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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 47650/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 06/05/2022, la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del 31/05/2021 del Tribunale di Taranto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione in concorso di un'autovettura.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata (con riferimento agli artt.125, 129 e 546 cod. proc. pen.) con riguardo alla mancata declaratoria di cause di non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti, a pena d'inammissibilità, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base della censura formulata - essendosi il ricorrente limitato a contestare, del tutto genericamente, che la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, non avrebbe compiuto la verifica della sussistenza delle predette cause di non punibilità, senza neppure indicare esattamente quali esse sarebbero state e da quali elementi sarebbero risultate - così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 06/05/2022, la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del 31/05/2021 del Tribunale di Taranto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione in concorso di un'autovettura. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata (con riferimento agli artt.125, 129 e 546 cod. proc. pen.) con riguardo alla mancata declaratoria di cause di non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti, a pena d'inammissibilità, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base della censura formulata - essendosi il ricorrente limitato a contestare, del tutto genericamente, che la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, non avrebbe compiuto la verifica della sussistenza delle predette cause di non punibilità, senza neppure indicare esattamente quali esse sarebbero state e da quali elementi sarebbero risultate - così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 47650/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris