CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09053/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 1-bis, comma 12, del d.l. 24 giugno 2014, n. 9, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116, 52 Reg. CE n. 796/2024, 60 Reg. CE n. 1122/2009, 321 cod. proc. pen., 640-bis cod. pen., 832 cod. civ., 42 Cost., 17 Carta di Nizza, all. 1 CEDU. Assumeva che era sussistente il fumus commissi delicti in relazione all’ipotizzato reato di truffa aggravata e che nella specie l’artifizio era consistito nell’avere il Varallo dichiarato falsamente di essere stato autorizzato dai proprietari a portare gli animali al pascolo sui loro terreni, laddove i medesimi, sentiti a sommarie informazioni, avevano tutti negato la circostanza. Deduceva che l’esonero dalla allegazione del titolo di conduzione dei terreni, previsto dal più volte menzionato art. 1-bis, non equivaleva alla spettanza del finanziamento pubblico in carenza sostanziale di tale titolo. Assumeva che la corretta interpretazione della citata disposizione non consentiva all’interessato di beneficiare di contributi in relazione a terreni occupati senza il consenso dei proprietari, considerato che: - l’esonero dalla allegazione del tito lo di conduzione dei terreni era previsto dalla norma solo ai limitati fini della costituzione del fascicolo aziendale; - la circolare emessa dall’AGEA al riguardo, con riferimento al titolo di conduzione dei terreni, utilizzava il termine “produrre”, e non il termine “disporre”, facendo intendere che il soggetto che accedeva al contributo pubblico doveva essere munito di tale titolo; - una diversa interpretazione della norma portava necessariamente a un irragionevole sacrificio del diritto di proprietà dei terreni occupati per il pascolo. 3. Con memoria depositata il 25 novembre 2025 la difesa del Varallo chiedeva che il ricorso del Pubblico Ministero venisse dichiarato inammissibile deducendo il difetto di legittimazione del Pubblico Ministero ricorrente sul rilievo che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, assorbente motivo di inammissibilità del ricorso era costituito dal fatto che il Pubblico Ministero legittimato a proporre ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso i provvedimenti di sequestro preventivo era il Pubblico Ministero presso il Tribunale che aveva pronunciato l’ordinanza impugnata, e non il Pubblico Ministero che aveva chiesto l’applicazione della misura cautelare, così che nel caso di specie il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona non era legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di L’Aquila. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché è stato proposto da soggetto non legittimato. Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento di tale sequestro, poiché la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (v., ex multis, Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, Arlia, Rv. 272858 – 01; in motivazione, la Corte ha chiarito che, in tema di misure cautelari reali, l'art.325 cod. proc. pen. non richiama nè riproduce la specifica previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale; conf. n. 18821/2018, non massimata). Nel caso di specie il ricorso è stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, non legittimato in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale di L’Aquila in funzione di giudice della cautela. Ulteriore motivo di inammissibilità è costituito dal fatto che il Pubblico Ministero ricorrente si è limitato a contestare il mancato riconoscimento del fumus commissi delicti e non ha prospettato alcunché in relazione al periculum in mora (v., ex multis, Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, Mazza, Rv. 285867 – 01, che ha statuito che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di accoglimento, per la ritenuta insussistenza del "fumus commissi delicti", del riesame cautelare promosso nei confronti del decreto di sequestro preventivo nel caso in cui la parte ricorrente si sia limitata a contestare il mancato riconoscimento dell'anzidetto requisito, senza nulla prospettare in ordine al "periculum in mora", posto che l'accoglimento dell'impugnativa in ordine al solo motivo dedotto non condurrebbe all'applicazione della misura reale, risultando inidoneo al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l'impugnante). 2. Alla stregua di tali rilievi il rico rso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 11/12/2