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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 dicembre 2018

Cassazione n. 34771/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20029/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina e rappresenta e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro FACOLTA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (FNTLCN65TO3H501A), che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 9398/2018, depositata il 21/12/2018. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Teologia ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'i.c.i. dovuta per l'anno 2011.

All'esito di un provvedimento di autotutela parziale l'oggetto del giudizio risulta circoscritto agli immobili ubicati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.11 ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado, riconoscendosi l'esenzione ex art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992 (spettante relativamente agli immobili destinati ad abitazione dei membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari), ma affermandosi che la ricorrente avrebbe, comunque, dovuto presentare la dichiarazione. 3.L'appello di [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato.

Nella sentenza si legge che l'ospitalità è diretta ai pastori, alle loro famiglie ed ai docenti e discenti ed è, dunque, connessa alla loro formazione religiosa ed è del tutto gratuita.

In ordine alla gratuità è specificato che "la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che gli immobili sono concessi in uso gratuito od utilizzati direttamente dalla Facoltà medesima.

Nessun dato o elemento addotto da [OSCURATO:PERSONA] ha smentito tali circostanze".

Si è, infine, aggiunto che "gli alloggi di docenti e discenti fanno corpo unico con la sede della facoltà e della biblioteca". 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, [OSCURATO:PERSONA] ha formulato ricorso per cassazione.

4. La contribuente ha resistito con controricorso, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

5. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del 4 novembre 2022.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato la violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., del combinato disposto degli artt. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 e 2697 cod.civ., art. 4 del d.m. n. 2000 del 2012, atteso che, alla luce dei precedenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5062, 5063 e 5064 del 2015), la destinazione degli immobili di proprietà di un ente religioso ad abitazione per gli appartenenti all'ordine religioso ed, a maggior ragione, ai docenti e discenti della facoltà gestita dall'ente non è, da sola, presupposto dell'esenzione.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell'art. 2697 cod.civ., atteso che l'onere della prova dei presupposti dell'esenzione incombe sulla contribuente, che, nel caso dì specie, si è limitata a produrre i certificati di residenza dei docenti, mentre non incombe sull'ente impositore l'onere della prova contraria. 3.1 due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, vertendo sul medesimo oggetto e denunciando, in parte, la violazione della stessa norma (art. 2697 cod.civ.), sono fondati, in quanto l'applicazione dell'esenzione non è stata preceduta da un puntuale accertamento del fatto, svolto conformemente alle regole di ripartizione dell'onere probatorio.

In primo luogo dalla sentenza impugnata non emerge se gli immobili in esame sono destinati unicamente ed esclusivamente ad alloggio di membri dell'ordine religioso valdese.

Si evince piuttosto, in modo generico ed impreciso, che una parte degli immobili è destinata ad alloggi dei docenti e discenti dell'università, mentre altra parte all'attività didattica e alla biblioteca ("gli alloggi di docenti e discenti fanno corpo unico con la sede della facoltà e la biblioteca"), senza alcun chiarimento sul rapporto (anche quantitativo) tra le due destinazioni, non comprendendosi, quindi, se l'esenzione sia stata riconosciuta per l'attività recettíva o anche per l'attività didattica e se quest'ultima sia stata esercitata in modo non commerciale.

Inoltre, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto sufficiente la mera allegazione della gratuità dell'ospitalità da parte della contribuente, addossando l'onere della prova contraria al Comune ("la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che gli immobili sono concessi in uso gratuito od utilizzati direttamente dalla Facoltà medesima.

Nessun dato o elemento addotto da [OSCURATO:PERSONA] ha smentito tali circostanze"), non avendo indicati né indizi né argomenti di prova a conferma della gratuità dell'ospitalità, oggetto di contestazione da parte del Comune, che, in senso contrario, ha addotto l'onerosità dell'attività di docenza e di quella didattica.

Al contrario, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza dì legittimità, in tema di ICI, il requisito oggettivo necessario ai finì dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di natura ricettiva senza le modalità di un'attività commerciale - va accertato in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente (tra le tante, Sez. 6 - 5, n. 19072 del 16/07/2019, Rv. 654737 - 01).

Deve precisarsi che la gratuità dell'ospitalità offerta si traduce in un fatto negativo e, cioè, nell'assenza della percezione di un corrispettivo da parte dei soggetti ospitati.

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art.2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto " fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.

Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Sez. 6 - 3, n. 8018 del 22/03/2021, Rv. 660986 - 01).4.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, anche ai fini della regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20029/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina e rappresenta e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro FACOLTA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (FNTLCN65TO3H501A), che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 9398/2018, depositata il 21/12/2018. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Teologia ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'i.c.i. dovuta per l'anno 2011. All'esito di un provvedimento di autotutela parziale l'oggetto del giudizio risulta circoscritto agli immobili ubicati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.11 ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado, riconoscendosi l'esenzione ex art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992 (spettante relativamente agli immobili destinati ad abitazione dei membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari), ma affermandosi che la ricorrente avrebbe, comunque, dovuto presentare la dichiarazione. 3.L'appello di [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato. Nella sentenza si legge che l'ospitalità è diretta ai pastori, alle loro famiglie ed ai docenti e discenti ed è, dunque, connessa alla loro formazione religiosa ed è del tutto gratuita. In ordine alla gratuità è specificato che "la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che gli immobili sono concessi in uso gratuito od utilizzati direttamente dalla Facoltà medesima. Nessun dato o elemento addotto da [OSCURATO:PERSONA] ha smentito tali circostanze". Si è, infine, aggiunto che "gli alloggi di docenti e discenti fanno corpo unico con la sede della facoltà e della biblioteca". 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, [OSCURATO:PERSONA] ha formulato ricorso per cassazione. 4. La contribuente ha resistito con controricorso, sostenendo l'infondatezza del ricorso. 5. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del 4 novembre 2022.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato la violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., del combinato disposto degli artt. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 e 2697 cod.civ., art. 4 del d.m. n. 2000 del 2012, atteso che, alla luce dei precedenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5062, 5063 e 5064 del 2015), la destinazione degli immobili di proprietà di un ente religioso ad abitazione per gli appartenenti all'ordine religioso ed, a maggior ragione, ai docenti e discenti della facoltà gestita dall'ente non è, da sola, presupposto dell'esenzione. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell'art. 2697 cod.civ., atteso che l'onere della prova dei presupposti dell'esenzione incombe sulla contribuente, che, nel caso dì specie, si è limitata a produrre i certificati di residenza dei docenti, mentre non incombe sull'ente impositore l'onere della prova contraria. 3.1 due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, vertendo sul medesimo oggetto e denunciando, in parte, la violazione della stessa norma (art. 2697 cod.civ.), sono fondati, in quanto l'applicazione dell'esenzione non è stata preceduta da un puntuale accertamento del fatto, svolto conformemente alle regole di ripartizione dell'onere probatorio. In primo luogo dalla sentenza impugnata non emerge se gli immobili in esame sono destinati unicamente ed esclusivamente ad alloggio di membri dell'ordine religioso valdese. Si evince piuttosto, in modo generico ed impreciso, che una parte degli immobili è destinata ad alloggi dei docenti e discenti dell'università, mentre altra parte all'attività didattica e alla biblioteca ("gli alloggi di docenti e discenti fanno corpo unico con la sede della facoltà e la biblioteca"), senza alcun chiarimento sul rapporto (anche quantitativo) tra le due destinazioni, non comprendendosi, quindi, se l'esenzione sia stata riconosciuta per l'attività recettíva o anche per l'attività didattica e se quest'ultima sia stata esercitata in modo non commerciale. Inoltre, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto sufficiente la mera allegazione della gratuità dell'ospitalità da parte della contribuente, addossando l'onere della prova contraria al Comune ("la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che gli immobili sono concessi in uso gratuito od utilizzati direttamente dalla Facoltà medesima. Nessun dato o elemento addotto da [OSCURATO:PERSONA] ha smentito tali circostanze"), non avendo indicati né indizi né argomenti di prova a conferma della gratuità dell'ospitalità, oggetto di contestazione da parte del Comune, che, in senso contrario, ha addotto l'onerosità dell'attività di docenza e di quella didattica. Al contrario, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza dì legittimità, in tema di ICI, il requisito oggettivo necessario ai finì dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di natura ricettiva senza le modalità di un'attività commerciale - va accertato in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente (tra le tante, Sez. 6 - 5, n. 19072 del 16/07/2019, Rv. 654737 - 01). Deve precisarsi che la gratuità dell'ospitalità offerta si traduce in un fatto negativo e, cioè, nell'assenza della percezione di un corrispettivo da parte dei soggetti ospitati. L'onere probatorio gravante, a norma dell'art.2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto " fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Sez. 6 - 3, n. 8018 del 22/03/2021, Rv. 660986 - 01).4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, anche ai fini della regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazi
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