CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Lucera del 1 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, il Giudice di pace, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa avesse trovato plurimi riscontri, dichiarativi e logici, al contrario di quella opposta, sostenuta dal teste indotto dalla difesa, la cui deposizione aveva mostrato evidenti discrasie fattuali e logiche; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] P911a--,- cl_kkev DE p0' %[OSCURATO:PERSONA] CANCrl LERIAIL