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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17036/2026

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a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dispostacon la sentenza n. 3615 del 4 maggio 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ripristinando la penaoriginaria di mesi cinque, giorni dieci di arresto ed euro 2700,00 di ammenda, nonché lasanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione, l’inosservanza el’erronea applicazione degli artt. 186, comma 9-bis d.lgs. 285 del 1992 e 655 cod. proc. pen.In particolare, la difesa deduce che il Tribunale di Firenze non avrebbe potuto revocarela sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità senza verificare se prima dellasegnalazione inviata dall’[OSCURATO:PERSONA], fosse stata effettivamente comunicata edavviata la fese esecutiva per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; il Tribunale sisarebbe limitato ad affermare che l’imputato non si è presentato a svolgere le ore di lavoro dipubblica utilità ed in ragione di ciò ha revocato la sanzione sostitutiva.Nulla avrebbe indicato il Tribunale di Firenze in ordine all’effettivo rispetto dellasequenza procedimentale prevista dall’art. 43 del d. lgs. n. 274 del 2000 in riferimentoall’inizio della prestazione dell’attività lavorativa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha concluso per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato per le ragioni evidenziate di seguito.

2. Deve rilevarsi che la doglianza difensiva muove da un errato presupposto, inquanto afferma che il Tribunale non avrebbe potuto revocare la sanzione sostitutiva dellavoro di pubblica utilità non avendo verificato la sussistenza dell’effettivo inizio da partedel ricorrente dell’espletamento del lavoro di pubblica utilità, prospettando l’inerziadell’autorità giudiziaria nell’ avvio del procedimento.Così argomentando il ricorrente ha omesso di confrontarsi con la circostanza che nelcaso di specie viene in rilievo la violazione posta in essere dopo l’avvio del procedimento,come risulta dalla relazione dell’UEPE del marzo 2025 e dalla relazione dell’11 giugno2024, a firma del responsabile dell’associazione [OSCURATO:PERSONA] attestante che dal 12ottobre 2023 il ricorrente non si è presentato per lo svolgimento delle attività e checontattato telefonicamente più volte non ha mai risposto.Di conseguenza non rileva nella fattispecie il tema richiamato dal ricorrente secondo ilquale è onere dell’autorità giudiziaria e non del condannato l’avvio del procedimentofinalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa sostitutiva della pena.Al riguardo, in ogni caso, va osservato che questa Corte ha affermato il principiosecondo il quale in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il condannato, dopo averricevuto la copia della sentenza e l'ingiunzione a presentarsi presso l'ufficio di esecuzionepenale esterna, ha l'onere di attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva, nonessendo previsto alcun ulteriore adempimento a carico di organi dello Stato. (Fattispecierelativa a provvedimento di revoca della pena sostitutiva a seguito della accertata edingiustificata inerzia da parte del condannato). (Sez. 1, n. 13806 del 13/03/2025, Lafleur,Rv. 287956 - 01).3.

Tali considerazioni determinano il rigetto del ricorso.

Alla pronuncia consegue, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dispostacon la sentenza n. 3615 del 4 maggio 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ripristinando la penaoriginaria di mesi cinque, giorni dieci di arresto ed euro 2700,00 di ammenda, nonché lasanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione, l’inosservanza el’erronea applicazione degli artt. 186, comma 9-bis d.lgs. 285 del 1992 e 655 cod. proc. pen.In particolare, la difesa deduce che il Tribunale di Firenze non avrebbe potuto revocarela sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità senza verificare se prima dellasegnalazione inviata dall’[OSCURATO:PERSONA], fosse stata effettivamente comunicata edavviata la fese esecutiva per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; il Tribunale sisarebbe limitato ad affermare che l’imputato non si è presentato a svolgere le ore di lavoro dipubblica utilità ed in ragione di ciò ha revocato la sanzione sostitutiva.Nulla avrebbe indicato il Tribunale di Firenze in ordine all’effettivo rispetto dellasequenza procedimentale prevista dall’art. 43 del d. lgs. n. 274 del 2000 in riferimentoall’inizio della prestazione dell’attività lavorativa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha concluso per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato per le ragioni evidenziate di seguito. 2. Deve rilevarsi che la doglianza difensiva muove da un errato presupposto, inquanto afferma che il Tribunale non avrebbe potuto revocare la sanzione sostitutiva dellavoro di pubblica utilità non avendo verificato la sussistenza dell’effettivo inizio da partedel ricorrente dell’espletamento del lavoro di pubblica utilità, prospettando l’inerziadell’autorità giudiziaria nell’ avvio del procedimento.Così argomentando il ricorrente ha omesso di confrontarsi con la circostanza che nelcaso di specie viene in rilievo la violazione posta in essere dopo l’avvio del procedimento,come risulta dalla relazione dell’UEPE del marzo 2025 e dalla relazione dell’11 giugno2024, a firma del responsabile dell’associazione [OSCURATO:PERSONA] attestante che dal 12ottobre 2023 il ricorrente non si è presentato per lo svolgimento delle attività e checontattato telefonicamente più volte non ha mai risposto.Di conseguenza non rileva nella fattispecie il tema richiamato dal ricorrente secondo ilquale è onere dell’autorità giudiziaria e non del condannato l’avvio del procedimentofinalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa sostitutiva della pena.Al riguardo, in ogni caso, va osservato che questa Corte ha affermato il principiosecondo il quale in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il condannato, dopo averricevuto la copia della sentenza e l'ingiunzione a presentarsi presso l'ufficio di esecuzionepenale esterna, ha l'onere di attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva, nonessendo previsto alcun ulteriore adempimento a carico di organi dello Stato. (Fattispecierelativa a provvedimento di revoca della pena sostitutiva a seguito della accertata edingiustificata inerzia da parte del condannato). (Sez. 1, n. 13806 del 13/03/2025, Lafleur,Rv. 287956 - 01).3. Tali considerazioni determinano il rigetto del ricorso. Alla pronuncia consegue, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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