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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16278/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso )2 Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Rieti di applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Lococo era stato sottoposto alla misura cautelare a seguito di arresto in flagranza in data 8.12.2021, dopo che, nell'auto da lui condotta e sulla quale viaggiava [OSCURATO:PERSONA], erano stati rinvenuti, sotto il sedile lato passeggero, circa 3 chilogrammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish.

2. Contro l'ordinanza, la difesa del ricorrente ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Lamenta il ricorrente, richiamando il dettato di cui all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen, che il Tribunale avrebbe motivato il coinvolgimento di Lococo nella detenzione della droga trovata nella sua auto in maniera apodittica e si sarebbe limitato a riprendere gli argomenti svolti dal Gip nell'ordinanza primigenia, senza considerare le deduzioni della difesa.

In particolare il Tribunale non avrebbe adeguatamente replicato al motivo dedotto nell'impugnazione per cui era verosimile che il ricorrente fosse andato ad Orte a prendere un amico di vecchia data, utilizzando l'unica auto di cui disponeva, ovvero quella paterna, senza sapere nulla della droga che questi aveva con sé, e non avrebbe considerato che il nervosismo palesato da Lococo al momento del controllo era giustificato, a fronte della perquisizione svolta in piena notte dalle forze dell'ordine.

Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale, nella valutazione della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati analoghi a quello per cui si procede, avrebbe omesso di considerare che Lococo è studente universitario infraventicinquenne, residente con i genitori, incensurato ed immune da pendenze.

Inoltre il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla proporzionalità della misura applicata rispetto alla gravità dei fatti, anche nel raffronto con la posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato attinto da medesima misura, nonostante si fosse assunto la responsabilità della detenzione della droga e fosse gravato da condanne per i delitti di rapina ed evasione.3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni di legge Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario ripercorrendo le fasi dell'arresto in flagranza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quando personale della [OSCURATO:PERSONA], lungo la diramazione della A/1, aveva sottoposto a controllo l'autovettura Peugeot 208, condotta da Lococo e sulla quale viaggiava [OSCURATO:PERSONA] seduto sul sedile passeggero: poiché i due avevano manifestato segni di nervosismo, gli agenti avevano eseguito una perquisizione di iniziativa ed avevano così rinvenuto sotto il sedile anteriore lato passeggero una busta contenente 3 chilogrammi di hashish suddivisi in n. 30 panetti di gr. 100 ciascuno.

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, in sede di udienza di convalida dell'arresto, Lococo con spontanee dichiarazioni aveva riferito di non aver compreso il motivo del fermo e di non sapere che cosa contenesse la busta rinvenuta sull'auto, mentre il coindagato [OSCURATO:PERSONA], sempre con spontanee dichiarazioni, aveva ammesso di avere fatto «una stupida.ggine» e di essersi fatto venire a prendere dall'amico Giovanni.

Sulla base di tali risultanze i giudici hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, per aver fornito un contributo causale determinante alla commissione del reato attraverso la messa a disposizione della autovettura del padre per il trasporto dello stupefacente.

La versione difensiva- secondo i giudici- non poteva scalfire il quadro indiziario.

Non era verosimile, infatti, che Lococo non si fosse accorto della busta contenente trenta panetti di hashish e quindi necessariamente voluminosa, riposta dall'amico sotto il sedile.

Inoltre le stesse circostanze dell' azione (ovvero il fatto che Lococo fosse partito da Roma, ove risiede, la sera dell'8 dicembre, con la macchina del padre per raggiungere di notte ad Orte l'amico, qià condannato in ordine ai reati di rapina ed evasione) dimostravano la consapevolezza in capo al ricorrente di dover garantire all'amico il supporto per qualcosa che, in assenza di spiegazioni alternative, non poteva che essere il trasporto dello stupefacente.

Infine l'atteggiamento serbato dal Lococo all'atto del controllo, definito nel verbale di arresto come di nervosismo, refrattarietà al controllo e scarsa collaborazione, e non semplicemente di stupore e sorpresa, era indicativo del fatto che egli fosse consapevole di detenere droga.

Quanto al quadro cautelare, i giudici hanno ritenuto sussistente il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati analoghi a quello per cui si procede argomentando che, nonostante la incensuratezza e l'assenza di pendenze, le modalità del fatto, ed in particolare il quantitativo significativo di droga detenuto e l'essere avvenuto il trasporto in ora notturna a partire da un luogo distante dall'abitazione del ricorrente, deponevano per un'attività posta in essere in modo professionale e per il suo inserimento in un più vasto circuito criminale.

I giudici hanno anche ritenuto che misure meno afflittive, ed in particolare misure non custodiali, non erano idonee alla salvaguardia delle predette esigenze, in quanto, consentendo libertà di movimento, non potevano impedire la prosecuzione della attività delittuosa.

3. I motivi sono entrambi manifestamente infondati.

E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976 - 01).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori.

Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Il ricorrente, nel censurare la ritenuta gravità indiziaria, ha in primo luogo invocato la violazione dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. sostenendo che gli indizi non sarebbero gravi, precisi e concordanti, e non tenendo conto che tale disposizione riguarda i criteri di valutazione della prova nel giudizio sulla responsabilità e non già della gravità indiziaria in sede cautelare.

Questa stessa sezione della Corte ha, infatti, stabilito che ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli.

I necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019; Sez. 4 n. 17247 del 14/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276364).

Inoltre il ricorrente ha omesso un effettivo confronto con i motivi della decisione, che ha contestato opponendo una difforme lettura dei dati, in questa sede non consentita a fronte di una motivazione logica, congrua e non contraddittoria, basata su elementi di fatto specificamente indicati e adeguatamente vagliati.

La gravità indiziaria in ordine al coinvolgimento di Lococolo nella detenzione e nel trasporto della sostanza stupefacente è stata ritenuta dal Tribunale attraverso la ricostruzione dell'episodio e attraverso le confutazione dei motivi formulati dall'indagato già in sede di impugnazione, con argomenti che, in quanto logici e ancorati ad elementi presenti in atti, non sono censurabili La concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione di reati analoghi e la inidoneità di misure meno afflittive alla salvaguardia delle esigenze cautelari è stata ritenuta dal Tribunale attraverso la valutazione delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato, come data desumere dall'episodio in contestazione, rispetto ai quali la giovane età e la incensuratezza sono destinati a recedere.

La motivazione adottata è in linea con i principi del diritto vivente, ovvero con l'interpretazione elaborata da questa Corte dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo la quale il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa essere formulata una prognosi di ricaduta nel reato fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Anche la doglianza relativa alla mancata differenziazione del trattamento cautelare del ricorrente rispetto a quello del coindagato, è priva di qualsiasi fondamento, avendo il Tribunale, così come doveroso, compiuto valutazioni individualizzate.

In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato deve ritenersi autonoma, in quanto la valutazione da esprimere si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo offerto da ognuno dei concorrenti alla realizzazione dell'illecito, anche su profili attinenti alla personalità del singolo (in tal senso sez 3 n. 7784 del 28701/2020, Mazza, Rv 27825).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. Cost. n. 186/2000) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso )2 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Rieti di applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Lococo era stato sottoposto alla misura cautelare a seguito di arresto in flagranza in data 8.12.2021, dopo che, nell'auto da lui condotta e sulla quale viaggiava [OSCURATO:PERSONA], erano stati rinvenuti, sotto il sedile lato passeggero, circa 3 chilogrammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish. 2. Contro l'ordinanza, la difesa del ricorrente ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Lamenta il ricorrente, richiamando il dettato di cui all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen, che il Tribunale avrebbe motivato il coinvolgimento di Lococo nella detenzione della droga trovata nella sua auto in maniera apodittica e si sarebbe limitato a riprendere gli argomenti svolti dal Gip nell'ordinanza primigenia, senza considerare le deduzioni della difesa. In particolare il Tribunale non avrebbe adeguatamente replicato al motivo dedotto nell'impugnazione per cui era verosimile che il ricorrente fosse andato ad Orte a prendere un amico di vecchia data, utilizzando l'unica auto di cui disponeva, ovvero quella paterna, senza sapere nulla della droga che questi aveva con sé, e non avrebbe considerato che il nervosismo palesato da Lococo al momento del controllo era giustificato, a fronte della perquisizione svolta in piena notte dalle forze dell'ordine. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura. Lamenta il ricorrente che il Tribunale, nella valutazione della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati analoghi a quello per cui si procede, avrebbe omesso di considerare che Lococo è studente universitario infraventicinquenne, residente con i genitori, incensurato ed immune da pendenze. Inoltre il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla proporzionalità della misura applicata rispetto alla gravità dei fatti, anche nel raffronto con la posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato attinto da medesima misura, nonostante si fosse assunto la responsabilità della detenzione della droga e fosse gravato da condanne per i delitti di rapina ed evasione.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni di legge Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario ripercorrendo le fasi dell'arresto in flagranza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quando personale della [OSCURATO:PERSONA], lungo la diramazione della A/1, aveva sottoposto a controllo l'autovettura Peugeot 208, condotta da Lococo e sulla quale viaggiava [OSCURATO:PERSONA] seduto sul sedile passeggero: poiché i due avevano manifestato segni di nervosismo, gli agenti avevano eseguito una perquisizione di iniziativa ed avevano così rinvenuto sotto il sedile anteriore lato passeggero una busta contenente 3 chilogrammi di hashish suddivisi in n. 30 panetti di gr. 100 ciascuno. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, in sede di udienza di convalida dell'arresto, Lococo con spontanee dichiarazioni aveva riferito di non aver compreso il motivo del fermo e di non sapere che cosa contenesse la busta rinvenuta sull'auto, mentre il coindagato [OSCURATO:PERSONA], sempre con spontanee dichiarazioni, aveva ammesso di avere fatto «una stupida.ggine» e di essersi fatto venire a prendere dall'amico Giovanni. Sulla base di tali risultanze i giudici hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, per aver fornito un contributo causale determinante alla commissione del reato attraverso la messa a disposizione della autovettura del padre per il trasporto dello stupefacente. La versione difensiva- secondo i giudici- non poteva scalfire il quadro indiziario. Non era verosimile, infatti, che Lococo non si fosse accorto della busta contenente trenta panetti di hashish e quindi necessariamente voluminosa, riposta dall'amico sotto il sedile. Inoltre le stesse circostanze dell' azione (ovvero il fatto che Lococo fosse partito da Roma, ove risiede, la sera dell'8 dicembre, con la macchina del padre per raggiungere di notte ad Orte l'amico, qià condannato in ordine ai reati di rapina ed evasione) dimostravano la consapevolezza in capo al ricorrente di dover garantire all'amico il supporto per qualcosa che, in assenza di spiegazioni alternative, non poteva che essere il trasporto dello stupefacente. Infine l'atteggiamento serbato dal Lococo all'atto del controllo, definito nel verbale di arresto come di nervosismo, refrattarietà al controllo e scarsa collaborazione, e non semplicemente di stupore e sorpresa, era indicativo del fatto che egli fosse consapevole di detenere droga. Quanto al quadro cautelare, i giudici hanno ritenuto sussistente il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati analoghi a quello per cui si procede argomentando che, nonostante la incensuratezza e l'assenza di pendenze, le modalità del fatto, ed in particolare il quantitativo significativo di droga detenuto e l'essere avvenuto il trasporto in ora notturna a partire da un luogo distante dall'abitazione del ricorrente, deponevano per un'attività posta in essere in modo professionale e per il suo inserimento in un più vasto circuito criminale. I giudici hanno anche ritenuto che misure meno afflittive, ed in particolare misure non custodiali, non erano idonee alla salvaguardia delle predette esigenze, in quanto, consentendo libertà di movimento, non potevano impedire la prosecuzione della attività delittuosa. 3. I motivi sono entrambi manifestamente infondati. E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, nel censurare la ritenuta gravità indiziaria, ha in primo luogo invocato la violazione dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. sostenendo che gli indizi non sarebbero gravi, precisi e concordanti, e non tenendo conto che tale disposizione riguarda i criteri di valutazione della prova nel giudizio sulla responsabilità e non già della gravità indiziaria in sede cautelare. Questa stessa sezione della Corte ha, infatti, stabilito che ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. I necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019; Sez. 4 n. 17247 del 14/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276364). Inoltre il ricorrente ha omesso un effettivo confronto con i motivi della decisione, che ha contestato opponendo una difforme lettura dei dati, in questa sede non consentita a fronte di una motivazione logica, congrua e non contraddittoria, basata su elementi di fatto specificamente indicati e adeguatamente vagliati. La gravità indiziaria in ordine al coinvolgimento di Lococolo nella detenzione e nel trasporto della sostanza stupefacente è stata ritenuta dal Tribunale attraverso la ricostruzione dell'episodio e attraverso le confutazione dei motivi formulati dall'indagato già in sede di impugnazione, con argomenti che, in quanto logici e ancorati ad elementi presenti in atti, non sono censurabili La concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione di reati analoghi e la inidoneità di misure meno afflittive alla salvaguardia delle esigenze cautelari è stata ritenuta dal Tribunale attraverso la valutazione delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato, come data desumere dall'episodio in contestazione, rispetto ai quali la giovane età e la incensuratezza sono destinati a recedere. La motivazione adottata è in linea con i principi del diritto vivente, ovvero con l'interpretazione elaborata da questa Corte dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo la quale il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa essere formulata una prognosi di ricaduta nel reato fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Anche la doglianza relativa alla mancata differenziazione del trattamento cautelare del ricorrente rispetto a quello del coindagato, è priva di qualsiasi fondamento, avendo il Tribunale, così come doveroso, compiuto valutazioni individualizzate. In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato deve ritenersi autonoma, in quanto la valutazione da esprimere si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo offerto da ognuno dei concorrenti alla realizzazione dell'illecito, anche su profili attinenti alla personalità del singolo (in tal senso sez 3 n. 7784 del 28701/2020, Mazza, Rv 27825). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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