CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 23186/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23463-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] processo per rinuncia R.G.N.23463/2021 Cron. Rep. Ud.26/06/2024 CC avverso la sentenza n. 560/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/07/2021 R.G.N. 529/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza8 luglio 2021, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e condannato il lavoratore alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore della società datrice: così riformando in punto spese di giudizio la sentenza di primo grado (che le aveva invece compensate tra le parti), di rigetto della sua impugnazione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimatogli il 13 luglio 2018 per decadenza; 2. con atto notificato il 3 settembre 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui la società ha resistito con controricorso; 3. prima dell’odierna adunanza, il ricorrente ha notificato atto di rinuncia in data 17 giugno 2024, sottoscritto dal suo difensore munito di idonea procura speciale, cui la controricorrente non ha aderito, insistendo con nota del 19 giugno 2024 per la condanna di controparte alla rifusione, in proprio favore, delle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari; 4. l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 18 settembre 2008, n. 23840; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971), nel caso di specie espressamente richiesta; 5. sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, con la condanna del rinunciante alle spese del giudizio in favore della controricorrente, a norma dell'art. 391, secondo comma c.p.c., con distrazione in favore dei difensori antistatari, secondo la loro richiesta; 6. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002; 7. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il processo e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge, con distrazione in favore dei dife