizione del capitale sociale versato, di tal che essa ha ritenuto di dovere confermare la misura disposta a carico dell'Occhipinti.

Quanto alla Ev&iWonSrli la Corte di Appello di Catania ha, invece, osservato che non vi erano elementi sufficienti per ritenere, come aveva, invece fatto il Tribunale, che la stessa fosse la prosecuzione operativa della precedente società e che la intestazione delle quote a tale [OSCURATO:PERSONA], moglie del Vitali, socio paritario dell'Occhipinti nel precedente sodalizio, celasse la reale appartenenza di esse proprio all'Occhipinti.

Sulla base degli elementi descritti la Corte di appello ha, in conclusione, annullato integralmente la confisca dell'immobile sito in Comiso, via san Biagio (sia per la parte intestata all'Occhipinti sia per quella in capo al Vitali), ha altresì annullato integralmente la confisca gr5 quote sociali della [OSCURATO:PERSONA], mentre per quanto riguarda quelle della [OSCURATO:PERSONA] ha annullato la confisca limitatamente alle quote originariamente riferite al solo Vitali, confermando nel resto il decreto emesso dal Tribunale di Catania in data 26 aprile 2021.

Avverso il predetto provvedimento ha interposto, a questo punto, ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, l'Occhipinti articolando tre motivi di censura.

Con il primo motivo di ricorso è censurato, sotto il profilo della violazione di legge, il provvedimento reso dalla Corte territoriale in relazione all'avvenuta affermazione della pericolosità sociale dell'Occhipinti, derivante dalla sua partecipazione ad un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, sebbene sia emerso dagli atti che questi avesse avuto solo rapporti con tale Battaglia, avendo, anzi, invitato quest'ultimo a non coinvolgere nei reciproci affari gli altri appartenenti al sodalizio criminoso di cui costui faceva parte.

Con il secondo motivo è censurata un'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato in ordine alla delimitazione temporale del periodo in cui è stata segnalata la pericolosità sociale del ricorrente; sostiene, infatti, la Corte territoriale che non può escludersi che detta delimitazione, contenuta fra l'aprile 2013 ed il gennaio 2014, sia difettiva in quanto, per un verso, le operazioni investigative hanno delineato una struttura che, rispetto al termine iniziale, era già pienamente operativa, mentre, per altro verso, la cessazione di esse non ha verosimilmente consentito di accertare la prosecuzione della medesima oltre la data sopra indicata; tale ragionamento è, ad avviso del ricorrente, viziato, dovendosi ritenere che l'attività captativa sia cessata ad una certa data non essendo state ravvisate ragioni per proseguirla; un diverso ordine di idee imporrebbe la prosecuzione sine die della captazione onde accertare la cessazione delle condotte criminose ovvero la presunzione della continuazione delle stesse.

Un tale tipo di ragionamento si caratterizzerebbe, secondo il ricorrente, per condurre alla violazione della normativa in materia di necessarietà della verifica dell'attuale pericolosità sociale per giustificare la misura di prevenzione.

Infine.con il terzo motivo di ricorso ci si duole dell'avvenuta conferma / della confisca dell'immobile sito in Comiso in contrada Mastrella nonché dell'autovettura Fiat 500L; osserva il ricorrente che non risponde al vero la circostanza che questi non abbia documentato le fonti da cui ha tratto la provvista per i predetti acquisti, avendo egli documentato il percepimento di regolare stipendio dal 2001 al 2005, che egli aveva potuto accantonare non avendo spese di sussistenza in quanto coabitante con i genitori, i quali avevano, peraltro, contribuito agli avvenuti acquisti dei beni di cui sopra; tali somme erano custodite in banca ed a mezzo di assegni bancari fu pagato l'acquisto del citato immobile.

Quanto all'automobile, essa era stata acquistata tramite finanziamento cui l'Occhipinti aveva avuto accesso e che, ove lo stesso avesse potuto disporre di entrate illecite, non gli sarebbe stato necessario.

Per le ragioni di cui sopra il ricorrente ha, pertanto, chiesto l'annullamento del provvedimento emesso dalla Corte di appello di Catania. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, solo parzialmente fondato„ pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti di quanto di ragione.

Con riferimento al primo motivo di ricorso si rileva che lo stesso, sviluppato sotto il versante della ritenuta violazione di legge per essere stata basata la affermazione in ordine alla pericolosità sociale dell'Occhipinti non su di una condanna penale divenuta definitiva per il reato di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 ma su elementi equivoci che avrebbero dovuto portare ad escludere la sua partecipazione alla associazione per delinquere di cui sopra, è infondato.

Infatti, diversamente da quanto appare ritenere il ricorrente, il requisito per la affermazione della pericolosità sociale del soggetto, elemento costitutivo al fini della adozione della misura di prevenzione della confisca prevista dal dlgs n. 159 del 2011 non è necessariamente ed indissolubilmente legato alla esistenza di una sentenza di condanna.

Come, infatti, questa Corte ha, ancora in tempi recentissimi, ulteriormente confermato, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente í fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Corte di cassazione, Sezione II penale, 7 febbraio 2022, n. 4191; idem Sezione II penale, 9 settembre 2021, n. 33533), con la sola eccezione della ipotesi in cui la sentenza resa in sede propriamente penale abbia radicalmente negato la sussistenza del fatto che assume rilevanza ai fini del giudizio prognostico (Corte di cassazione, Sezione V penale, 26 novembre 2018, n. 48090).

Nella fattispecie, la Corte etnea ha valorizzato la circostanza, non contestata nella sua materialità storica dalla ricorrente difesa, che l'Occhipinti fosse abituale acquirente, a fine di successivo spaccio, di un soggetto affiliato ad un gruppo criminale riconducibile a tale [OSCURATO:PERSONA].

A tale riguardo, cioè ad escludere la valenza di tale dato come dimostrativo della prossimità del proposto a tale gruppo criminoso, a nulla vale il dato, sostenuto in sede di ricorso, che l'Occhipinti trattasse solo con tale soggetto, essendo invece dimostrato, persino dagli elementi fattuali riportati nel ricorso introduttivo del presente giudizio (invero, il fatto che volesse trattare con il Battaglia e non volesse che questi gli portasse nessun altro, evidenzia la consapevolezza in capo all'Occhipinti, del fatto che il Battaglia fosse il terminale di una più articolata organizzazione, tanto che egli giunge a chiamare amici del Battaglia gli altri associati), che il proposto era perfettamente conscio dell'inserimento del Battaglia, il suo fornitore abituale di stupefacente, nella più ampia consorteria criminosa, in tale senso dimostrando di essere egli stesso partecipe di fatto degli interessi di quest'ultima; elemento quest'ultimo che giustifica la valutazione di pericolosità sociale formulata in sede di merito nei confronti del prevenuto.

Neppure alcun rilievo ha il fatto che, oltre che con Battaglia, il ricorrente non fosse in diretto contatto con altrq; associati, posto che - al di là del fatto che in almeno un'occasione è lo stesso ricorrente a riconoscere che il Battaglia si recò da lui accompagnato da altri sodali di spicco, essendo elemento del tutto secondario che gli stessi poi al momento dell'incontro siano rimasti all'interno dell'automobile con cui si erano recati sul posto - ai fini della consapevolezza della esistenza della associazione per delinquere - ed in tal senso è significativa la vicenda, non contestata, riportata nel decreto impugnato relativa ai fatto che il Battaglia sollecitava al ricorrente un pagamento in quanto sollecitato da "lo zio", essendo inequivocabilmente come tale definito il capo della consorteria criminosa, cui, pertanto, anche il ricorrente doveva ossequio ed obbedienza - non vi è la necessità di mutui rapporti fra tutti gli associati, essendo sufficiente che ogni singolo partecipe sappia di operare sinergicamente con una struttura dedita al crimine all'interno della quale egli, con la propria condotta, partecipa agli scopi.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.

Tralasciando, per il momento, il secondo motivo, di cui si tratterà infra, ritiene il Collegio che anche il terzo motivo di ricorso sia privo di pregio.

Con esso, infatti, il ricorrente ha lamentato, sostenendo che ciò sia frutto di erronea applicazione dell'art. 24 del dlgs n. 159 del 2011, la mancata revoca della confisca di un immobile e di un'automobile interamente intestati a lui e frutto di acquisti fatti nel "periodo sospetto".

Gli argomenti svolti dal ricorrente onde giustificare la legittimità della provvista necessaria per tali acquisti, legittimità esclusa dai giudici del merito, appaiono, oltre che francamente speciosi (si tratterebbe dei risparmi da lui fatti negli anni dal 2001 al 2005, cioè oltre 10 anni prima gli acquisti in questione, periodo in cui egli, abitando con i genitori, aveva dei costi ridotti di gestione del treno di vita; appare, infatti, oltre che indimostrato il frugale regime di vita all'epoca intrattenuto dal ricorrente, anche non determinato il quantum reddituale su cui l'uomo poteva, all'epoca /contare, onde potere verificare la congruità di tali somme rispetto agli esborsi successivamente operati; parimenti vaga è la indicazione relativa alla partecipazione dei genitori alle sue spese), anche del tutto generici atteso che l'affermazione in ordine alla possibilità per l'imputato di godere di depositi bancari e di fidi rilasciati dai medesimi istituti di credito, difetta di qualsivoglia specificità, non avendo il ricorrente precisato né presso quale banca egli tenesse custodito il suo denaro, né quale istituto bancario, ed eventualmente in che misura, abbia aperto linee di credito in suo favore.

Sotto il descritto profilo, pertanto, il motivo di impugnazione è del tutto inammissibile, stante la evidente genericità.

Riprendendo l'esame del secondo motivo di impugnazione, ritiene il Collegio che lo stesso, a differenza di quelli precedentemente esaminati/ sia fondato.

Infatti, in termini non solamente contraddittori, e quindi manifestamente illogici, ma anche assolutamente congetturali, pertanto privi di una qualche accettabile base dimostrativa, la Corte di appello di Catania ha considerato che, pur essendo collocato al di fuori del "periodo sospetto" il momento in cui il ricorrente ha proceduto alla costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] srl, non di meno le quote di spettanza dell'Occhipinti in tale compagine sociale potevano essere oggetto di confisca.

Premesso, infatti, che è stata la stessa Corte di appello di Catania che ha delimitato temporalmente il "periodo sospetto" durante il quale si sarebbe manifestata la pericolosità sociale del ricorrente nel lasso di tempo intercorrente fra l'aprile del 2013 ed il gennaio del 2014, appare contraddittoria l'affermazione secondo la quale, pur non essendo stata rilevata alcuna attività delittuosa da parte dell'Occhipinti in una fase temporale successiva a quella in questione, tuttavia i confini del "periodo sospetto" potevano essere "ragionevolmente dilatati in ragione del fatto che (...) la cessazione dell'attività captativa non ha consentito di accertare la prosecuzione della" condotta illecita.

Si tratta, come è evidente, di un argomento puramente ipotetico ed assertivo, non essendo ancorato né ad alcun dato reale, né, in realtà, ad una qualche massima di esperienza, laddove Si rifletta sulla circostanza che l'intero lasso di tempo interessato dal citato "periodo sospetto" è stato pari a circa 9 mesi, mentre la costituzione della società [OSCURATO:PERSONA], risalente al gennaio 2015, è intervenuta successivamente alla decorrenza di un lasso di tempo superiore alla intera durata del ricordato "periodo sospetto".

Deve, pertanto, rilevarsi che non sussiste neppure l'argomento, per vero neppure compiutamente sviluppato in sede di provvedimento impugnato, che ad una lunga militanza pregressa possa ragionevolmente accodarsi una non breve fase di disimpegno dalle precedenti condotte.

Nel caso che interessa vi sono elementi, rilevati dagli stessi giudici del merito, per asseverare una non particolarmente ampia durata della fase di pericolosità, mentre sussistono solo fattori congetturali per affermare - in termini non accettabili in quanto privi di obbiettiva concretezza dimostrativa - una sua prosecuzione per un periodo, anche se considerato singolarmente, ancora più lungo del precedente.

Nulla avendo la Corte territoriale rilevato in ordine alla possibile immediata derivazione della provvista, la cui entità non è stata per altro assolutamente indicata in sede di merito, necessaria per la costituzione della predetta società da fonti illecite, il provvedimento di confisca, limitatamente alla parte riguardante la ablazione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] già di pertinenza dell'Occhipinti deve essere annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, che riesaminerà, nei limiti di cui all'avvenuto annullamento, la confiscabilità del predetto bene già in disponibilità dell'Occhipinti.

PQM Annulla il decreto impugnato limitatamente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rg) il 18 marzo 1976; avverso il decreto n. 39/2021MPP della Corte di appello di Catania del 4 novembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]., Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] SERRAO d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento reso in data 4 novembre 2021, la Corte di appello di Catania - decidendo sul gravame presentato, per quanto ora interessa, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto 26 aprile 2021 con il quale il Tribunale di Catania aveva disposto, essendo stato ritenuto il predetto soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4, lettera b), del dlgs n. 159 del 2011, in danno del medesimo la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di taluni beni patrimoniali - ha parzialmente riformato il citato provvedimento priMigenio. Ha precisah? la Corte di appello che l'Occhipinti, nell'impugnare il provvedimento emesso dal Tribunale, aveva segnalato il fatto che non vi sarebbero stati in atti gli elementi per ritenere che l'appellante facesse partfdi un'associazione costituita per le finalità di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990; che neppure i precedenti penali dell'imputato avrebbero giustificato l'adozione della misura di prevenzione, non essendo emersi collegamenti fra l'Occhipinti ed organizzazioni dedite al traffico degli stupefacenti ma solamente con un singolo soggetto; che neppure era emerso che lo stesso avesse conseguito proventi illeciti derivanti dal commercio degli stupefacenti; che lo stesso, avendo iniziato a lavorare da giovane ed abitando con i propri genitori, aveva potuto accumulare danaro senza spenderne, investendolo poi, pur ricorrendo anche al credito bancario, nell'acquisto dei beni immobili oggetto di confisca; che aveva svolto, unitamente a tale [OSCURATO:PERSONA], attività nel settore del commercio di abbigliamento, costituendo, nel tempo, due redditizie società commerciali, i cui proventi gli avevano consentito l'acquisto di altri immobili, anche essi attinti dalla misura di prevenzione; che, in particolare un immobile, ubicato in Comiso, via [OSCURATO:PERSONA], era stato acquistato, fin dal 2010, in comproprietà con il Vitali, versando, in pari misura, un acconto di 50.000,00 euro ed accollandosi, sempre in pari quota con il socio, un preesistente mutuo bancario, i cui ratei, tuttavia, sono rimasti insoluti a causa della crisi del settore commerciale di sua appartenenza; che l'immobile di Conniso, contrada Mastrella, acquistato al termine del 2014, è stato pagato con danaro proveniente dalle lecite attività da lui svolte; che lo stesso ha comunque potuto godere di scoperture bancarie; che il tenore di vita della famiglia dell'Occhipinti ed i suoi costi, non sono stati parannetrati all'effettiva gestione familiare ma vi è stata la mera applicazione di tabelle statistiche; che i redditi da lui conseguiti nel tempo indicati dal Tribunale sono errati; che l'acquisto da lui operato di una autovettura, peraltro successivamente oggetto di furto regolarmente dal medesimo denunziato all'autorità di Polizia, è stato possibile previo accesso ad un finanziamento; che, infine, le sue quote della società [OSCURATO:PERSONA] sono state da lui cedute al Vitali, che ne è, pertanto, rimasto unico socio. A fonte di tali doglianze la Corte etnea ha osservato che, quanto alla pericolosità sociale dell'Occhipinti, la stessa era desumibile dalla circostanza che il predetto era acquirente abituale di un sodalizio criminoso dedito al traffico degli stupefacenti - del quale faceva parte, come l'Occhipinti ben sapeva, il suo fornitore - provvedendo quindi, anche presso l'esercizio commerciale di cui era titolare, alla rivendita al minuto dello stupefacente, giovandosi dei rapporti privilegiati che lo stesso aveva con la propria facoltosa clientela. Ha, altresì, aggiunto la Corte territoriale che, sebbene non vi fossero elementi per escludere una sua dilatazione, il lasso temporale di perimetrazione della pericolosità dell'Occhipinti andava individuato nel periodo intercorrente fra l'aprile del 2013 ed il gennaio del 2014. Ciò premesso, la Corte ha proseguito evidenziando la suscettibilità ad essere confiscati dei beni riconducibili all'Occhipinti acquistati nel predetto lasso temporale, ovvero successivamente ove fossero emersi elementi dimostrativi del fatto che gli stessi sono il frutto del reimpiego della provvista formatasi nel corso del periodo in questione. Sulla base di tale presupposto la Corte ha rilevato, quanto all'immobile ubicato in Comiso, via [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso era stato acquistato dal ricorrente in epoca sensibilmente anteriore al periodo in cui lo stesso avrebbe manifestato la sua pericolosità sociale, pertanto, in assenza delle condizioni legittimanti, non potendosi ritenere tale la sola sproporzione fra l'acquisto e le lecite entrate documentate dall'acquirente, la confisca del medesimo andava annullata. Con riferimento al secondo immobile oggetto della misura patrimoniale nonché con riferimento all'acquisto di un'autovettura, la Corte, rilevata la ascrivibilità temporale degli acquisti da parte dell'Occhipinti al "periodo sospetto", ha osservato la genericità della indicazione dell'origine della provvista necessaria per il pagamento dei relativi prezzi, non avendo il ricorrente indicato né dove fosse questa custodita prima di essere versata al predetto scopo né indicato quali fossero stati gli istituti bancari che gli avevano garantito idonee scoperture bancarie.Infine, riguardo alla confisca delle quote societarie riferite alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha osservato, quanto alla prima società, costituita nel gennaio 2015 - quindi in epoca successiva al "periodo sospetto", quando vi era una significativa sproporzione fra i redditi leciti prodotti e gli acquisti - che il ricorrente non ha indicato da quale fonte egli abbia prelevato le somme necessarie per la sottoscrizione del capitale sociale versato, di tal che essa ha ritenuto di dovere confermare la misura disposta a carico dell'Occhipinti. Quanto alla Ev&iWonSrli la Corte di Appello di Catania ha, invece, osservato che non vi erano elementi sufficienti per ritenere, come aveva, invece fatto il Tribunale, che la stessa fosse la prosecuzione operativa della precedente società e che la intestazione delle quote a tale [OSCURATO:PERSONA], moglie del Vitali, socio paritario dell'Occhipinti nel precedente sodalizio, celasse la reale appartenenza di esse proprio all'Occhipinti. Sulla base degli elementi descritti la Corte di appello ha, in conclusione, annullato integralmente la confisca dell'immobile sito in Comiso, via san Biagio (sia per la parte intestata all'Occhipinti sia per quella in capo al Vitali), ha altresì annullato integralmente la confisca gr5 quote sociali della [OSCURATO:PERSONA], mentre per quanto riguarda quelle della [OSCURATO:PERSONA] ha annullato la confisca limitatamente alle quote originariamente riferite al solo Vitali, confermando nel resto il decreto emesso dal Tribunale di Catania in data 26 aprile 2021. Avverso il predetto provvedimento ha interposto, a questo punto, ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, l'Occhipinti articolando tre motivi di censura. Con il primo motivo di ricorso è censurato, sotto il profilo della violazione di legge, il provvedimento reso dalla Corte territoriale in relazione all'avvenuta affermazione della pericolosità sociale dell'Occhipinti, derivante dalla sua partecipazione ad un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, sebbene sia emerso dagli atti che questi avesse avuto solo rapporti con tale Battaglia, avendo, anzi, invitato quest'ultimo a non coinvolgere nei reciproci affari gli altri appartenenti al sodalizio criminoso di cui costui faceva parte. Con il secondo motivo è censurata un'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato in ordine alla delimitazione temporale del periodo in cui è stata segnalata la pericolosità sociale del ricorrente; sostiene, infatti, la Corte territoriale che non può escludersi che detta delimitazione, contenuta fra l'aprile 2013 ed il gennaio 2014, sia difettiva in quanto, per un verso, le operazioni investigative hanno delineato una struttura che, rispetto al termine iniziale, era già pienamente operativa, mentre, per altro verso, la cessazione di esse non ha verosimilmente consentito di accertare la prosecuzione della medesima oltre la data sopra indicata; tale ragionamento è, ad avviso del ricorrente, viziato, dovendosi ritenere che l'attività captativa sia cessata ad una certa data non essendo state ravvisate ragioni per proseguirla; un diverso ordine di idee imporrebbe la prosecuzione sine die della captazione onde accertare la cessazione delle condotte criminose ovvero la presunzione della continuazione delle stesse. Un tale tipo di ragionamento si caratterizzerebbe, secondo il ricorrente, per condurre alla violazione della normativa in materia di necessarietà della verifica dell'attuale pericolosità sociale per giustificare la misura di prevenzione. Infine.con il terzo motivo di ricorso ci si duole dell'avvenuta conferma / della confisca dell'immobile sito in Comiso in contrada Mastrella nonché dell'autovettura Fiat 500L; osserva il ricorrente che non risponde al vero la circostanza che questi non abbia documentato le fonti da cui ha tratto la provvista per i predetti acquisti, avendo egli documentato il percepimento di regolare stipendio dal 2001 al 2005, che egli aveva potuto accantonare non avendo spese di sussistenza in quanto coabitante con i genitori, i quali avevano, peraltro, contribuito agli avvenuti acquisti dei beni di cui sopra; tali somme erano custodite in banca ed a mezzo di assegni bancari fu pagato l'acquisto del citato immobile. Quanto all'automobile, essa era stata acquistata tramite finanziamento cui l'Occhipinti aveva avuto accesso e che, ove lo stesso avesse potuto disporre di entrate illecite, non gli sarebbe stato necessario. Per le ragioni di cui sopra il ricorrente ha, pertanto, chiesto l'annullamento del provvedimento emesso dalla Corte di appello di Catania. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, solo parzialmente fondato„ pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti di quanto di ragione. Con riferimento al primo motivo di ricorso si rileva che lo stesso, sviluppato sotto il versante della ritenuta violazione di legge per essere stata basata la affermazione in ordine alla pericolosità sociale dell'Occhipinti non su di una condanna penale divenuta definitiva per il reato di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 ma su elementi equivoci che avrebbero dovuto portare ad escludere la sua partecipazione alla associazione per delinquere di cui sopra, è infondato. Infatti, diversamente da quanto appare ritenere il ricorrente, il requisito per la affermazione della pericolosità sociale del soggetto, elemento costitutivo al fini della adozione della misura di prevenzione della confisca prevista dal dlgs n. 159 del 2011 non è necessariamente ed indissolubilmente legato alla esistenza di una sentenza di condanna. Come, infatti, questa Corte ha, ancora in tempi recentissimi, ulteriormente confermato, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente í fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Corte di cassazione, Sezione II penale, 7 febbraio 2022, n. 4191; idem Sezione II penale, 9 settembre 2021, n. 33533), con la sola eccezione della ipotesi in cui la sentenza resa in sede propriamente penale abbia radicalmente negato la sussistenza del fatto che assume rilevanza ai fini del giudizio prognostico (Corte di cassazione, Sezione V penale, 26 novembre 2018, n. 48090). Nella fattispecie, la Corte etnea ha valorizzato la circostanza, non contestata nella sua materialità storica dalla ricorrente difesa, che l'Occhipinti fosse abituale acquirente, a fine di successivo spaccio, di un soggetto affiliato ad un gruppo criminale riconducibile a tale [OSCURATO:PERSONA]. A tale riguardo, cioè ad escludere la valenza di tale dato come dimostrativo della prossimità del proposto a tale gruppo criminoso, a nulla vale il dato, sostenuto in sede di ricorso, che l'Occhipinti trattasse solo con tale soggetto, essendo invece dimostrato, persino dagli elementi fattuali riportati nel ricorso introduttivo del presente giudizio (invero, il fatto che volesse trattare con il Battaglia e non volesse che questi gli portasse nessun altro, evidenzia la consapevolezza in capo all'Occhipinti, del fatto che il Battaglia fosse il terminale di una più articolata organizzazione, tanto che egli giunge a chiamare amici del Battaglia gli altri associati), che il proposto era perfettamente conscio dell'inserimento del Battaglia, il suo fornitore abituale di stupefacente, nella più ampia consorteria criminosa, in tale senso dimostrando di essere egli stesso partecipe di fatto degli interessi di quest'ultima; elemento quest'ultimo che giustifica la valutazione di pericolosità sociale formulata in sede di merito nei confronti del prevenuto. Neppure alcun rilievo ha il fatto che, oltre che con Battaglia, il ricorrente non fosse in diretto contatto con altrq; associati, posto che - al di là del fatto che in almeno un'occasione è lo stesso ricorrente a riconoscere che il Battaglia si recò da lui accompagnato da altri sodali di spicco, essendo elemento del tutto secondario che gli stessi poi al momento dell'incontro siano rimasti all'interno dell'automobile con cui si erano recati sul posto - ai fini della consapevolezza della esistenza della associazione per delinquere - ed in tal senso è significativa la vicenda, non contestata, riportata nel decreto impugnato relativa ai fatto che il Battaglia sollecitava al ricorrente un pagamento in quanto sollecitato da "lo zio", essendo inequivocabilmente come tale definito il capo della consorteria criminosa, cui, pertanto, anche il ricorrente doveva ossequio ed obbedienza - non vi è la necessità di mutui rapporti fra tutti gli associati, essendo sufficiente che ogni singolo partecipe sappia di operare sinergicamente con una struttura dedita al crimine all'interno della quale egli, con la propria condotta, partecipa agli scopi. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato. Tralasciando, per il momento, il secondo motivo, di cui si tratterà infra, ritiene il Collegio che anche il terzo motivo di ricorso sia privo di pregio. Con esso, infatti, il ricorrente ha lamentato, sostenendo che ciò sia frutto di erronea applicazione dell'art. 24 del dlgs n. 159 del 2011, la mancata revoca della confisca di un immobile e di un'automobile interamente intestati a lui e frutto di acquisti fatti nel "periodo sospetto". Gli argomenti svolti dal ricorrente onde giustificare la legittimità della provvista necessaria per tali acquisti, legittimità esclusa dai giudici del merito, appaiono, oltre che francamente speciosi (si tratterebbe dei risparmi da lui fatti negli anni dal 2001 al 2005, cioè oltre 10 anni prima gli acquisti in questione, periodo in cui egli, abitando con i genitori, aveva dei costi ridotti di gestione del treno di vita; appare, infatti, oltre che indimostrato il frugale regime di vita all'epoca intrattenuto dal ricorrente, anche non determinato il quantum reddituale su cui l'uomo poteva, all'epoca /contare, onde potere verificare la congruità di tali somme rispetto agli esborsi successivamente operati; parimenti vaga è la indicazione relativa alla partecipazione dei genitori alle sue spese), anche del tutto generici atteso che l'affermazione in ordine alla possibilità per l'imputato di godere di depositi bancari e di fidi rilasciati dai medesimi istituti di credito, difetta di qualsivoglia specificità, non avendo il ricorrente precisato né presso quale banca egli tenesse custodito il suo denaro, né quale istituto bancario, ed eventualmente in che misura, abbia aperto linee di credito in suo favore. Sotto il descritto profilo, pertanto, il motivo di impugnazione è del tutto inammissibile, stante la evidente genericità. Riprendendo l'esame del secondo motivo di impugnazione, ritiene il Collegio che lo stesso, a differenza di quelli precedentemente esaminati/ sia fondato. Infatti, in termini non solamente contraddittori, e quindi manifestamente illogici, ma anche assolutamente congetturali, pertanto privi di una qualche accettabile base dimostrativa, la Corte di appello di Catania ha considerato che, pur essendo collocato al di fuori del "periodo sospetto" il momento in cui il ricorrente ha proceduto alla costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] srl, non di meno le quote di spettanza dell'Occhipinti in tale compagine sociale potevano essere oggetto di confisca. Premesso, infatti, che è stata la stessa Corte di appello di Catania che ha delimitato temporalmente il "periodo sospetto" durante il quale si sarebbe manifestata la pericolosità sociale del ricorrente nel lasso di tempo intercorrente fra l'aprile del 2013 ed il gennaio del 2014, appare contraddittoria l'affermazione secondo la quale, pur non essendo stata rilevata alcuna attività delittuosa da parte dell'Occhipinti in una fase temporale successiva a quella in questione, tuttavia i confini del "periodo sospetto" potevano essere "ragionevolmente dilatati in ragione del fatto che (...) la cessazione dell'attività captativa non ha consentito di accertare la prosecuzione della" condotta illecita. Si tratta, come è evidente, di un argomento puramente ipotetico ed assertivo, non essendo ancorato né ad alcun dato reale, né, in realtà, ad una qualche massima di esperienza, laddove Si rifletta sulla circostanza che l'intero lasso di tempo interessato dal citato "periodo sospetto" è stato pari a circa 9 mesi, mentre la costituzione della società [OSCURATO:PERSONA], risalente al gennaio 2015, è intervenuta successivamente alla decorrenza di un lasso di tempo superiore alla intera durata del ricordato "periodo sospetto". Deve, pertanto, rilevarsi che non sussiste neppure l'argomento, per vero neppure compiutamente sviluppato in sede di provvedimento impugnato, che ad una lunga militanza pregressa possa ragionevolmente accodarsi una non breve fase di disimpegno dalle precedenti condotte. Nel caso che interessa vi sono elementi, rilevati dagli stessi giudici del merito, per asseverare una non particolarmente ampia durata della fase di pericolosità, mentre sussistono solo fattori congetturali per affermare - in termini non accettabili in quanto privi di obbiettiva concretezza dimostrativa - una sua prosecuzione per un periodo, anche se considerato singolarmente, ancora più lungo del precedente. Nulla avendo la Corte territoriale rilevato in ordine alla possibile immediata derivazione della provvista, la cui entità non è stata per altro assolutamente indicata in sede di merito, necessaria per la costituzione della predetta società da fonti illecite, il provvedimento di confisca, limitatamente alla parte riguardante la ablazione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] già di pertinenza dell'Occhipinti deve essere annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, che riesaminerà, nei limiti di cui all'avvenuto annullamento, la confiscabilità del predetto bene già in disponibilità dell'Occhipinti. PQM Annulla il decreto impugnato limitatamente a
Decreto Cassazione n. 32181/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris